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DECRETO 28 Novembre 1997
Estensione della possibilità di esercizio di libera attività professionale agli psicologi che svolgono funzioni psicoterapeutiche.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica,
Visto l'art. 1, comma 14, che prevede che, con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997, sono stabiliti i termini per l'attuazione dei comuni 8, lì e 12 dello stesso art. 1 della legge n. 662/1 996 concernenti l'attività libero professionale del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze;
Visto il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto I 997, n. 272, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
Visto in particolare l'art. 1 che prevede che, con decreto del Ministro della sanità, sono individuate, in attuazione del richiamato art. I della legge n. 662 del 1996, le caratteristiche dell'attività libero-professionale intramuraria, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attività intramuraria;
Visto il proprio decreto 3 1luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 1997, con il quale è stata data attuazione alla richiamata disposizione di legge;
Vista la nota, datata 5 novembre 1997, con la quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato, ai sensi dell'art. 21 della legge 10ottobre 1990, n. 287, al Ministro della sanità una segnalazione relativa alle distorsioni della concorrenza tra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico derivanti dal richiamato decreto del Ministero della sanità 3 I luglio 1997,
Ritenuto, conformemente a quanto rappresentato dalla predetta Autorità, che "La eliminazione di non giustificati vincoli all'esercizio dell'attività psicoterapeuta, anche quando sia svolta nell'ambito di un rapporto di dipendenza dal Sevizio sanitario nazionale, costituisca un obiettivo di interesse generale alla luce del quale è doveroso rimuovere ogni forma di discriminazione fra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico;
Ritenuto, pertanto, di dover ricomprendere fra i destinatari delle disposizioni sull'attività libero professionale extramuraria, di cui al richiamato decreto del Ministro della sanità del 3 1luglio 1997, tutti gli psicologi che svolgono funzioni psicoterapeutiche;
Ritenuto, conseguentemente, di modificare l'art. 2, comma 2, del richiamato decreto 31luglio 1997:
Decreta:
Art. I Nell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997, concernente l'attività libero-professionale e l'incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 2 settembre 1997, sono soppresse le parole "equiparati ai medici psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 43 1, e 21 giugno 1991, n.515."
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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