Ordine degli Psicologi Informazione Professionale
D.P.R. 6 febbraio 1985, n. 216 (1).

Modificazioni all'ordinamento didattico
universitario relativamente al corso di studi
per il conseguimento della laurea in
psicologia (2).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e
successive modificazioni;
Veduta la legge li aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382;
Considerata l'opportunità di procedere ad una modifica
dell'ordinamento didattico universitario vigente per gli studi
del corso di laurea in psicologia;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Considerato che il Consiglio universitario nazionale ha
auspicato che il corso di laurea in psicologia un assetto
strutturale autonomo;
Considerato che la vigente normativa universitaria, ed in
particolare il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e
successive modificazioni, prevede, però, che i corsi di laurea
vengano inseriti nelle facoltà;
Considerato che in via di riordinamento didattico non è
consentito derogare a disposizioni di leggi e di regolamento;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:


1. L'ordinamento didattico del corso di studi per il
conseguimento della laurea in psicologia di cui alla tabella
XV-ter, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11
maggio 1971, n. 452, è sostituito da quello stabilito dalla
tabella XV-ter annessa al presente decreto, firmata d'ordine
nostro dal Ministro della pubblica istruzione.


2. Entro il termine massimo di quattro anni dalla data del
presente decreto, gli ordinamenti didattici per il conseguimento
della laurea in psicologia saranno modificati, per ciascuna
Università, in conformità al nuovo ordinamento con la procedura
di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.


3. Il Ministro della pubblica istruzione, su parere del
Consiglio universitario nazionale, indicherà le affinità tra le
discipline incluse nella presente tabella e quelle già nella
tabella XV-ter, al fine di stabilire la trasferibilità dei
titolari di ruolo delle discipline non previste nell'allegata
tabella.


4. Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di
cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno
completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.
Le facoltà inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la
convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già
iscritti optino per il nuovo ordinamento.
Allegato (3)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1ø giugno 1985, n. 128.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del
presente decreto.
(3) La tabella XV-ter è riportata in allegato al R.D. 30
settembre 1938, n. 1652, riportato al n. C/I.