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MINISTERO DELLA SANITA
DECRETO 30 novembre 1990, n.444.
Regolamento concernente la determinazione dellíorganico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali.
IL MINISTRO DELLA SANITA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1
(omissis)
Art. 2
Caratteristiche organizzative
1. I servizi per le tossicodipendenze (SERT) già istituiti o da istituire a cura delle unità sanitarie locali (UU.SS.LL) ai sensi della legge 26 giugno 1990, n.162, possono essere articolati in moduli organizzativi in coerenza con la disciplina contrattuale per il personale del Servizio sanitario nazionale, conformemente alle determinazioni delle regioni e delle province autonome, adottati sulla base delle rispettive leggi.
2. Le UU.SS.LL. assicurano anche, nellíambito delle convenzioni di cui allíart.94, il collegamento tra i SERT e le strutture di recupero sociale di cui agli articoli 91, 92 e 93.
3. Le UU.SS.LL assicurano altresì il coordinamento stabile dei SERT con i consultori familiari, con le strutture per líAIDS e per le patologie infettive, con i servizi medico-legali, con i laboratori di analisi di riferimento, anche convenzionati, con i servizi di igiene mentale, con gli altri SERT, eventualmente istituiti nonché, ove esistenti, con altri servizi sanitari e sociali che comunque svolgono attività nel settore delle tossicodipendenze.
4. Le UU.SS.LL. si avvalgono dei SERT per le seguenti attività:
1. collaborazione con i Provveditorati agli studi per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 86 e 87;
2. collaborazione con le autorità militari esistenti nel territorio per líattuazione di quanto disposto agli articoli 89-bis, 89-ter e 89-quater;
3. collaborazione con il servizio sanitario penitenziario ai fini degli interventi di cura e riabilitazione a favore dei detenuti tossicodipendenti, nellíambito dei programmi concordati dalle UU.SS.LL. stesse con gli istituti di pena, ai sensi degli articoli 84 e 101 della legge 22 dicembre 1975, n.685.
5. Ai fini del trattamento di cui agli articoli 72 e 72-bis su richiesta del prefetto e dellíautorità giudiziaria competente i SERT predispongono e curano líattuazione del programma terapeutico dei soggetti loro inviati; forniscono altresì allíautorità giudiziaria le certificazioni di cui allíart. 82-ter, comma 2.
6. I SERT assicurano la loro collaborazione ai medici di fiducia delle persone assistite, ai sensi dellíart. 95, comma 4, e dellíart. 97, comma 3.
Art. 3
Caratteristiche funzionali
1. I SERT costituiscono le strutture di riferimento delle UU.SS.LL. per i tossicodipendenti e per le loro famiglie e garantiscono agli interessati la riservatezza degli interventi e, ove richiesto, líanonimato.
2. I SERT devono assicurare in ogni caso la disponibilità dei principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico. I relativi interventi, nonché quelli di carattere preventivo, quando obiettive circostanze lo rendano opportuno, sono effettuati domiciliarmente o in altre idonee strutture. Il trattamento psicologico e socio-riabilitativo viene attuato anche tramite le apposite convenzioni di cui allíart. 94.
3. I SERT, fatte salve le ulteriori funzioni eventualmente loro attribuite dalle regioni ai sensi dellíart. 90, nellíambito delle proprie competenze, provvedono a:
1. attuare interventi di primo sostegno ed orientamento per i tossicodipendenti e le loro famiglie;
2. attuare interventi di informazione e prevenzione particolarmente nei confronti delle fasce giovanili di popolazione;
3. accertare lo stato di salute psicofisica del soggetto anche con riferimento alle condizioni sociali;
4. certificare lo stato di tossicodipendenza ove richiesto dagli interessati o per le finalità di cui alla legge n.162 del 1990;
5. definire i programmi terapeutici individuali compresi gli interventi socio-riabilitativi;
6. realizzare direttamente o in convenzione con le strutture di recupero sociale di cui agli articoli 91, 92 e 93 il programma terapeutico e socio-riabilitativo;
7. attuare, come indicato al comma 4 del precedente art. 3, gli interventi di prevenzione della diffusione delle infezioni da HIV e delle altre patologie correlate alla tossicodipendenza, sia nei confronti dei soggetti in trattamento presso i SERT che nei confronti di quelli in trattamento presso le strutture convenzionate ai sensi dellíart.94 e presso altre strutture di riabilitazione;
8. valutare periodicamente líandamento e i risultati del trattamento e dei programmi di intervento sui singoli tossicodipendenti in riferimento agli aspetti di carattere clinico, psicologico, sociale, nonché in termini di cessazione di assunzione di sostanze stupefacenti;
9. rilevare i dati statistici ed epidemiologici relativi alla propria attività e al territorio di competenza.
4. I SERT, avvalendosi anche delle strutture di recupero sociale di cui al comma 2 del precedente art. 2, attuano periodicamente sui tossicodipendenti in trattamento i seguenti interventi relativi alla prevenzione delle infezioni da HIV e delle altre patologie correlate alla tossicodipendenza:
individuazione dei comportamenti a rischio;
informazione ed educazione sanitaria;
visite mediche e interventi diagnostici e terapeutici;
test di laboratorio per l'HIV, previo consenso, e con relativo supporto psicologico;
test di gravidanza, previo consenso, e con gli adeguati interventi di consulenza.
5. Le UU.SS.LL. doteranno i SERT delle strutture, delle attrezzature e dei locali necessari per poter consentire ai servizi stessi di compiere adeguatamente gli interventi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle esigenze di riservatezza e di sicurezza.
Art. 4
(omissis)
Art. 5
(omissis)
Art. 6
Organico
1. I SERT dispongono di una propria pianta organica, definita dalle regione con riferimento ad un organico individuato sulla base dei criteri di cui alla allegata tabella 1. Ai servizi di nuova istituzione si applicano, inizialmente, i criteri previsti per líipotesi di bassa utenza.
2. La pianta organica può essere periodicamente aggiornata, sulla base delle risultanze dei dati di attività del SERT, riferite a periodi almeno biennali. Qualora siano apportate alla pianta organica variazioni in diminuzione, il personale eccedente è utilizzato in altri servizi dellíunità sanitaria locale secondo le norme definite dalla vigente normativa contrattuale per il personale del Servizio sanitario nazionale.
3. Nellíassunzione e nellíassegnazione del personale ai SERT deve essere attribuita una particolare valutazione allíattività prestata nei servizi pubblici e convenzionati di assistenza ai tossicodipendenti. Per i profili professionali di medico e di psicologo deve essere attribuito maggior peso, nella valutazione del curriculum formativo, ai titoli conseguiti, per i medici, nelle discipline di farmacologia medico, tossicologia, psichiatria e medicina generale e per gli psicologi nelle discipline di psicologia clinica, psicologia sociale e psicoterapia.
4. Per il coordinamento dellíattività dei SERT deve essere previsto, per quelli ad alta utenza, un dirigente di posizione funzionale intermedia. Qualora a seguito dellíaumento dellíorganico nelle ipotesi indicate nella nota c) della tabella 1, la dotazione numerica complessiva sia pari o superiore a quella prevista per i servizi ad alta utenza, il SERT è considerato ad alta utenza.
5. Alla funzione di dirigente del SERT si accede mediante líacquisizione di apposita idoneità; in attesa della emanazione della relativa disciplina e a partire dalla data di entrata in vigyore del presente decreto le funzioni di dirigente che non risultino già attribuite a personale appartenente ad altri profili, sono conferite a personale medico.
6. Al personale destinata ai SERT si applicano le normative e gli istituti previsti per il personale del Servizio sanitario nazionale.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eí fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 novembre 1990
Il Ministro della sanità
DE LORENZO
Il Ministro per gli affari sociali
JERVOLINO RUSSO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1991
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 168. |
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