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D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (1).
Stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali (2).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente delega al Governo per la disciplina dello stato
giuridico del personale delle unità sanitarie locali;
Visto l'art. 1 della legge 22 ottobre 1979, n. 510;
Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate;
Viste le osservazioni delle regioni;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art.
79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta
commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20
dicembre 1979;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dell'interno e della pubblica
istruzione;
Emana
il seguente decreto:
TITOLO I
Ruoli del personale
1. Articolazione dei ruoli. Ä Il personale addetto ai
presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali è
inquadrato in ruoli nominativi regionali, istituiti e gestiti
dalla regione e così distinti: ruolo sanitario, ruolo
professionale, ruolo tecnico, ruolo amministrativo.
Appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti ai
rispettivi ordini professionali, ove esistano, che esplicano in
modo diretto attività inerenti alla tutela della salute;
appartengono al ruolo professionale i dipendenti non compresi
nel ruolo sanitario i quali, nell'esercizio della loro attività,
assumono a norma di legge responsabilità di natura professionale
e che per svolgere l'attività stessa devono essere iscritti in
albi professionali; appartengono al ruolo tecnico i dipendenti
che esplicano funzioni inerenti ai servizi tecnici di vigilanza
e di controllo, generali o di assistenza sociale; appartengono
al ruolo amministrativo i dipendenti che esplicano funzioni
inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili.
Il personale è iscritto nei suddetti ruoli sulla base dei
profili professionali, di cui all'allegato 1, determinati in
relazione ai requisiti culturali e professionali e alla
tipologia del lavoro.
La identificazione dei profili professionali attinenti a
figure nuove, atipiche o di dubbia ascrizione e la relativa
collocazione nei ruoli è effettuata con decreto del Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
2. Ruolo sanitario. Ä Nel ruolo sanitario sono iscritti in
distinte tabelle, per i rispettivi profili, i medici, i
farmacisti, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli
psicologi, nonché gli operatori in possesso dello specifico
titolo di abilitazione professionale per l'esercizio di funzioni
didattico-organizzative, infermieristiche, tecnico-sanitarie, di
vigilanza ed ispezione e di riabilitazione.
Le tabelle del personale laureato sono articolate in quadri
corrispondenti agli specifici settori di attività.
Le tabelle del personale infermieristico, tecnico-sanitario,
di vigilanza e ispezione e di riabilitazione sono articolate in
quadri corrispondenti al livello di qualificazione professionale
degli iscritti. Il personale iscritto nei quadri relativi alla
qualificazione più elevata è classificato in due posizioni
funzionali.
Il personale laureato del ruolo sanitario è classificato in
tre posizioni funzionali.
3. Ruolo professionale. Ä Nel ruolo professionale sono
iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, gli
avvocati e procuratori legali, gli ingegneri, gli architetti e i
geologi.
Il personale del ruolo professionale è classificato in due
posizioni funzionali ad eccezione di quello della tabella A
dello stesso ruolo che è classificato in tre posizioni
funzionali.
In separata tabella del ruolo professionale è iscritto il
personale di assistenza religiosa.
4. Ruolo tecnico. Ä Il ruolo è tecnico e ripartito in distinte
tabelle a seconda che sia richiesto, per il relativo
inquadramento, rispettivamente il possesso di un diploma di
laurea, oppure di una specializzazione professionale e tecnica
di grado superiore, oppure di una specializzazione professionale
e tecnica di grado medio, oppure di una qualificazione
professionale e tecnica di grado inferiore.
Il personale laureato del ruolo tecnico è classificato in tre
posizioni funzionali.
Gli assistenti sociali sono classificati in due posizioni
funzionali.
5. Ruolo amministrativo. Ä Nel ruolo amministrativo sono
iscritti, per i rispettivi profili, gli operatori che svolgono
funzioni amministrative.
Il ruolo è ripartito in distinte tabelle a seconda che sia
richiesto, per il relativo inquadramento, il possesso di un
diploma di laurea oppure di un titolo di istruzione di secondo
grado, oppure di un titolo di istruzione secondaria di primo
grado, oppure di un titolo di istruzione almeno elementare.
La tabella del personale amministrativo laureato è ripartita
in due quadri comprendenti rispettivamente i direttori
amministrativi ed i collaboratori amministrativi.
I direttori amministrativi sono classificati in tre posizioni
funzionali.
6. Dotazioni organiche. Ä Le piante organiche dei presidi,
servizi e uffici delle unità sanitarie locali sono approvate
dalle competenti assemblee a norma dell'art. 15, ottavo e nono
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (3), in conformità
ai piani sanitari nazionale e regionale.
La consistenza numerica di ogni ruolo regionale è data dalla
somma dei posti previsti nelle piante organiche delle unità
sanitarie locali di ciascuna regione.
7. Formazione dei ruoli nominativi. Ä La regione predispone
e pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, nel proprio
Bollettino ufficiale, i ruoli nominativi del personale addetto
alle unità sanitarie locali, secondo la situazione al 1ø gennaio
dell'anno di pubblicazione.
Per ciascun dipendente sono indicati, il cognome e il nome, la
data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d'impiego,
la data di decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza, la
data del conseguimento della posizione funzionale rivestita e la
sede di servizio.
Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica
di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della
giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta
giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.
8. Ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale. Ä
L'ufficio di direzione di cui all'art. 15 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (3), è composto da tutti i responsabili
dei servizi dell'unità sanitaria locale, previsti dalla legge
regionale, sempre che i responsabili ricoprano la posizione
funzionale apicale nei ruoli di appartenenza.
Il personale appartenente alle posizioni, funzionali apicali
che non sia membro dell'ufficio di direzione, è chiamato ad
intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti
il presidio o l'ufficio cui è preposto.
Il coordinamento dell'ufficio di direzione è assicurato da un
coordinatore sanitario, laureato in medicina, e da un
coordinatore amministrativo, laureato in discipline
economico-giuridiche, scelti tra i componenti l'ufficio stesso
che appartengano rispettivamente al ruolo sanitario ed al ruolo
amministrativo e posseggano un'anzianità nella posizione
funzionale apicale di almeno tre anni.
Il coordinatore sanitario deve possedere specifici titoli ed
esperienza di servizio in materia di tutela della salute e di
organizzazione sanitaria nelle sue varie articolazioni; nel
periodo di espletamento dell'incarico deve osservare il tempo
pieno.
Il coordinatore amministrativo deve possedere specifiche
esperienze in servizi tecnico-amministrativi della
organizzazione sanitaria.
I coordinatori assicurano il conseguimento degli obiettivi
stabiliti dagli organi dell'unità sanitaria locale e i relativi
adempimenti da parte dei servizi, nel rispetto della autonomia
degli stessi e, in particolare, di quelli di cui all'art. 16
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (3).
Gli incarichi di cui al terzo comma sono conferiti dal
comitato di gestione per periodi di tempo stabiliti dalle leggi
regionali, non inferiori a tre anni, e sono rinnovabili. Il
provvedimento di conferimento dell'incarico deve essere motivato
con specifico riferimento alla professionalità e all'esperienza
dei candidati, valutate in base ad un giudizio complessivo
sull'attività svolta e sui titoli posseduti.
A parità di requisiti costituisce titolo preferenziale il
superamento di appositi corsi di formazione e aggiornamento
promossi dal Ministero della sanità, sentite le regioni o dalle
regioni d'intesa con il Ministero stesso.
Ai coordinatori è corrisposta una indennità nella misura
stabilita dall'accordo nazionale unico.
TITOLO II
Disposizioni sullo stato giuridico del personale
Capo I - Assunzioni in servizio
9. Modalità di assunzione in servizio. Ä L'assunzione in
servizio è disposta dall'unità sanitaria locale, nei limiti dei
posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati
dalla regione.
L'assunzione per chiamata diretta è ammessa soltanto per
speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari,
sulla base di adeguati criteri selettivi fissati nell'accordo
nazionale unico; le relative selezioni sono effettuate dalla
regione anche a livello locale. La regione può, con legge,
delegare alle unità sanitarie locali la selezione di detto
personale.
L'assunzione del personale di assistenza religiosa cattolica è
effettuata direttamente dal comitato di gestione su proposta
dell'ordinario diocesano competente per territorio.
L'assunzione di personale straordinario è ammessa
esclusivamente per particolari, inderogabili e temporanee
esigenze assistenziali e deve essere effettuata con le modalità
di cui al successivo art. 13, ultimo comma.
Si applicano le disposizioni di legge vigenti
nell'amministrazione dello Stato sulle assunzioni obbligatorie,
sulle riserve di posti e sulle preferenze.
Salvo le assunzioni obbligatorie a quanto previsto al terzo
comma è fatto divieto alle unità sanitarie locali di assumere
direttamente, a qualsiasi titolo, personale anche straordinario.
Il comitato di gestione ha facoltà di stipulare, nei limiti
dei posti vacanti nelle piante organiche, convenzioni con gli
ordini religiosi per l'espletamento di servizi con personale
idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate.
Tutti gli atti e provvedimenti adottati in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono nulli ed impegnano la
responsabilità personale e diretta di chi li dispone, dei
responsabili dei servizi interessati e dei coordinatori
sanitario ed amministrativo.
10. Ammissione agli impieghi. Ä Per l'ammissione agli impieghi
si applicano, salvo quanto previsto dal presente decreto, le
norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (4), e successive integrazioni e
modificazioni.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego e del
requisito della buona condotta è effettuato a cura dell'unità
sanitaria locale prima dell'immissione in servizio.
E' dispensato dalla visita medica e dal requisito dell'età, il
personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli
25 e 26, primo comma, del presente decreto.
11. Cittadini degli Stati membri della Comunità economica
europea. Ä I cittadini degli Stati membri della Comunità
economica europea, esercenti le professioni mediche, paramediche
e farmaceutiche possono prestare la loro attività nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale, in base alle condizioni e ai
requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 57 del
trattato di Roma.
I medici di cui all'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 217
(5), possono essere assunti in servizio per il solo esercizio di
funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione, purché siano stati
ammessi all'esercizio professionale in Italia ai sensi della
richiamata legge n. 217 ovvero ai sensi dell'articolo 3, secondo
comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 settembre 1946, n. 233 (5/a), e siano in possesso degli altri
requisiti per partecipare ai relativi concorsi di cui all'art.
12 del presente decreto.
12. Norme concorsuali. Ä I concorsi di ammissioni
all'impiego sono indetti dalla regione, su richiesta delle unità
sanitarie locali, con periodicità annuale, salvo esigenze di
carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante
l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale
trasferito o comandato. Il relativo bando è pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve
essere data la massima diffusione anche con altri mezzi.
Il bando indica il numero dei posti messi a concorso, i
documenti prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi
per esami, il programma delle prove relative. Fermo restando
quanto disposto dal quarto comma, punto 5), dell'art. 47 della
L. 23 dicembre 1978, n. 833 (5/b), e dall'art. 41 del presente
decreto, il bando indica, per le posizioni funzionali apicali,
ai fini del diritto di scelta fra i posti stessi, i posti
disponibili in ciascuna unità sanitaria locale.
Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a
concorso si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti alla
data del bando, anche quelli che si rendano vacanti per
collocamento a riposo nel semestre successivo. Per questi ultimi
posti le relative nomine sono disposte al verificarsi delle
singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima.
Si considerano disponibili, altresì, i posti ricoperti da
personale che presta servizio in base a convenzioni con ordini
religiosi, qualora le convenzioni scadano nel semestre
successivo alla data del bando, siano state disdette dalle parti
e non si intenda assicurare il servizio con nuove convenzioni.
Fermo restando quanto previsto al capo II, i requisiti
specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione ai
concorsi dei singoli profili e posizioni funzionali di ogni
ruolo, le prove di esame Ä che devono consistere, salvo quanto
previsto dal precedente art. 9, secondo comma, in una prova
scritta e almeno in una prova orale e pratica Ä i titoli
valutabili Ä con particolare riferimento al curriculum formativo
e professionale e, per i medici, al servizio prestato a tempo
pieno e alle specializzazioni acquisite Ä i criteri di
valutazione, la composizione delle commissioni esaminatrici,
nelle quali è garantita la rappresentanza del Ministero della
sanità, nonché le procedure concorsuali, sono stabiliti, previa
consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Nei concorsi per i quali è richiesto il
diploma di laurea, il punteggio a disposizione delle commissioni
giudicatrici per la valutazione delle prove di esame non dovrà
essere superiore al 50 per cento di quello totale a disposizione
(5/c).
13. Graduatorie. Ä I candidati vincitori del concorso sono
assegnati alle unità sanitarie locali, secondo l'ordine della
graduatoria, in base alle preferenze da essi espresse in
relazione ai posti disponibili messi a concorso.
La destinazione di servizio nell'ambito della unità sanitaria
locale è effettuata dal comitato di gestione, avuto riguardo
alle esigenze funzionali dei presidi, servizi e uffici e alle
preferenze espresse dagli interessati secondo l'ordine di
graduatoria.
L'unità sanitaria locale, in caso di rinuncia o decadenza dei
vincitori, ha facoltà di procedere, entro un anno
dall'approvazione dell'ultima graduatoria, ad altrettante
assunzioni in servizio dei candidati idonei che non siano già
stati dichiarati vincitori del concorso ed assegnati ad altra
unità sanitaria locale, secondo l'ordine della graduatoria
stessa. Entro tale termine ha inoltre la facoltà di procedere
all'assunzione dei candidati idonei, per la copertura dei posti
che successivamente al bando si siano resi vacanti, esclusi
quelli di nuova istituzione.
L'ultima graduatoria deve essere utilizzata, anche dopo un
anno dalla sua approvazione, per il conferimento, secondo
l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti
vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare,
qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi, entro
tre mesi dalla vacanza o dalla disponibilità, mediante
trasferimento interno o comando.
14. Periodo di prova. Ä Il periodo di prova ha la durata di
sei mesi.
Il dipendente in prova svolge le mansioni affidategli nei vari
settori di lavoro ai quali viene assegnato e frequenta i corsi
di formazione inerenti alla sua professionalità, programmati
dalla regione o dalla unità sanitaria locale.
Sull'attività prestata dal dipendente in prova è redatta
dettagliata relazione da parte del dirigente preposto al
presidio, servizio o ufficio cui il dipendente stesso è stato
assegnato. Sull'esito del periodo di prova decide il comitato di
gestione.
Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di
prova, non sia intervenuto un giudizio sfavorevole, la prova si
intende conclusa favorevolmente.
In caso di giudizio sfavorevole, l'unità sanitaria locale
proroga il periodo di prova per altri sei mesi, decorsi i quali,
ove il giudizio sia ancora sfavorevole, è dichiarata la
risoluzione del rapporto di lavoro, con provvedimento motivato.
I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non
sono utili ai fini del computo del periodo di prova.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti provenienti
dai ruoli nominativi regionali del personale addetto alle unità
sanitarie locali di altre regioni che lo abbiano già superato
nella medesima posizione funzionale.
15. Riserva di posti. Ä La regione, al personale già in
servizio a rapporto di impiego continuativo presso le strutture
private convenzionate che cessino il rapporto convenzionale, può
riservare, nelle assunzioni per chiamata e nei pubblici concorsi
banditi entro due anni dalla data di cessazione del rapporto
convenzionale, una aliquota dei posti vacanti messi a concorso
nelle posizioni funzionali iniziali dei diversi ruoli fino al 10
per cento per il personale medico e fino al 30 per cento per il
restante personale.
I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati
non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.
Il personale di cui al primo comma, nei pubblici concorsi per
l'assunzione nei ruoli regionali, banditi nello stesso periodo,
è dispensato dal requisito dell'età ed ha diritto alla
equiparazione, ai fini della valutazione come titolo nei
concorsi stessi, del servizio prestato nella struttura privata
con la posizione funzionale iniziale del profilo di appartenenza
in ragione del 50 per cento della sua durata.
Le norme previste dal presente articolo si applicano anche al
personale che sia stato destinato, ai sensi dell'art. 64, quinto
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (6), ai presidi per
la tutela della salute mentale, salvo la possibilità di
stabilire aliquote di riserva diverse sulla base di quanto
previsto nel piano sanitario regionale.
16. Passaggio ad altre funzioni per inidoneità fisica. Ä Il
dipendente che per sopraggiunta infermità sia giudicato
permanentemente non idoneo alle funzioni proprie può essere
trasferito ad altre funzioni equivalenti nelle quali sia
convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato, sempre che sia
in possesso dei requisiti specifici richiesti.
I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la
procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per
motivi di salute.
Il passaggio ad altre funzioni è disposto dalla regione, su
parere della unità sanitaria locale e con il consenso
dell'interessato.
I dipendenti trasferiti ad altra funzione sono inquadrati
secondo quanto previsto dall'accordo nazionale unico.
Capo II - Norme particolari per i concorsi ad alcune posizioni
funzionali iniziali e superiori
17. Assunzione nelle posizioni funzionali di assistente
medico e di veterinario collaboratore. Ä Alla posizione
funzionale di assistente medico si accede mediante pubblici
concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, distinti
per le aree funzionali di medicina, di chirurgia, di prevenzione
e di sanità pubblica.
Alla posizione funzionale di veterinario collaboratore si
accede mediante pubblici concorsi per titolo ed esami, ai sensi
dell'art. 12, distinti per l'area funzionale della sanità
animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali per
l'area funzionale dell'igiene della produzione e
commercializzazione degli alimenti di origine animale.
I concorsi sono indetti per ciascuna area funzionale nei
limiti dei posti complessivamente vacanti negli organici dei
diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività.
Gli assitenti medici e i veterinari collaboratori durante il
primo anno di servizio sono utilizzati in servizi, reparti e
settori delle aree funzionali, anche diverse da quella di
appartenenza, secondo criteri di avvicendamento che devono
favorire la formazione interdisciplinare e l'acquisizione di
esperienze professionali di carattere generale. Nel successivo
biennio sono utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'area
funzionale di appartenenza.
Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e
i veterinari collaboratori sono, a domanda, inquadrati
definitivamente nei posti di organico vacanti dei diversi
reparti di specialità, servizi e settori di attività nei quali
si articola l'area funzionale di appartenenza, sulla base di
obiettivi criteri di precedenza, che devono tener conto del
servizio prestato, delle attitudini dimostrate e dei titoli
professionali e scientifici posseduti. Ai fini
dell'inquadramento nella posizione funzionale di assistente
radiologo e anestesista è richiesto comunque un servizio
continuativo nella disciplina di almeno un anno.
La dotazione organica dei medici assistenti è, nell'ambito dei
servizi ospedalieri, di norma pari alla dotazione organica
complessiva degli aiuti corresponsabili e vice-direttori
sanitari.
18. Concorsi a coadiutore sanitario o vice direttore
sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero e a veterinario
coadiutore. Ä Alle posizioni funzionali di coadiutore sanitario
o vice direttore sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero e
di veterinario coadiutore si accede mediante pubblici concorsi
per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono
ammessi coloro che abbiano prestato, dopo il triennio di
formazione interdisciplinare di cui al precedente art. 17, due
anni di servizio nella disciplina per la quale il concorso è
bandito, coloro che abbiano prestato cinque anni complessivi di
servizio in detta disciplina e coloro che siano in possesso
della libera docenza o specializzazione nella disciplina stessa.
Per i concorsi ad aiuto radiologo e aiuto anestesista è comunque
richiesta la libera docenza o la specializzazione nella
corrispondente disciplina.
19. Concorsi a dirigente sanitario o sovraintendente
sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a
veterinario dirigente e a farmacista dirigente. Ä Alle posizioni
funzionali di dirigente sanitario o sovrintendente sanitario o
direttore sanitario o primario ospedaliero, di veterinario
dirigente e di farmacista dirigente si accede mediante concorsi
pubblici per titolo ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali
sono ammessi coloro che siano in possesso dell'idoneità della
disciplina per la quale il concorso è bandito, conseguita
mediante l'esame previsto dal successivo art. 20.
20. [Esami di idoneità a dirigente sanitario o sovraintendente
sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a
veterinario dirigente e a farmacista dirigente. Ä L'idoneità a
dirigente sanitario o sovraintendente sanitario o direttore
sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e a
farmacista dirigente si consegue mediante esami da espletarsi in
sede nazionale entro il mese di aprile di ogni anno.
Il Ministero della sanità, con un unico bando nazionale da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, indice, entro il mese di
ottobre, la sessione annuale degli esami di idoneità per le
diverse specialità.
Le procedure e le prove di esame, la composizione delle
commissioni esaminatrici e i requisiti per l'ammissione dei
candidati sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità.
Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la
predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi dei sanitari
idonei, compresi quelli di cui ai commi successivi.
Il personale assegnato alle unità sanitarie locali in
applicazione delle norme transitorie della L. 23 dicembre 1978,
n. 833 (6/a), può partecipare direttamente ai concorsi nella
posizione funzionale e nella disciplina corrispondente a quella
conseguita nell'inquadramento sulla base della tabella di
equiparazione di cui all'allegato 2, a prescindere dal possesso
del requisito della idoneità previsto dal presente articolo.
L'idoneità conseguita ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (7), è equivalente a
tutti gli effetti dell'idoneità prevista dal presente articolo]
(7/a).
21. Concorsi alle posizioni funzionali di coadiutore e di
dirigente del personale laureato dei ruoli sanitario e tecnico.
Ä Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, alle posizioni
funzionali di coadiutore dei ruoli sanitario e tecnico si accede
mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi
dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato
almeno cinque anni di servizio nella posizione funzionale di
collaboratore.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 20, alle
posizioni funzionali di dirigente dei ruoli sanitario e tecnico
si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai
sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano
prestato almeno cinque anni di servizio nella posizione
funzionale di coadiutore, ovvero dieci anni di servizio
complessivo in qualità di coadiutore o di collaboratore o in
posizioni equipollenti presso amministrazioni pubbliche.
22. Concorsi alle posizioni funzionali di coordinatore del
ruolo professionale. Ä Alle posizioni funzionali di coordinatore
del ruolo professionale si accede mediante pubblici concorsi per
titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi
coloro che abbiano un'anzianità di servizio di almeno dieci anni
nella posizione funzionale inferiore o in posizioni equipollenti
presso pubbliche amministrazioni.
23. Concorsi alle posizioni funzionali di vice-direttore
amministrativo, di direttore amministrativo e di direttore
amministrativo capo servizio. Ä Alle posizioni funzionali di
vice-direttore amministrativo e di direttore amministrativo si
accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi
dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato
cinque anni di servizio rispettivamente nella posizione di
collaboratore amministrativo e di vice-direttore amministrativo.
Alla posizione funzionale di direttore amministrativo capo
servizio si accede mediante pubblici concorsi, per titoli ed
esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che
abbiano prestato almeno cinque anni di servizio quali direttori
amministrativi e coloro che abbiano una anzianità di servizio di
quindici anni nella carriera direttiva amministrativa del
Ministero della sanità o delle regioni o delle province o dei
comuni e loro consorzi e la qualifica di dirigente o equiparata.
Capo III - Valutazione dei servizi e titoli
24. Riconoscimento dei servizi prestati. Ä Per il personale
assegnato alle unità sanitarie locali in applicazione delle
norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (8), e
per il personale proveniente da unità sanitarie locali di altre
regioni o da enti equiparati ai sensi degli articoli 25 e 26,
primo comma, del presente decreto, le anzianità di servizio nel
ruolo e nella posizione funzionale, maturate nell'unità
sanitaria locale o ente di provenienza, si considerano a tutti
gli effetti come anzianità acquisite presso le unità sanitarie
locali.
Le modalità e le condizioni per il riconoscimento, agli
effetti economici, dei servizi prestati dal personale sono
disciplinate nell'accordo nazionale unico.
25. Servizi e titoli equipollenti. Ä I servizi e i titoli
acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di
ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui
all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (8), negli
ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art.
129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969,
n. 130 (8/a), nell'ospedale ®Galliera¯ di Genova, negli ospedali
dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono
equiparati, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei
concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti
servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali.
A tali fini, l'ospedale ®Galliera¯ di Genova, l'Ordine
mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto
l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (8/a), e gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono
adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del
personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi
dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono
prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o
comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto,
purché comportino prestazioni equiparabili a quelle del
personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unità
sanitarie locali.
26. Servizi e titoli equiparabili. Ä Gli istituti, enti e
istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati
presidi della unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma
dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (8) e il
Sovrano ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del
personale in servizio nei propri presidi sanitari siano
equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente
decreto, possono ottenere a domanda, con decreto del Ministro
della sanità, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei
concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei
servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi
e titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unità
sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del
provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di
cui al successivo comma.
Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio
prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con
rapporto continuativo è equiparato, ai fini della valutazione
come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento
della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali
pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di
appartenenza.
Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai
cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni
sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile
a quello prestato dal personale di cui all'art. 2, è
riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneità con
le modalità stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735 (9).
Capo IV - Doveri - Responsabilità - Diritti
27. Doveri, incompatibilità e cumulo di impieghi. Ä Salvo
quanto previsto dal presente decreto, in materia di doveri,
incompatibilità e cumulo di impieghi, ai dipendenti delle unità
sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti
civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10), e successive integrazioni
e modificazioni.
Il dipendente non può esimersi dall'essere sottoposto a
controlli medici periodici a scopo di medicina preventiva ed
alle vaccinazioni stabilite dai competenti organi dell'unità
sanitaria locale.
I medici con funzioni di diagnosi e cura hanno l'obbligo di
prestare l'assistenza ambulatoriale nonché, all'occorrenza, i
consulti richiesti da altri reparti o servizi e, esclusi i
primari ospedalieri ed equiparati, i turni di guardia e di
pronto soccorso. Analogo obbligo compete ai farmacisti
ospedalieri per il servizio di guardia farmaceutica, nonché al
restante personale dei servizi di igiene pubblica, di
prevenzione e veterinari per esigenze particolari previste dalle
presenti leggi regionali.
Il dipendente è tenuto a fissare la propria residenza
nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale presso la
quale presta servizio, o nel comune se l'ambito territoriale
dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune o di
parte di esso. Può essere peraltro autorizzato a risiedere in
località diversa, qualora ricorrano giustificati motivi e
sempreché sia assicurato il pieno e regolare adempimento dei
doveri d'ufficio. Dell'autorizzazione è data comunicazione
scritta all'interessato. Per le zone a popolazione sparsa può
essere prescritto l'obbligo di stabilire la residenza nel
particolare ambito territoriale nel quale insiste la struttura o
il servizio di appartenenza. Il personale addetto ai servizi di
diagnosi e cura e quello dei servizi essenziali nonché il
personale di assistenza religiosa devono rendersi reperibili per
i casi di particolari esigenze di servizio.
28. Responsabilità. Ä In materia di responsabilità, ai
dipendenti delle unità sanitarie locali si applicano le norme
vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10/a), e
successive integrazioni e modificazioni.
Le unità sanitarie locali possono garantire anche il personale
dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la
responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da
azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di
giudizio, relativamente alla loro attività, senza diritto di
rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo.
29. Esercizio delle mansioni inerenti al profilo e alla
posizione funzionale. Ä Il dipendente ha diritto all'esercizio
delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale e
non può essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori
o inferiori.
In caso di esigenze di servizio il dipendente può
eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori.
L'assegnazione temporanea, che non può comunque eccedere i
sessanta giorni nell'anno solare, non dà diritto a variazioni
del trattamento economico (10/cost).
Non costituisce esercizio di mansioni superiori la
sostituzione di personale di posizione funzionale più elevata,
qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della
propria posizione funzionale.
Qualora un posto cui corrisponda una pluralità di funzioni
venga scisso in più posti, il titolare del preesistente posto ha
diritto ad opzione fra i due o più posti di nuova istituzione.
All'assegnazione provvede l'unità sanitaria locale di
appartenenza.
In caso di soppressione del posto colui che lo ricopre ha
diritto al conferimento di altro posto, di corrispondente
profilo e posizione funzionale, vacante presso l'unità sanitaria
locale di appartenenza o presso altra unità sanitaria locale
della regione. All'assegnazione del posto vacante presso l'unità
sanitaria locale provvede la stessa. All'assegnazione di un
posto vacante presso altra unità sanitaria locale si provvede
con l'osservanza delle procedure previste per i trasferimenti;
in attesa della definizione delle predette procedure la regione
può disporre, con l'assenso dell'interessato, la sua
assegnazione provvisoria in uno dei posti vacanti da conferire.
30. Trattamento economico. Ä Il personale addetto ai
presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali,
disciplinato dal presente decreto, costituisce, un apposito
comparto di contrattazione collettiva.
La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la
stipula dell'accordo nazionale unico con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle
categorie interessate è costituita secondo quanto disposto
dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (10/b).
Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere
economico per il suddetto personale sono stabiliti con il
richiamato accordo nazionale unico, con l'osservanza del
principio della perequazione retributiva, fermo restando che la
collocazione nei ruoli, tabelle, quadri, profili professionali e
posizioni di cui all'allegato 1, nonché la equiparazione di cui
all'allegato 2 hanno rilevanza ai soli fini funzionali.
31. Personale delle cliniche e degli istituti universitari
convenzionati. Ä Al personale universitario che presta servizio
presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di
ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità
sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle
università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini
previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per
equiparare il relativo trattamento economico complessivo a
quello del personale delle unità sanitarie locali di pari
funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è
corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre
indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le
quote di aggiunta di famiglia.
Le somme necessarie per la corresponsione dell'indennità di
cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle
regioni ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni,
dalle regioni alle università, su documentata richiesta, per la
corresponsione agli aventi diritto.
Al personale universitario si applicano, per la parte
compatibile, gli istituti normativi di carattere economico
disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico.
Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui
ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il
personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo
regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di
convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (10/b) e
tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato
giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilita in apposite
tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello
delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione
dell'indennità di cui al primo comma (10/c).
32. Orari e turni di lavoro. Ä L'articolazione dell'orario di
lavoro, fissato in 40 ore settimanali salvo quanto previsto
dall'accordo nazionale unico, è stabilita sulla base di criteri
dettati dal comitato di gestione in modo da salvaguardare le
esigenze di servizio e gli interessi degli utenti. A tal fine,
l'orario settimanale può essere distribuito anche in misura
variabile nei diversi giorni lavorativi, con un limite massimo
giornaliero di norma non superiore a otto ore.
Il servizio ospedaliero è assicurato con la presenza del
necessario personale medico e non medico nell'arco dell'intera
giornata, attraverso turni di lavoro opportunamente articolati,
definiti e programmati, secondo criteri stabiliti dal comitato
di gestione.
Particolari turni di lavoro possono essere istituiti dal
comitato di gestione per specifiche esigenze di altri servizi,
al fine di distribuire organicamente il lavoro nelle ore
antimeridiane, pomeridiane e notturne, nonché nei giorni
festivi.
Gli orari e turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo
conto delle necessità di una razionale ed economica
utilizzazione e distribuzione del personale in relazione alle
esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali
concordati con le organizzazioni sindacali interessate.
La vigilanza sull'osservanza dell'orario è esercitata
attraverso sistemi obiettivi di controllo unici e uguali per
tutti i dipendenti dell'unità sanitaria locale.
La determinazione, in concreto, la distribuzione e i
procedimenti di rispetto degli orari di lavoro sono fissati
dall'accordo nazionale unico.
33. Riposo settimanale. Ä Il dipendente ha diritto ad un
giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con
la domenica e non presta servizio negli altri giorni
riconosciuti festivi.
Qualora, per esigenze di servizio, il dipendente debba
prestare la sua opera in un giorno festivo, egli ha diritto di
astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito
dall'amministrazione, sentito l'interessato, sulla base dei
criteri stabiliti nell'accordo nazionale unico.
34. Lavoro straordinario. Ä Il dipendente, quando particolari
esigenze di servizio lo richiedano, è tenuto a prestare servizio
anche oltre il normale orario Ä salvo che ne sia esonerato per
giustificati motivi Ä nei tempi e con le modalità stabiliti, in
attuazione dei criteri fissati dal comitato di gestione
dell'unità sanitaria locale, dal coordinatore amministrativo e
dal coordinatore sanitario d'intesa con i responsabili del
presidio, servizio o ufficio di appartenenza, e nei limiti
fissati dall'accordo nazionale unico.
35. Rapporto di lavoro del personale medico. Ä Il rapporto
di lavoro del personale medico può essere a tempo pieno o a
tempo definito.
Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta:
a) l'obbligo di prestare 40 ore settimanali di servizio,
salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico;
b) la totale disponibilità per tutti i servizi dell'unità
sanitaria locale nell'ambito delle funzioni della posizione
funzionale e della disciplina propria degli interessati;
c) il diritto all'attività libero-professionale al di fuori
dei servizi e delle strutture della unità sanitaria locale,
limitatamente a consulti e a consulenze, non continuativi, sulla
base di norme regionali;
d) il diritto all'esercizio dell'attività
libero-professionale nell'ambito dei servizi, presidi e
strutture della unità sanitaria locale, sulla base di norme
regionali;
e) la preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e
per i comandi ed i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e
professionale;
f) la priorità per l'esercizio di attività consultive e
tecniche, richieste da terzi all'unità sanitaria locale, da
svolgere oltre l'orario di lavoro e anche fuori dalla sede di
servizio.
Salvo quanto previsto dall'art. 47, sesto comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833 (11), il rapporto di lavoro a tempo
pieno è concesso a domanda. Del pari a domanda è concesso il
passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo
definito. Sulla domanda decide il comitato di gestione. La
mancata concessione del passaggio a tempo definito deve essere
motivata in relazione a comprovate ed effettive esigenze
assistenziali, didattiche e di ricerca.
Il personale assunto con i concorsi di cui al settimo comma
dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (11), può
chiedere il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a
quello a tempo definito qualora siano mutate le esigenze di cui
al sesto comma del richiamato articolo 47 o a seguito del
trasferimento ad altra struttura, divisione o servizio che non
comporti l'osservanza del tempo pieno.
Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta:
a) l'obbligo di prestare 30 ore settimanali di servizio,
salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico;
b) la totale disponibilità, entro l'orario di servizio, per
tutti i servizi dell'unità sanitaria locale, nell'ambito delle
funzioni, della posizione funzionale e della disciplina propria
degli interessati;
c) la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale,
anche fuori dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria
locale, purché tale attività non sia prestata con rapporto di
lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i
fini istituzionali dell'unità sanitaria locale stessa, né sia
incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti
previsti dalla legge regionale;
d) la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale
in regime convenzionale, secondo le modalità ed i limiti
stabiliti dagli accordi nazionali di cui all'art. 48 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 (11/a).
L'attività libero-professionale, all'interno o all'esterno
delle strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale, è
intesa a favorire esperienze di pratica professionale, contatti
con i problemi della prevenzione, cura e riabilitazione e
aggiornamento tecnico-scientifico e professionale nell'interesse
degli utenti e della collettività.
L'attività libero-professionale all'interno delle strutture e
dei servizi dell'unità sanitaria locale è esercitata:
a) in costanza di ricovero; nelle strutture di ricovero
ospedaliero debbono essere predisposti e realizzati appositi
spazi distinti e specifici Ä entro il limite variabile di posti
letto dal quattro al dieci per cento del totale Ä che possono
anche prescindere, in mancanza di camere separate, da
riferimenti a livello di confort alberghiero. Detta attività
viene svolta in équipe ed è comprensiva dei servizi connessi;
b) in regime ambulatoriale, con utilizzo delle relative
strutture, secondo modalità organizzative stabilite dall'unità
sanitaria locale in accordo con i sanitari interessati; tale
attività libero-professionale deve essere svolta in orari
diversi da quelli stabiliti per l'attività ambulatoriale
ordinaria, eccezione fatta per i servizi che per esigenze
tecniche non lo consentono, per i quali deve essere previsto un
plus orario.
Le tariffe minime e massime per le prestazioni
libero-professionali, nell'ambito dei servizi e delle strutture
dell'unità sanitaria locale e per le attività di consulenza sono
determinate con decreto del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale. Le modalità di attribuzione dei
relativi proventi sono disciplinate nell'accordo nazionale
unico.
Le regioni, qualora le unità sanitarie locali non siano in
grado di assicurare l'esercizio del diritto alla libera attività
professionale all'interno delle proprie strutture per accertare,
obiettive carenze delle medesime o per obiettive impossibilità
organizzative, devono provvedere a garantire tale diritto, nel
rispetto delle vigenti norme sull'esercizio della libera
attività professionale intramurale, anche mediante
l'utilizzazione di strutture private. L'utilizzazione di dette
strutture è regolata da apposite convenzioni che le unità
sanitarie locali dovranno stipulare in conformità a schemi tipo
approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, per la
parte compatibile, anche ai medici dipendenti dagli istituti
universitari, dai policlinici convenzionati e dagli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.
Per i medici universitari, in considerazione delle altre
attività rientranti nei loro compiti istituzionali, la opzione
per il tempo pieno è reversibile in relazione a motivate
esigenze didattiche e di ricerca.
L'orario settimanale di servizio di ciascun medico
universitario, per lo svolgimento delle proprie mansioni
didattiche, di ricerca e assistenziali, è globalmente
considerato corrispondente a quello previsto rispettivamente per
il rapporto di lavoro a tempo pieno e per il rapporto di lavoro
a tempo definito.
L'esigenza assistenziale delle strutture universitarie
convenzionate secondo quanto sarà stabilito nelle convenzioni da
stipulare ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, va assicurata dal personale medico universitario
interessato globalmente considerato.
36. Attività libero-professionale del personale veterinario.
Ä Il personale veterinario ha la facoltà di esercitare
l'attività libero-professionale, fuori dei servizi e delle
strutture dell'unità sanitaria locale, purché talè attività non
sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in
contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell'unità
sanitaria locale stessa, né incompatibile con gli orari di
lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla legge
regionale.
Il personale può altresì svolgere, oltre l'orario di lavoro ed
anche fuori della sede di servizio, attività consultive e
tecniche richieste da terzi all'unità sanitaria locale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, per la
parte compatibile, anche ai veterinari dipendenti dagli istituti
universitari.
37. Congedo ordinario. Ä Il dipendente ha diritto, per ogni
anno di servizio ad un congedo ordinario retribuito. La sua
durata e le modalità della relativa fruizione sono disciplinate
nell'accordo nazionale unico.
38. Congedo straordinario. Ä Al dipendente, oltre il congedo
ordinario ed i congedi straordinari previsti da particolari
disposizioni di legge, possono essere concessi altri congedi
straordinari. La loro durata, nel limite massimo previsto dalle
disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(11/b), e successive integrazioni e modificazioni, nonché il
trattamento economico spettante durante la loro fruizione sono
regolati nell'accordo nazionale unico.
39. Trasferimenti nell'ambito dell'unità sanitaria locale. Ä
Per motivate esigenze di servizio o a domanda, il comitato di
gestione, sentita la commissione del personale, può disporre il
trasferimento del personale ad altro presidio, servizio o
ufficio anche di diverso comune rientrante nella circoscrizione
territoriale dell'unità sanitaria locale.
I trasferimenti sono disposti sulla base di criteri oggettivi
fissati nell'accordo nazionale unico.
I trasferimenti, compresi quelli disciplinati negli articoli
successivi, i comandi e le missioni sono disposti esclusivamente
nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della
disciplina proprie degli interessati.
La disposizione del primo comma non si applica al personale
laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.
40. Trasferimenti ad altra unità sanitaria locale. Ä Il
personale, escluso quello laureato appartenente alle posizioni
funzionali apicali, può essere trasferito, a domanda e
compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio,
servizio o ufficio di altra unità sanitaria locale della regione
con l'osservanza della seguente procedura.
Le regioni, all'atto dell'indizione dei concorsi pubblici,
notificano nelle unità sanitarie locali i posti disponibili
messi a concorso.
I trasferimenti del personale laureato appartenente alle
posizioni funzionali intermedie sono disposti secondo l'ordine
di apposite graduatorie degli aspiranti formulate in relazione
ai titoli dagli stessi posseduti, da valutarsi, in conformità ai
criteri stabiliti a norma del presente decreto per i rispettivi
concorsi di assunzione, dalla stessa commissione costituita per
i relativi concorsi e prima dell'inizio degli stessi. I
trasferimenti del restante personale sono disposti secondo
l'ordine di anzianità nella posizione funzionale di
appartenenza.
Il personale non può chiedere un nuovo trasferimento prima che
siano trascorsi due anni da quello precedente.
41. Procedure speciali per il trasferimento di alcune
categorie di personale. Ä Il personale laureato appartenente
alle posizioni funzionali apicali può essere trasferito a
presidio, servizio o ufficio appartenente ad una diversa unità
sanitaria locale della regione esclusivamente a domanda e con
l'osservanza della seguente procedura.
Le regioni, prima di procedere all'assegnazione alle unità
sanitarie locali dei candidati dichiarati vincitori nei pubblici
concorsi, notificano alle unità sanitarie locali la graduatoria
degli stessi vincitori con l'indicazione dei posti da conferire.
I dipendenti appartenenti al ruolo regionale nominativo
possono chiedere il trasferimento per i posti disponibili messi
a concorso e per quelli che si renderanno disponibili a seguito
dei trasferimenti richiesti.
Ai fini dell'assegnazione dei posti disponibili, la regione
nomina una apposita commissione, costituita come per i relativi
concorsi pubblici di assunzione, che formula un'unica
graduatoria comune di tutti gli interessati al trasferimento e
dei vincitori del concorso, in relazione ai titoli posseduti, da
valutarsi in conformità ai criteri stabiliti con il decreto di
cui all'art. 12.
Il personale non può chiedere un nuovo trasferimento prima che
siano decorsi almeno due anni da quello precedente.
42. Trasferimenti interregionali. Ä La mobilità, sul piano
nazionale, del personale delle unità sanitarie locali, escluso
quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali,
è disciplinata in sede di accordo nazionale unico con la
osservanza dei seguenti criteri generali:
1) il trasferimento da uno ad altro ruolo regionale è
consentito solo per posti vacanti che non sia stato possibile
coprire per trasferimento interno, per concorso o per comando;
2) il trasferimento può aver luogo solo per l'esercizio
presso l'unità sanitaria locale di destinazione, di attività
proprie del profilo rivestito presso l'unità sanitaria locale di
appartenenza;
3) il trasferimento è condizionato all'assenso
dell'interessato.
Allo scopo di favorire la mobilità del personale può essere
prevista, in sede di accordo nazionale unico, l'attribuzione al
personale trasferito, in aggiunta al trattamento di
trasferimento, dell'indennità di missione per un periodo non
superiore a centoventi giorni dall'inizio del servizio presso la
nuova sede.
Il personale trasferito ai sensi del presente articolo non può
essere trasferito ad altra sede se non siano trascorsi almeno
cinque anni dal primo trasferimento.
Il trattamento economico di trasferimento è disciplinato in
conformità a quanto in materia è previsto per gli impiegati
civili dello Stato.
43. Missioni. Ä Il dipendente, per esigenze di servizio di
carattere temporaneo, può essere inviato dalla regione o
dall'unità sanitaria locale in missione presso località diverse
da quella in cui presta servizio.
Le modalità della missione e la misura del relativo
trattamento economico sono disciplinate in conformità a quanto
in materia è previsto per gli impiegati civili dello Stato.
Gli oneri sono a carico della unità sanitaria locale
nell'interesse della quale è resa la prestazione.
44. Comando per esigenze di servizio. Ä Il personale può
essere comandato a prestare servizio presso altra unità
sanitaria locale. Il comando è disposto, per tempo determinato e
in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio, con
provvedimento regionale, d'intesa con le unità sanitarie locali
interessate, sentito il dipendente.
Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed
a proprio carico l'unità sanitaria locale presso cui detto
personale va a prestare servizio.
Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non può
essere coperto per concorso, trasferimento o altro comando.
I posti vacanti, temporaneamente ricoperti da personale
comandato, sono in ogni caso considerati disponibili ai fini
della determinazione di posti da metterle a concorso ed ai fini
dei trasferimenti.
Il personale può essere comandato presso la regione per
particolari esigenze dei servizi sanitari regionali. Il comando
è disposto, per tempo determinato, con provvedimento regionale
sentito il dipendente e l'unità sanitaria locale interessata.
Gli oneri relativi sono a carico della regione.
45. Attività didattiche, di ricerca ed aggiornamento
tecnico-scientifico. Ä Il personale appartenente ai profili
professionali per i quali è richiesto il possesso di un diploma
di laurea o di un titolo di abilitazione professionale può, a
domanda, essere autorizzato ad assumere incarichi di
insegnamento o di ricerca scientifica sempreché compatibili con
i doveri del servizio e non configuranti un distinto rapporto di
impiego. Nell'ambito del personale medico, gli incarichi sono
assegnati di preferenza ai medici a tempo pieno.
Gli incarichi di insegnamento sono finalizzati all'attuazione
dei programmi integrati di insegnamento previsti dalle
convenzioni di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 (12), ed al raggiungimento degli obiettivi generali fissati
dalla programmazione regionale per la formazione e
l'aggiornamento degli operatori sanitari.
Le autorizzazioni ad assumere gli incarichi di cui al presente
articolo sono date dal comitato di gestione. Lo stesso comitato
può richiedere periodiche relazioni sull'attività svolta dagli
incaricati.
Per finalità di aggiornamento tecnico-scientifico il personale
di cui al primo comma può chiedere il comando, per periodi di
tempo determinati, presso centri, istituti e laboratori
nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di
ricerca, che abbiano dato il loro assenso.
Sulle istanze di comando delibera il comitato di gestione
dell'unità sanitaria locale competente.
Per il periodo di comando, che non può comunque superare i due
anni nel quinquennio, fermo restando il decorso dell'anzianità
di servizio ad ogni effetto, non competono gli assegni inerenti
al rapporto d'impiego.
Ove il comando sia giustificato dall'esigenza di compiere
studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili
per il buon funzionamento dei servizi, al personale comandato è
corrisposto, su autorizzazione regionale, il normale trattamento
retributivo e, per un periodo non superiore a sei mesi, il
trattamento di missione.
46. Aggiornamento professionale obbligatorio. Ä
L'aggiornamento professionale è obbligatorio per tutto il
personale dell'unità sanitaria locale, ivi compreso quello
amministrativo, ed è finalizzato:
al completamento della preparazione professionale anche in
vista della mobilità del personale e della riconversione
funzionale del medesimo;
al miglioramento della qualità del servizio.
L'aggiornamento è assicurato mediante riunioni periodiche,
seminari e corsi tecnico-pratici organizzati preferibilmente
nella sede di servizio e nell'orario di lavoro. La regione,
all'inizio di ogni anno, fissa gli obiettivi generali
dell'aggiornamento e le modalità di svolgimento avvalendosi
della collaborazione delle università, delle istituzioni
scolastiche e degli ordini professionali.
L'aggiornamento del personale addetto a servizi
igienico-organizzativi e di medicina legale e del lavoro è
attuato in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità e
con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro.
L'aggiornamento del personale sanitario dipendente può essere
effettuato anche nell'ambito delle attività di aggiornamento
obbligatorio previste per il personale convenzionato di cui
all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (12).
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle
attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore
ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità
ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti
in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in
relazione al profilo professionale ed alle mansioni del
dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per
cento.
47. Aspettative. Ä Il dipendente può essere collocato in
aspettativa, secondo la vigente normativa per gli impiegati
civili dello Stato, per servizio militare, per infermità, per
l'assolvimento di funzioni pubbliche, per motivi di famiglia,
per motivi di studio, nonché per situazioni previste da
particolari disposizioni di legge.
48. Infermità dipendente da causa di servizio e suo
accertamento. Ä Nella materia delle infermità dipendenti da
causa di servizio e degli accertamenti relativi si applicano al
personale delle unità sanitarie locali le norme in vigore per i
dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (12/a), e successive
integrazioni e modificazioni.
49. Equo indennizzo. Ä Per le modalità e procedure per la
concessione dell'equo indennizzo si applicano al personale delle
unità sanitarie locali le norme vigenti per i dipendenti civili
dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 (12/a), e successive integrazioni e
modificazioni.
Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite dall'accordo
nazionale unico.
50. Giudizio medico di appello. Ä In caso di contestazione
sull'esito degli accertamenti sanitari espletati dall'apposito
collegio medico, a livello locale, sia per il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio e della infermità, sia per
il parere circa il grado di menomazione, il dipendente può
chiedere il giudizio definitivo dell'ufficio medico legale del
Ministero della sanità. A tal fine il predetto ufficio può
disporre una visita medica di appello. Agli accertamenti
sanitari può assistere un medico di fiducia dell'interessato.
Le spese per l'effettuazione della visita di appello sono a
carico della parte soccombente.
51. Infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare. Ä Per
quanto concerne le infrazioni, le sospensioni cautelari, le
sanzioni e l'intero procedimento disciplinare si applicano al
personale delle unità sanitarie locali le disposizioni vigenti
per gli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R 10 gennaio
1957, n. 3 (13), e successive integrazioni e modificazioni.
Competente ad infliggere la censura è il dirigente del
presidio, servizio o ufficio di appartenenza del dipendente. Ai
dirigenti dei presidi, servizi o uffici e ai coordinatori
sanitari e amministrativi la sanzione è inflitta dal presidente
del comitato di gestione.
Contro il provvedimento del dirigente del presidio, servizio o
ufficio con cui viene inflitta la censura è ammesso ricorso al
presidente del comitato di gestione, che provvede in via
definitiva.
L'iniziativa per l'irrogazione delle sanzioni della riduzione
dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della
destituzione spetta a chi è competente ad infliggere la sanzione
della censura, nonché ai coordinatori sanitario o
amministrativo, a seconda che si tratti di dipendenti,
rispettivamente, del ruolo sanitario o dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo.
I provvedimenti che il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (13), e
successive integrazioni e modificazioni, demanda al capo del
personale e al Ministro sono di competenza, rispettivamente, del
coordinatore sanitario o amministrativo e del presidente del
comitato di gestione.
I provvedimenti concernenti la sospensione dalla qualifica e
la destituzione sono comunicati alla regione.
Capo V - Cessazione dal rapporto d'impiego
Riammissione in servizio
52. Cause di cessazione dal rapporto di impiego. Ä La
cessazione dal rapporto di impiego, oltre che per destituzione
nelle ipotesi di infrazioni disciplinari, avviene:
1) per collocamento a riposo;
2) per dimissioni;
3) per decadenza;
4) per dispensa dal servizio;
5) per destituzione di diritto.
I provvedimenti di cessazione dal servizio sono adottati
dall'unità sanitaria locale dalla quale il personale dipende. I
provvedimenti di cessazione dal servizio e quelli di
reintegrazione sono comunicati alla regione che dispone la
cancellazione o la reiscrizione nei ruoli regionali.
53. Collocamento a riposo. Ä Il collocamento a riposo è
obbligatorio ed è eseguito di ufficio, indipendentemente da ogni
altra causa:
al compimento del 65ø anno di età per il personale sanitario
e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e
professionale;
al compimento del 60ø anno di età per il restante personale
(13/a).
Restano ferme, per il personale trasferito ai ruoli regionali
ai sensi della L. 28 dicembre 1978, n. 833 (13/b), le vigenti
norme di legge o regolamentari che fissano un diverso limite di
età.
54. Dimissioni volontarie. Ä Il personale può, in qualunque
momento, dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni devono essere
presentate per iscritto almeno quindici giorni prima della data
in cui il dipendente intende lasciare il servizio.
Il dipendente deve proseguire nell'adempimento dei doveri di
ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione
delle dimissioni.
L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata, per
motivi di servizio, comunque non oltre trenta giorni dalla data
di presentazione delle dimissioni, e può essere altresì sospesa
qualora a carico del dipendente sia stato in precedenza avviato
un giudizio disciplinare, anche se, al momento della
presentazione delle dimissioni, non sia avvenuta la
contestazione degli addebiti.
In questo ultimo caso la contestazione degli addebiti deve
seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle
dimissioni. In mancanza della contestazione entro tale termine
le dimissioni debbono essere accettate.
55. Decadenza. Ä In materia di decadenza dall'impiego si
applicano ai dipendenti delle unità sanitarie locali le
disposizioni per i dipendenti dello Stato di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (13), e
successive integrazioni e modificazioni.
56. Dispensa dal servizio. Ä La dispensa dal servizio del
personale è adottata:
1) quando sia stata accertata l'inabilità permanente del
dipendente a prestare servizio e nel caso in cui, scaduto il
periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, il
dipendente stesso risulti non idoneo per infermità a riprendere
servizio;
2) quando sia stato constatato il persistente insufficiente
rendimento o sia stata provata la soppravvenuta incapacità
professionale del dipendente.
La proposta di dispensa dal servizio per inabilità è
notificata al dipendente, cui è data facoltà di chiedere che il
giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato
ad apposito collegio medico. La dispensa per inabilità ha
effetto, nella ipotesi di scadenza del periodo massimo previsto
per l'aspettativa per infermità, dal giorno successivo a detta
scadenza e in tutte le altre ipotesi dalla data del relativo
provvedimento.
Quando l'attività del dipendente è giudicata scadente ed
insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la sua
dispensa dal servizio per incapacità professionale.
La proposta di dispensa viene presentata al comitato di
gestione: dal presidente del comitato di gestione per il
coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario; dal
coordinatore sanitario o dal coordinatore amministrativo,
secondo le rispettive competenze, per il personale restante, su
relazione scritta e circostanziata del diretto superiore del
dipendente.
La proposta di dispensa, motivata specificatamente, deve
essere notificata dall'unità sanitaria locale all'interessato
con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il dipendente
proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione degli
atti che sono alla base della proposta e di presentare, ove
creda, le sue controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla
notifica.
Qualora l'unità sanitaria locale non ritenga valide le
controdeduzioni presentate o quando l'interessato non presenti
entro il termine stabilito alcuna controdeduzione, la questione
viene rimessa per il giudizio ad una speciale commissione
tecnica, composta da cinque membri, di cui uno scelto
dall'interessato, uno scelto dall'unità sanitaria locale, due
designati dall'ordine professionale di categoria per il
personale sanitario professionale e tecnico laureato, e dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative per il restante
personale, ed uno con funzione di presidente nominato dalla
regione. I membri della commissione devono essere di profilo
professionale e posizione funzionale almeno pari a quelli del
dipendente del quale è proposta la dispensa.
Qualora l'interessato non provveda alla nomina del proprio
rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le
organizzazioni sindacali designano tre, anziché due membri.
La commissione, nella prima riunione, può proporre la
sospensione cautelare quando ricorrano motivi urgenti.
La commissione deve avere ampia possibilità di indagine e di
acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga
opportuno venire in possesso.
La decisione definitiva sulla dispensa spetta al comitato di
gestione. Essa è soggetta ai gravami previsti dalla legge e non
pregiudica il diritto all'indennità di liquidazione ed al
trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le
disposizioni vigenti.
57. Destituzione di diritto. Ä Il dipendente incorre nella
destituzione, escluso il procedimento disciplinare:
a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la
personalità dello Stato, esclusi qelli previsti nel capo IV del
titolo I del libro II del codice penale; ovvero per delitti di
peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti
contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli
457, 495 e 498 del codice penale; per delitti contro la moralità
pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520,
521 e 537 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 20
febbraio 1958, n. 75 (14); per i delitti di rapina, estorsione,
millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;
b) per condanna, passata in giudicato, che importi la
interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione
di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.
58. Reintegrazione del dipendente prosciolto. Ä Il
dipendente destituito ai sensi del precedente articolo e
successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la
formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del codice di
procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio,
anche in soprannumero, salvo riassorbimento, dalla data della
sentenza di assoluzione, con la medesima posizione ed anzianità
che aveva all'atto della destituzione.
59. Riammissione in servizio. Ä Il dipendente cessato
dall'impiego per dimissioni, per dispensa dal servizio per
motivi di salute o decadenza conseguente a mancata assunzione o
riassunzione in servizio nel termine prefissatogli, può essere
riammesso in servizio con motivato provvedimento della regione.
La riammissione deve essere chiesta entro un anno dalla
cessazione dall'impiego ed è subordinata al possesso dei
requisiti generali per l'assunzione, escluso quello della età, e
alla vacanza del posto.
Al dipendente riammesso in servizio si applicano le
disposizioni di cui all'art. 132 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (14/a).
Il periodo di servizio prestato prima della riammissione è
valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e di
previdenza, subordinatamente alla restituzione delle indennità
percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto,
maggiorate degli interessi legali.
Capo VI - Commissioni per i problemi del personale e diritti
sindacali
60. Commissione del personale dell'unità sanitaria locale. Ä
E' istituita in ogni unità sanitaria locale una commissione per
i problemi del personale. La commissione è presieduta dal
presidente del comitato di gestione o, per sua delega, da un
membro dello stesso comitato ed è composta dal coordinatore
sanitario e dal coordinatore amministrativo e da venti
dipendenti dell'unità sanitaria locale per metà nominati dalla
stessa e per metà eletti da tutto il personale.
La commissione del personale esprime pareri e formula proposte
sulla formazione e modificazione del regolamento organico del
personale dell'unità sanitaria locale e delle piante organiche
dei diversi presidi e servizi, sulla organizzazione
amministrativa, sull'impiego del personale, sul passaggio del
personale da una funzione ad altra equivalente nell'ambito della
medesima posizione ed è sentita sui trasferimenti ed in genere
su tutti i provvedimenti di carattere non economico che
riguardano il personale.
Con legge regionale sono disciplinati le modalità di
funzionamento della commissione, le funzioni di segreteria,
nonché le modalità per la nomina e per l'elezione dei
componenti, garantendo la rappresentanza delle categorie, in
relazione sia alla loro consistenza numerica sia alla rilevanza
delle funzioni esercitate e delle connesse responsabilità.
61. Commissione di disciplina. Ä E' istituita in ogni unità
sanitaria locale una commissione di disciplina per lo
svolgimento dei compiti di cui all'art. 51 composta da
dipendenti dell'unità sanitaria locale per metà nominati dalla
stessa e per metà designati dalle organizzazioni sindacali
interessate.
Per ciascun membro titolare è nominato un supplente con le
stesse modalità previste per i rispettivi titolari.
In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente
della commissione, ne fa le veci il membro da lui designato il
quale è, a sua volta, sostituito dal supplente.
Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria
la maggioranza qualificata di due terzi (14/cost).
In materia di astensioni e ricusazioni dei componenti della
commissione di disciplina si applicano le disposizioni vigenti
per gli impiegati civili dello Stato.
Nei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti per i
quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la
commissione è integrata da un membro, con voto consultivo,
designato dal competente ordine o collegio professionale.
Con la legge regionale sono disciplinati il numero dei
componenti della commissione, le modalità di funzionamento e le
funzioni di segreteria, nonché le modalità per la nomina e per
la designazione dei componenti.
62. Diritti sindacali. Ä Ai dipendenti delle unità sanitarie
locali si applicano, per quanto attiene alla disciplina dei
diritti di libertà di opinione e di libertà e attività
sindacali, le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970,
n. 300 (15), e dalle eventuali successive modifiche, con le
integrazioni e le norme di attuazione stabilite nell'accordo
nazionale unico.
Capo VII - Qualifiche funzionali e attribuzioni del personale
63. Ascrizione dei profili professionali alle qualifiche
funzionali e attribuzioni del personale. Ä L'ascrizione dei
profili professionali previsti dal presente decreto alle
qualifiche funzionali sarà effettuata sulla base dei criteri e
modalità fissati nella normativa generale del pubblico impiego,
tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo comma del presente
articolo.
Per il personale medico le attribuzioni spettanti nelle
singole posizioni funzionali restano determinate come segue:
Il medico appartenente alla posizione iniziale svolge funzioni
medico-chirurgiche di supporto e funzioni di studio, di
didattica e di ricerca, nonché attività finalizzate alla sua
formazione, all'interno dell'area dei servizi alla quale è
assegnato, secondo le direttive dei medici appartenenti alle
posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilità per le
attività professionali a lui direttamente affidate e per le
istruzioni e direttive impartite nonché per i risultati
conseguiti. La sua attività è soggetta a controllo e gode di
autonomia vincolata alle direttive ricevute.
Il medico appartenente alla posizione intermedia svolge
funzioni autonome nell'area dei servizi a lui affidata,
relativamente ad attività e prestazioni medico-chirurgiche,
nonché ad attività di studio, di didattica, di ricerca e di
partecipazione dipartimentale, anche sotto il profilo della
diagnosi e cura, nel rispetto delle necessità del lavoro di
gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal medico
appartenente alla posizione apicale.
Il medico appartenente alla posizione apicale svolge attività
e prestazioni medico-chirurgiche, attività di studio, di
didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione
dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o
ufficio complesso affidatogli. A tal fine cura la preparazione
dei piani di lavoro e la loro attuazione ed esercita funzioni di
indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura,
nel rispetto della autonomia professionale operativa del
personale dell'unità assegnatagli, impartendo all'uopo
istruzioni e direttive ed esercitando la verifica inerente
all'attuazione di esse.
In particolare, per quanto concerne le attività in ambiente
ospedaliero, assegna a sé e agli altri medici i pazienti
ricoverati e può avocare casi alla sua diretta responsabilità,
fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del
personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
Le modalità di assegnazione in cura dei pazienti debbono
rispettare criteri oggettivi di competenza, di equa
distribuzione del lavoro, di rotazione nei vari settori di
pertinenza.
Le attività svolte dal medico della posizione apicale sono
soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertare la
rispondenza dei provvedimenti adottati alle leggi e ai
regolamenti; egli redice, altresì, una relazione annuale
sull'attività svolta.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della sanità, sentite le regioni, l'ANCI e le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale, sono stabilite, entro tre
mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, le
attribuzioni del restante personale addetto ai presidi, servizi
e uffici delle unità sanitarie locali.
TITOLO III
Norme finali e transitorie
64. Tabelle di equiparazione. Ä Il personale proveniente
dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono
trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (16), sarà inquadrato nei ruoli nominativi
regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui
all'allegato 2. Per il personale che riveste qualifiche non
espressamente indicate nelle tabelle, l'inquadramento, salvo
quanto stabilito nell'art. 1, avrà luogo con riferimento a
quanto previsto per le qualifiche equipollenti.
Fino al definitivo inquadramento nelle piante organiche,
l'utilizzazione provvisoria del personale da parte delle unità
sanitarie locali avrà luogo sulla base delle equiparazioni
previste nelle tabelle.
L'inquadramento nei ruoli delle regioni del personale
comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386 (17), 29
giugno 1977, n. 349 (16) e 23 dicembre 1978, n. 833 (16), sarà
attuato con le modalità fissate dalle leggi regionali, secondo
le tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del presente
decreto.
I requisiti e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai
livelli, all'esercizio di funzioni, alle anzianità di servizio e
di qualifica, nonché al numero di posti letto di assistiti e di
assicurati, sono riferiti a quelli già deliberati e approvati
alla data del presente decreto, fermo quanto espressamente
previsto nelle tabelle e salvo modificazioni conseguenti a
pubblici concorsi.
65. Inquadramento del personale delle associazioni
rappresentanti gli enti ospedalieri. Ä Il personale dipendente
alla data del 1ø dicembre 1977 dalle associazioni rappresentanti
gli enti ospedalieri di cui all'art. 67 della legge 28 dicembre
1978, n. 833 (16), è assunto dalle amministrazioni di
destinazione, previa equiparazione delle posizioni giuridiche e
di livello funzionale ricoperte nell'associazione di provenienza
a quelle previste dal presente decreto.
Fino al definitivo inquadramento ai sensi del comma
precedente, il personale che entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ne faccia domanda è
assegnato alle regioni con il trattamento economico in godimento
a carico del fondo sanitario regionale.
66. Norme per la prima collocazione nelle piante organiche
dell'unità sanitaria locale. Ä Nella prima applicazione del
presente decreto i posti previsti nelle piante organiche di
ciascuna unità sanitaria locale sono assegnati a coloro che
all'atto dell'approvazione della pianta organica erano titolari
dei corrispondenti posti presso sedi, servizi e uffici di
istituti, enti e gestioni sanitarie ubicati nell'ambito
territoriale dell'unità sanitaria locale.
L'assegnazione dei posti dei servizi psichiatrici delle unità
sanitarie locali, istituiti ai sensi degli articoli 34 e 64
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (16), deve essere
effettuata con i criteri previsti all'art. 2 del D.M. 15 giugno
1978.
In caso di più aventi diritto, ovvero di mancata
corrispondenza fra i posti degli istituti, enti e gestioni di
provenienza e quelli previsti nell'organico dell'unità sanitaria
locale, i posti sono assegnati mediante concorso, per titoli, da
valutare con i criteri fissati nel decreto di cui all'art. 12.
La regione detta norme per la collocazione negli organici
delle unità sanitarie locali e per la utilizzazione del
personale non collocato ai sensi dei commi precedenti,
garantendo allo stesso la posizione giuridica e di livello
funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente, istituto
o gestione di provenienza secondo le tabelle di equiparazione
allegate al presente decreto.
La regione detta norme per la collocazione nelle piante
organiche delle unità sanitarie locali e per la utilizzazione
del personale, attualmente operante negli ospedali psichiatrici
e nei servizi e presidi psichiatrici pubblici territoriali
extraospedalieri, che si renderà disponibile a seguito della
istituzione dei servizi psichiatrici previsti dall'art. 34,
primo comma, e dall'art. 64, quinto comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (16) e del graduale superamento degli
ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici.
67. Concorsi riservati. Ä Le regioni, le istituzioni
ospedaliere pubbliche nonché i comuni e le province e loro
consorzi bandiscono appositi concorsi, da espletare con le
procedure previste per i relativi concorsi pubblici di
assunzione, per la copertura dei posti vacanti nelle rispettive
piante organiche riservate a coloro, compreso il personale
amministrativo, che abbiano prestato servizio non di ruolo in
via esclusiva e in modo continuativo, in posti vacanti dei
propri servizi sanitari nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre
1978, e che siano in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
A tal fine gli interessati devono presentare, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, apposita richiesta all'amministrazione o ente
di appartenenza, che provvede a bandire i concorsi previo
accertamento dei seguenti requisiti e condizioni:
a) il personale doveva possedere alla data di assunzione in
servizio non di ruolo e alla data del 28 dicembre 1978 tutti i
requisiti, fatta eccezione per il limite di età, prescritti per
l'ammissione ai concorsi pubblici di assunzione nei posti già
occupati; l'idoneità nella disciplina deve essere posseduta alla
data di entrata in vigore del presente decreto;
b) ha diritto al concorso riservato il personale che abbia
svolto, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128
(17/a), o di analoghe norme di legge o regolamentari funzioni o
mansioni superiori in un posto di organico comunque vacante o il
cui titolare sia stato trasferito per incarico o a seguito di
concorso presso lo stesso od altro ente;
c) l'assunzione nella posizione non di ruolo deve essere
stata disposta con regolare atto formale dell'amministrazione o
ente di appartenenza in base ai rispettivi regolamenti interni;
d) possono essere messi a concorso i posti comunque vacanti
nelle piante organiche alla data di entrata in vigore del
presente decreto purché conferibili mediante pubblico concorso.
Nei corsi riservati previsti dal presente articolo la
valutazione dei titoli è effettuata con le norme e le procedure
concorsuali vigenti presso gli enti che bandiscono i concorsi.
Nei concorsi ospedalieri i componenti della commissione
esaminatrice per i quali è previsto il sorteggio possono essere
designati direttamente dagli enti prescindendo dal sorteggio
stesso.
Sono considerati vacanti oltre ai posti di cui alla lettera d)
del secondo comma anche quelli che risulteranno disponibili a
seguito dell'espletamento dei concorsi riservati al personale
che abbia svolto funzioni o mansioni superiori in base al
presente articolo.
68. Norme transitorie per l'accesso alla posizione
funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore
sanitario. Ä Nella prima applicazione del presente decreto, i
posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore
sanitario dei servizi ospedalieri che risulteranno
complessivamente vacanti nelle piante organiche delle unità
sanitarie locali determinate ai sensi dell'art. 15, nono comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (17/b), sono conferiti
dalla regione, previo concorso, per titoli ed esami agli
assistenti della disciplina e agli ispettori sanitari,
appartenenti al ruolo della regione, che siano in possesso
dell'idoneità nella disciplina o abbiano, nella disciplina
stessa e in disciplina affine, una anzianità complessiva di
servizio a tempo pieno di almeno sei anni o a tempo definito di
almeno sette anni.
I concorsi riservati previsti dal presente articolo sono
espletati con le procedure stabilite con il decreto di cui
all'art. 12. Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà
assegnato per due terzi ai titoli di carriera e per un terzo ai
titoli accademici, di studio, scientifici e alle pubblicazioni.
69. Norme transitorie per l'accesso alla posizione
funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di
base e dei servizi veterinari. Ä Nella prima applicazione del
presente decreto i posti di posizione apicale previsti per la
direzione dei servizi di assistenza sanitaria di base nelle
piante organiche delle unità sanitarie locali, determinate ai
sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, sono conferiti, previo concorso per titoli, dalla regione,
in ciascuna unità sanitaria locale, ai medici titolari di
condotta medica, che abbiano un'anzianità complessiva del
servizio, nella qualifica di medico condotto, di almeno dieci
anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I posti sono riservati ai titolari delle condotte mediche dei
comuni che fanno parte dell'unità sanitaria locale. Se un comune
comprende più unità sanitarie locali i posti non conferiti sono
attribuiti, con successivo concorso, ai medici titolari di
condotta medica nel comune stesso.
Con provvedimento regionale sarà disciplinata, in stretta
analogia con quanto previsto nei commi precedenti,
l'assegnazione in favore dei veterinari dei posti di posizione
apicale nei servizi veterinari previsti, nelle piante organiche,
ai sensi degli articoli 15, nono comma, e 16 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (17/b).
Nei concorsi riservati previsti dal presente articolo la
valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei criteri
stabiliti con il decreto di cui all'art. 12, da una apposita
commissione nominata dalla regione e composta da un funzionario
regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei
comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate,
da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da
un membro designato dall'ordine professionale.
70. Riserva di posti nei primi concorsi pubblici. Ä Nel
primo concorso pubblico per ciascuna posizione funzionale
bandito ai sensi del presente decreto e fermo restando quanto
disposto dagli articoli precedenti, la regione riserva due terzi
dei posti messi a concorso o, in caso di un solo posto, il posto
stesso, al personale addetto esclusivamente e in modo
continuativo ai servizi sanitari trasferiti alle unità sanitarie
locali nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, il quale
non abbia usufruito dei benefici previsti dall'art. 67 per
carenza dei requisiti e condizioni stabiliti al secondo comma
dello stesso articolo.
I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati
non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.
Le regioni per accertare esigenze assistenziali possono
autorizzare le unità sanitarie locali a trattenere in servizio
il predetto personale fino all'espletamento dei relativi
concorsi.
71. Modalità transitorie per i concorsi di assunzioni. Ä A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 12, i posti
vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio
per le cause di cui all'art. 52, negli organici delle strutture
e dei servizi sanitari già trasferiti alle unità sanitarie
locali, possono per riconosciute inderogabili esigenze
assistenziali, essere ricoperti mediante pubblici concorsi.
Non possono essere messi a concorso pubblico i posti per i
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