Ordine degli Psicologi Informazione Professionale
D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821 (1).

Attribuzioni del personale non medico addetto
ai presidi, servizi e uffici delle unità
sanitarie locali (2).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente la delega al Governo per la disciplina dello stato
giuridico del personale delle unità sanitarie locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle
unità sanitarie locali;
Visto l'art. 63 di detto decreto che ha determinato le
attribuzioni del personale medico addetto ai presidi, servizi e
uffici delle unità sanitarie locali;
Considerato che ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 63,
devono essere determinate le attribuzioni del restante personale
non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità
sanitarie locali;
Sentito il parere delle regioni;
Sentito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata
nella riunione del 1ø agosto 1984;
Sulla proposta del Ministro della sanità;
Emana il seguente decreto:

TITOLO I
Personale del ruolo sanitario
Capo I - Profilo professionale: farmacisti

1. Farmacista dirigente. Ä Il farmacista dirigente svolge le
attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza
professionale nonché attività di studio, di didattica e di
ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o
dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso
affidatogli.
A tal fine cura la preparazione e l'attuazione dei piani di
lavoro.
Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del
personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e
direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di carattere
farmaceutico e ne verifica l'attuazione. Effettua protocolli dei
farmaci e del restante materiale farmaceutico.
Può avocare alla sua diretta responsabilità attività
specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte
del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E' responsabile delle attività professionali direttamente
espletate nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e
dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua
verifica.
In particolare, in ambiente ospedaliero, presta, ove richiesto
dal responsabile del servizio di diagnosi e cura, la sua
consulenza al personale medico per la scelta ed il monitoraggio
dei farmaci.
Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di
razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale
dipendente nei vari settori di attività.
Le attività svolte dal farmacista dirigente sono soggette
esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza
alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una
relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività
farmaceutiche, comprese quelle concernenti studi, ricerche
scientifiche ed attività di educazione sanitaria.


2. Farmacista coadiutore. Ä Il farmacista coadiutore svolge
funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito
nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati,
relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua
competenza professionale.
Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca
e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessità
del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
E' responsabile delle attività professionali direttamente
espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite, nonché
dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua
verifica.
Il coadiutore sostituisce il farmacista dirigente in caso di
assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra più coadiutori dello stesso servizio, la sostituzione del
dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di
servizio nella posizione funzionale.


3. Farmacista collaboratore. Ä Il farmacista collaboratore
svolge le attività farmaceutiche affidategli, nonché le attività
di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla
sua formazione all'interno dell'area del servizio alla quale è
assegnato, secondo le direttive dei farmacisti appartenenti alle
posizioni funzionali superiori.
Ha la responsabilità per le attività professionali a lui
direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite,
nonché per i risultati conseguiti.
La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base
di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli
articoli precedenti.

Capo II - Profilo professionale: veterinari

4. Veterinario dirigente. Ä Il veterinario dirigente svolge le
attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza
professionale secondo l'area funzionale di appartenenza, nonché
attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione
e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio
multizonale o ufficio complesso affidatogli.
A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di
lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del
personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e
direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di carattere
veterinario e ne verifica l'attuazione.
Può avocare alla sua diretta responsabilità attività e
prestazioni specifiche, fermo restando l'obbligo di
collaborazione da parte del personale appartenente alle altre
posizioni funzionali.
E' responsabile delle attività professionali direttamente
espletate, nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e
dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua
verifica.
Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di
razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale
dipendente nei vari settori di attività.
Le attività svolte dal veterinario dirigente sono soggette
esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza
alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una
relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività
veterinarie, comprese quelle concernenti studi, ricerche
scientifiche ed attività di educazione sanitaria.


5. Veterinario coadiutore. Ä Il veterinario coadiutore svolge
funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito
nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati,
relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua
competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di studio,
di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel
rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle
direttive ricevute.
E' responsabile delle attività professionali direttamente
espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonché
dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua
verifica.
Il coadiutore sostituisce il veterinario dirigente in caso di
assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del
dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di
servizio nella posizione funzionale.


6. Veterinario collaboratore. Ä Il veterinario collaboratore
svolge le attività del settore affidatogli nonché le attività di
studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua
formazione, all'interno dell'area dei servizi alla quale è
assegnato secondo le direttive dei veterinari appartenenti alle
posizioni funzionali superiori.
Ha la responsabilità per le attività professionali a lui
direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite
nonché per i risultati conseguiti.
La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base
di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli
articoli precedenti.

Capo III - Profilo professionale: biologi

7. Biologo dirigente. Ä Il biologo dirigente svolge le
attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza
professionale nonché attività di studio, di didattica e di
ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o
dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso
affidatogli.
A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di
lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del
personale dell'unità assegnatagli impartisce istruzioni e
direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica
competenza e ne verifica l'attuazione.
Può avocare alla sua diretta responsabilità attività
specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte
del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E' responsabile delle attività professionali direttamente
espletate, nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e
dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua
verifica.
Nel predisdorre i piani operativi deve rispettare criteri di
razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale
dipendente nei vari settori di attività.
Le attività svolte dal biologo dirigente sono soggette
esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza
alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una
relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di
specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche
scientifiche ed attività di educazione sanitaria.


8. Biologo coadiutore. Ä Il biologo coadiutore svolge funzioni
operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel
precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati
relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua
competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di studio,
di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel
rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle
direttive ricevute.
E' responsabile delle attività professionali direttamente
espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonché
dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua
verifica.
Il coadiutore sostituisce il biologo dirigente in caso di
assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del
dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di
servizio nella posizione funzionale.


