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DECRETO 28 febbraio 1997
Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Decreta
Art.1
Attività libero-professionale 1. Ai fini e per gli effetti del presente decreto per attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro, in regime ambulatoriale sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, di day hospital o di ricovero, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.
Art. 2
Categorie professionali 1. Le disposizioni del presente decreto, relative allíattività libero-professionale intramuraria ed alle modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità, si applicano a tutto il personale medico-chirurgo, odontoiatra, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza, del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici e psicologi) nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli istituti incentivanti, al restante personale sanitario dell'équipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.
2. Le specifiche disposizioni del presente decreto, relative all'attività libero-professionale extramuraria ed all'opzione fra attività libero-professionale intramuraria e quella extramuraria, si applicano al personale appartenente ai profili di medico, odontoiatra e veterinario, nonché agli psicologi equiparati ai medici psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n.515, in quanto svolgenti funzioni psico-terapeutiche.
3. Le disposizioni del presente decreto, relative all'attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria ed all'opzione fra attività libero-professionale intramuraria e quella extramuraria, si applicano anche al personale universitario appartenente alle categorie professionali indicate ai commi 1 e 2, che presta servizio presso i politecnici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, ivi compreso il personale laureato medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
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