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D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 (1).
Regolamento recante norme sul tirocinio
pratico post-lauream per l'ammissione
all'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo
(2).
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente
l'ordinamento della professione di psicologo ed in particolare
l'art. 2, comma 3, che rimette ad apposito decreto ministeriale
la disciplina del tirocinio pratico annuale per i laureati in
psicologia;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 15 febbraio 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
del 21 novembre 1991;
Vista la nota n. 19/UGAL/92/V.3 dell'8 gennaio 1992 con cui è
stata data comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dell'adozione del presente regolamento;
Adotta il seguente regolamento:
1. 1. All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di psicologo possono essere ammessi i laureati
in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale
post-lauream.
2. Il tirocinio deve essere effettuato presso i dipartimenti e
gli istituti di discipline psicologiche delle università ovvero
presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle
autorità accademiche d'intesa con il competente consiglio
dell'Ordine.
3. La pratica professionale che si articola in due semestri
deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti
aree: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia
sociale e psicologia dello sviluppo.
4. Lo svolgimento del tirocinio viene documentato da un
apposito attestato rilasciato dalla competente università che
rechi il diario di presenza giornaliera di ciascun tirocinante.
5. Coloro che intendano svolgere il tirocinio pratico presso
istituti universitari debbono farne domanda con l'indicazione
delle due aree scelte al rettore dell'università il quale sulla
base delle istanze pervenute e delle aree prescelte provvederà
alla assegnazione degli aspiranti agli istituti o ai
dipartimenti, sentite le facoltà interessate.
6. Coloro che intendano svolgere il tirocinio presso strutture
non universitarie debbono farne domanda direttamente
all'amministrazione degli enti ai quali tali strutture
appartengono comunicando preventivamente alla rispettiva
università l'ente prescelto.
7. E' ammessa la successiva sostituzione con altri enti
previsti dal presente decreto, previa autorizzazione del
rettore. I responsabili del tirocinio debbono giornalmente
annotare le esercitazioni pratiche frequentate nonché le
eventuali assenze del praticante. I tirocinanti che siano
risultati assenti per qualsiasi motivo per un periodo superiore
ad un terzo del periodo di frequenza prescritto non possono
accedere agli esami di Stato ma devono ripetere il tirocinio
pratico con l'osservanza delle stesse modalità sopraindicate.
8. Le attestazioni di frequenza controfirmate dal responsabile
della struttura universitaria o dell'ente debbono essere
consegnate al compimento del tirocinio alla segreteria della
competente facoltà che le conserva nel fascicolo personale di
ogni interessato rilasciando un unico attestato dal quale
risulti l'effettivo svolgimento del tirocinio stesso.
9. I due semestri di tirocinio avranno carattere continuativo
con inizio il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno.
2. Norme transitorie. Ä 1. Alle prime due sessioni di esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
psicologo potranno essere ammessi prescindendo dall'anno di
tirocinio e comunque subordinatamente alla approvazione delle
autorità accademiche anche coloro che dopo la laurea abbiano
svolto continuativamente per almeno un anno presso università,
enti pubblici o privati attività Ä debitamente documentata Ä che
forma oggetto della professione di psicologo.
2. La disposizione relativa all'intesa tra le autorità
accademiche ed i consigli dell'ordine avrà effetto a decorrere
dalle elezioni dei consigli dell'Ordine.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 marzo 1992, n. 70.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del
presente decreto.
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