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ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Consiglio Nazionale
Oggetto: Norme per il trasferimento degli iscritti.
Deliberazioni del Consiglio Nazionale
n. 22 del 2 Luglio 1994
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine riunitosi il giorno 2 luglio 1994
- In attesa dell'emanazione del regolamento interno di cui all'art. 28, punto 6 b) della Legge n. 56/1989;
- visti gli articoli dal 7 al 12 della legge su citata;
- visto il dibattito sviluppatosi in Consiglio sulla proposta del Consigliere Luigi Ranzato;
DELIBERA
1. Il trasferimento da un Ordine Regionale o Provinciale ad altro Ordine Regionale o Provinciale è disposto a domanda qualora il richiedente:
a) sia in regola con il versamento all'Ordine di appartenenza della tassa di iscrizione e dei contributi annuali, e compreso quello per l'anno in corso;
b) non siano in atto o in istruttoria contenziosi o procedimenti giudiziari disciplinari, amministrativi e delibera relativi che lo riguardano. In specifico:
- siano definitivamente concluse le procedure delle norme transitorie di cui agli artt. 32 - 33 - 34 - 35 - della Legge n. 56/1989;
- non siano stati avviati i procedimenti disciplinari di cui all'art. 27;
- non sia temporaneamente soggetto a sanzioni disciplinari di cui all'art. 24, commi 1 b) e c) e c. -2 fino alla revoca della sospensione;
- non sia stato già riabilitato presso lo stesso Consiglio dell'Ordine dopo eventuale radiazione di cui all'art. 26 comma I d) e 5;
c) abbia trasferito la residenza in un comune del territorio di competenza di altro Regionale o Provinciale' oppure vi abbia collocato abituale domicilio per motivi di lavoro.
2. L'interessato al trasferimento deve:
a) presentare domanda in bollo, con firma autenticata, al Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza dichiarando:
- le generalità e l'attuale residenza;
- i motivi di richiesta del trasferimento;
- la sede dell'Ordine presso cui intende trasferirsi;
b) allegare alla domanda una ricevuta di versamento della tassa di trasferimento di 1. 50.000 a favore dell'Ordine di appartenenza.
3. I1 Consiglio dell'Ordine di appartenenza, entro 60 giorni, qualora verifichi le condizioni di cui ai precedenti punti I e II, delibera il nulla osta al trasferimento e invia al Presidente del Consiglio dell'Ordine di destinazione copia autenticata del nulla osta e di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale.
4. Il Consiglio dell'Ordine di destinazione entro 60 giorni dal recepimento della documentazione' delibera "l' iscrizione per trasferimento'', dandone immediata notifica aII'interessato, al Consiglio dell'Ordine di provenienza e al Procuratore della Repubblica del Tribunale competente per territorio.
5. I1 consiglio dell'Ordine di provenienza, ricevuta la notifica, delibera la 'cancellazione per trasferimento' dall'Albo con effetto dal giorno dell'iscrizione presso l'Ordine di destinazione e ne dà notifica al Procuratore della Repubblica del Tribunale competente per il proprio territorio e al Consiglio dell'Ordine di destinazione.
6. Altre disposizioni:
a) il Consiglio Nazionale fissa l'importo della tassa di trasferimento contestualmente alle altre tasse e contributi, all'inizio di ogni anno;
b) spetta al Consiglio dell'Ordine di provenienza versare al Consiglio Nazionale la percentuale del contributo dell'iscritto trasferito nell'anno in corso;
c) le certificazioni eventualmente richieste dagli interessati al
trasferimento durante la fase procedurale vengono rilasciate dal
Consiglio dell'Ordine di appartenenza fino alla data di cancellazione presso il proprio Albo;
d) le precedenti norme per i trasferimenti valgono a partire
dalla data dell'attuale deliberazione consigliare. Per eventuali trasferimenti disposta dalla precedente gestione commissariale dell'Ordine, i Presidenti concordano tra loro la soluzione di alcune formalità pendenti.
Nel caso di mancato accordo ne riferiscono al Consiglio Nazionale.
Il presente atto si compone di due facciate più frontespizio. Roma, 2 luglio 1994 Il Presidente
Il Segretario
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