Ordine degli Psicologi Informazione Professionale
Roma, in data 25.03.99 

DIPARTIMENTO Entrate

Circolare n.69

1. Premessa.
Sono pervenuti    alla    scrivente    numerosi   quesiti in merito al trattamento fiscale   dei  compensi   percepiti dai medici e da altre figure professionali del     Servizio     Sanitario     Nazionale  per lo svolgimentodell'attività  intramurale.
Al riguardo   si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni al fine di garantire l'uniforme applicazione delle relative disposizioni.  Con l'occasione  si chiarisce anche il trattamento fiscale dei compensi percepiti   dal personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
2. Attivita'   libero-professionale intramuraria di cui all'articolo 47, comma 1, lettera e), del TUIR.
2.1 Compensi   percepiti   dai   medici e da altre figure professionali per lo  svolgimento di attivita' intramurale.  In base   all'articolo  47, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,   n. 917 (TUIR) sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria del personale   dipendente  del servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo  102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6,   comma  5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,  nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, si tratta di: . personale    appartenente    ai    profili di medico-chirurgo, odontoiatra e
  veterinario e   altre   professionalita' della dirigenza del ruolo sanitario   (farmacisti, biologi,   chimici, fisici e psicologi) dipendente del Servizio  sanitario nazionale;
-  personale   docente   universitario   e  ricercatori che esplicano attivita' assistenziale presso   cliniche   e istituti universitari di
   ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle universita';
- personale   laureato,   medico   di  ruolo in servizio nelle strutture delle  facolta' di   medicina   e  chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio  sanitaria;
-  personale    dipendente    degli    istituti  di ricovero e cura a carattere  scientifico, con   personalita'  giuridica di diritto privato, degli enti ed  istituti di   cui  all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n.   502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che  svolgono attivita'   sanitaria   e degli enti pubblici che gia' applicano al  proprio personale      l'istituto      dell'attivita'   libero-professionale  intramuraria della   dirigenza del Servizio Sanitario, sempreche' i predetti  enti e   istituti   abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui  all'art. 1,   commi   da   5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed a  quelli contenuti   nel   citato decreto del Ministro della Sanita' 31 luglio 1997.
Come e'   gia'   stato  illustrato con circolare n. 326/E del 1997, il comma 7   dell'articolo   1  della citata legge n. 662 del 1996, tuttavia, non prevede direttamente  ne' limiti ne' condizioni, ma l'assimilazione al reddito di lavoro   dipendente,  rinviando a quanto stabilito nei due commi precedenti dello stesso   articolo 1 per le condizioni e i limiti. Dal combinato disposto delle norme  richiamate si evince che l'assimilazione in parola e' applicabile a condizione  che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attivita' in questione, contenuta nei decreti del Ministero della Sanita' 11 giugno 1997 e 31   luglio 1997, rispettivamente pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 140 del 18 giugno 1997, n.181 del 5 agosto 1997 e n. 204 del 2 settembre 1997.
Cio' posto   si osserva che l'articolo 72 della legge n. 448 del 1998, dopo aver    fissato    nuovi    criteri  e condizioni per la disciplina delle incompatibilita' e   dello svolgimento dell'attivita' intramuraria (cfr. commi da 2   a 12), ha abrogato l'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1997, n. 662 (cfr.: comma 16).
Tale abrogazione   si   e' resa necessaria in quanto la qualificazione dell'attivita' intramuraria tra quelle che danno luogo ai redditi assimilati a quelli di   lavoro  dipendente e' attualmente contenuta nell'art. 47, comma 1, lett. e),   del   TUIR,   per effetto del decreto legislativo n. 314 del 1997, mentre le  condizioni e i limiti per lo svolgimento dell'attivita' stessa sono stati, come   gia'  detto, disciplinati ex novo nei menzionati commi da 2 a 12 dell'art. 72 della legge n. 448 del 1998.
Piu' in particolare, il comma 11 del citato art. 72, nel confermare il divieto di   esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera  professione extramuraria, ha disposto che in attesa di  appositi atti di   indirizzo   e   di  coordinamento, da emanarsi, a cura dei direttori
generali delle   strutture   sanitarie,   entro novanta giorni dall'entrata in vigore della   legge   n. 448 del 1998, si rendono ancora applicabili le linee guida adottate   dal  Ministero della Sanita' con il richiamato decreto del 31 luglio 1997.
Alla luce   di   quanto   precede,   i redditi conseguiti dal predetto personale per    lo    svolgimento    dell'attivita'  intramuraria, esercitata all'interno della struttura sanitaria pubblica o presso strutture accreditate, sono sempre   classificabili   tra   i   redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sempreche'   siano   rispettati  le condizioni e i limiti stabiliti dall'art. 72 della legge in esame, dal decreto del Ministero della Sanita' del 31 luglio 1997 e dagli emanandi atti di indirizzo e di coordinamento.
Parimenti,  sono   classificabili fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente  i redditi percepiti per l'attivita' intramuraria esercitata dal medesimo personale autorizzato ad operare presso studi privati o strutture non accreditate,   a   condizione che la stessa sia prestata in conformita' ai criteri del   decreto   del   31   luglio   1997 del Ministro della Sanita' e, successivamente, negli  atti di organizzazione adottati dai direttori generali delle strutture sanitarie.
Resta fermo   che  per le restanti attivita' non rientranti tra quelle svolte secondo   le condizioni e i limiti sopra precisati, i compensi relativi sono inquadrabili  tra quelli di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR.
E' appena   il   caso   di   sottolineare  che i soggetti che svolgono l'attivita' intramurale  in conformita' alla disciplina amministrativa fissata dal Ministero   della   Sanita'   e   che, pertanto, come sopra chiarito, sono inquadrabili tra   i   redditi  assimilati a quelli  di lavoro dipendente, non hanno alcun obbligo di richiedere l'attribuzione del numero di partita Iva.
2.2 Compensi   percepiti   dal   personale   dei conservatori di musica, delle  accademie delle  belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
L'articolo 26,  comma 7, della citata legge n. 448 del 1998 stabilisce che ai compensi percepiti per le prestazioni di cui all'articolo 66 del D.P.R. 11 luglio  1980, n. 382, cosi' come disciplinate autonomamente dai regolamenti degli atenei,     si     applica     la     disciplina vigente per l'attivita' libero-professionale intramuraria di cui all'articolo 47, comma 1, lettera e),
del TUIR.
Al riguardo,   si   precisa   che  l'articolo 66 citato dalla norma si riferisce al   personale  dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e  delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, che in attesa della riforma    degli    istituti   d'istruzione secondaria superiore e delle universita' e'   stato   inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali previste dallo stesso D.P.R. n. 382 del 1980.
Gli Uffici  in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della  presente circolare e il Ministero della Sanita' e' pregato di portare a   conoscenza  le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria.