Ordine degli Psicologi Informazioni di Base
Esercizio dell'attività psicoterapeutica
art. 3 e 35 L. 56/89

L'attività psicoterapeutica è regolamentata dagli artt. 3 e 35 della L. 56/89.
Si ricorda che non esiste l'Albo degli Psicoterapeuti ma solo quello degli Psicologi dove viene annotata, per chi ne ha titolo o ai sensi dell'art. 3 o ai sensi dell'art. 35, la possibilità di esercitare psicoterapia.


Art. 3

Coloro che conseguono il diploma di specializzazione in psicoterapia valido ai sensi dell’art.3 devono darne comunicazione all’Ordine, che iscriverà il requisito nell’Albo, attraverso l’adozione di un atto deliberativo.

- Richiesta annotazione art. 3, L. 56/89



Art. 35 (*)
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 14 del 19-1-1999 è stata pubblicata la legge 14 gennaio 1999 n. 4 "Disposizioni riguardanti il settore universitario o della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole".
L'art. 1 commi 2 e 3 contiene disposizioni riguardanti l'art. 35 della L. 56/89.
Riportiamo quanto contenuto nelle note accluse (p. 10) alla legge di cui sopra:
"Si riporta, in ordine di citazione, il testo ............ 35 ............... della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), come modificato dalla legge qui pubblicata (le parole in corsivo evidenziano le sostituzioni).
"Art. 35. - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica.
2. E' compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge 14 gennaio 1999, n. 4".

(*) - I TERMINI PREVISTI DALL'ART. 35 SONO SCADUTI IMPROROGABILMENTE IL 2 AGOSTO 1999.