Ordine degli Psicologi Informazione Professionale
D.M. 13 gennaio 1992, n. 240 (1).

Regolamento recante norme sull'esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della
professione di psicologo (2).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 33, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che disciplina gli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 9
gennaio 1957, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente
l'ordinamento della professione di psicologo ed in particolare
l'art. 2, che rimette ad apposito decreto la disciplina degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione
di psicologo;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 15 febbraio 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
del 21 settembre 1991;
Vista la nota n. 19/UGAL/92/V.3 dell'8 gennaio 1992 con cui è
stata data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri dell'adozione del presente regolamento;
Adotta il seguente regolamento:


1. 1. La laurea in psicologia è titolo accademico valido per
l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della
professione di psicologo.


2. 1. Al predetto esame possono essere ammessi i laureati in
psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale
post-lauream.


3. 1. Ciascuna commissione esaminatrice è nominata con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica ed è composta dal presidente e da quattro membri.
2. Il presidente viene nominato fra i professori universitari
ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo di discipline
psicologiche a qualsiasi facoltà essi appartengano.
3. I membri vengono prescelti da quattro terne designate dal
competente consiglio dell'Ordine professionale e composte da
persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori
ruolo od a riposo;
b) professori associati;
c) liberi professionisti iscritti all'albo con non meno di
dieci anni di esercizio professionale;
d) psicologi dipendenti da pubbliche amministrazioni con
almeno dieci anni di anzianità di servizio.
4. Fino all'istituzione dei consigli dell'Ordine le prime due
terne dovranno essere designate dal Consiglio universitario
nazionale; mentre le ultime dovranno essere designate dalla
Direzione generale affari civili e libere professioni del
Ministero di grazia e giustizia.
5. Fino a quando nessun libero professionista abbia maturato
almeno dieci anni di iscrizione all'albo i consigli dell'Ordine
possono designare quali membri delle terne psicologi iscritti
all'albo ai sensi dell'art. 32 della legge 18 febbraio 1989, n.
56 (3).


4. 1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di psicologo consistono in una prova scritta, una
pratica ed una orale.
2. La prova scritta verte sugli aspetti sia teorici che
applicativi della psicologia generale, della psicologia dello
sviluppo e della metodologia delle scienze del comportamento.
3. La commissione propone tre temi tra i quali viene
sorteggiato il tema da svolgere.
4. Il tempo massimo per questa prova è stabilito in sette ore.
5. La prova pratica consiste nella discussione del protocollo
di un caso individuale o di gruppo.
6. La prova orale consiste in un colloquio individuale
riguardante l'elaborato scritto nonché argomenti teorico-pratici
relativi all'attività svolta durante il tirocinio professionale.


5. 1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di psicologo hanno luogo ogni anno in due
sessioni indette con ordinanza del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica il quale con l'ordinanza
medesima indica le sedi (città sedi di università o istituti di
istruzione universitaria con corsi di laurea in psicologia) dopo
aver sentito il Consiglio universitario nazionale in relazione
alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al
regolare svolgimento degli esami.
2. Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato
in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.
3. Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stato
stabilito per tutte le sedi, per ciascuna sessione, con la
stessa ordinanza ministeriale.
4. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il
diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della
tassa e del contributo versati.
5. Sono ammessi alla prova pratica quei candidati che abbiano
raggiunto i sei decimi del voto nella prova scritta e alla prova
orale coloro che abbiano raggiunto i sei decimi del voto nella
prova pratica.
6. Sulle prove, pratica e orale, la commissione delibera al
termine di ciascuna prova assegnando i voti di merito.
7. Il candidato ottiene l'idoneità quando ha raggiunto almeno
i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove.
8. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati
degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo
derivante dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna
prova.


6. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente
regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento
sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9
settembre 1957 (4), e successive modificazioni.


7. Norma transitoria. Ä 1. In deroga a quanto previsto
dall'art. 1 sono ammessi a sostenere gli esami di Stato dopo il
conseguimento del diploma di specializzazione coloro che, al
momento dell'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1989, n.
56 (5), erano iscritti ad un corso di specializzazione almeno
triennale in psicologia o in uno dei suoi rami i quali
documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno,
attività che forma oggetto della professione di psicologo.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 marzo 1992, n. 70.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del
presente decreto.
(3) Riportata al n. I.
(4) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione
superiore.
(5) Riportata al n. I.