9. Biologo collaboratore. Ä Il biologo collaboratore svolge le
attività del settore affidatogli nonché le attività di studio,
di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua
formazione all'interno dell'area del servizio alla quale è
assegnato, secondo le direttive dei biologi appartenenti alle
posizioni funzionali superiori.
Ha la responsabilità per le attività professionali a lui
direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite
nonché per i risultati conseguiti.
La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base
di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli
articoli precedenti.

Capo IV - Profilo professionale: chimici

10. Chimico dirigente. Ä Il chimico dirigente svolge le
attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza
professionale, nonché attività di studio, di didattica, di
ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o
dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso
affidatogli, ivi comprese quelle di controllo e di denuncia
previsti dalle vigenti leggi.
A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di
lavoro.
Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del
personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e
direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica
competenza e ne verifica l'attuazione.
Può avocare alla sua diretta responsabilità attività
specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte
del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E' responsabile delle attività professionali direttamente
espletate nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e
dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua
verifica.
Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di
razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale
dipendente nei vari settori di attività.
Le attività svolte dal chimico dirigente sono soggette
esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza
alle leggi ed ai regolamenti; egli redige altresì una relazione
annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica
competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche
scientifiche ed attività di educazione sanitaria.


11. Chimico coadiutore. Ä Il chimico coadiutore svolge
funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito
nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati,
relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua
competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di studio,
di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel
rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle
direttive ricevute.
E' responsabile delle attività professionali direttamente
espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite, nonché
dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua
verifica.
Il coadiutore sostituisce il chimico dirigente in caso di
assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del
dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di
servizio nella posizione funzionale.


12. Chimico collaboratore. Ä Il chimico collaboratore svolge
le attività professionali affidategli inerenti lo specifico
titolo professionale nonché le attività di studio, di didattica
e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione al
l'interno dell'area dei servizi alla quale è asse; gnato,
secondo le direttive dei chimici appartenenti alle posizioni
funzionali superiori.
Ha la responsabilità per le attività professionali a lui
direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite
nonché per i risultati conseguiti.
La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base
di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli
articoli precedenti.

Capo V - Profilo professionale: fisici

13. Fisico dirigente. Ä Il fisico dirigente svolge le attività
e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale,
nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di
programmazione e di direzione dell'unità operativa o
dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso
affidatogli.
Assicura le prestazioni relative alla radioprotezione, quando
comprese nelle competenze del servizio.
A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di
lavoro.
Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del
personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e
direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica
competenza e ne verifica l'attuazione.
Può avocare alla sua diretta responsabilità attività
specifiche fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte
del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E' responsabile delle attività professionali direttamente
espletate, nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e
dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua
verifica.
Presta, inoltre, nelle strutture sanitarie di diagnosi e cura
e riabilitazione la sua consulenza ove richiesta.
Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di
razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale
dipendente nei vari settori di attività.
Le attività svolte dal fisico dirigente sono soggette
esclusivamente a controlli intesl ad accertarne la rispondenza
alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una
relazione annuale tecnicoamministrativa sulle attività di
specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche
scientifiche ed attività di educazione sanitaria.


14. Fisico coadiutore. Ä Il fisico coadiutore svolge funzioni
operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel
precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati,
relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua
competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di studio,
di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel
rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle
direttive ricevute.
E' responsabile delle attività professionali direttamente
espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite, nonché
dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua
verifica.
Assicura le prestazioni relative alla radioprotezione, quando
comprese nelle competenze del servizio.
Il coadiutore sostituisce il fisico dirigente in caso di
assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del
dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di
servizio nella posizione funzionale.


15. Fisico collaboratore. Ä Il fisico collaboratore svolge le
attività del settore affidategli, nonché le attività di studio,
di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua
formazione all'interno dell'area dei servizi alla quale è
assegnato, secondo le direttive dei fisici appartenenti alle
posizioni funzionali superiori.
Assicura le prestazioni relative alla radioprotezione, quando
comprese nelle competenze del servizio.
Ha la responsabilità per le attività professionali a lui
direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite.
La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base
di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito dagli
articoli precedenti.

Capo VI - Profilo professionale: psicologi

16. Psicologo dirigente. Ä Lo psicologo dirigente svolge le
attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza
professionale nonché attività di studio, di didattica, di
ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o
dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso
affidatogli.
A tal fine, cura la preparazione ed il coordinamento dei piani
di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa
del personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e
direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni dl specifica
competenza e ne verifica l'attuazione.
Può avocare alla sua diretta responsabilità attività
specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte
del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E' responsabile delle attività professionali direttamente
espletate nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e
dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua
verifica.
Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di
razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale
dipendente nei vari settori di attività.
Le attività svolte dallo psicologo dirigente sono soggette
esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza
alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una
relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di
specifica competenza, comprese quelle concernenti studi,
ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.


17. Psicologo coadiutore. Ä Lo psicologo coadiutore svolge
funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito
nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati
relativamente alle attività e prestazioni inerenti alla sua
competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di studio,
di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel
rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle
direttive ricevute.
E' responsabile delle attività professionali direttamente
espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonché
dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua
verifica.
Il coadiutore sostituisce lo psicologo dirigente in caso di
assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del
dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di
servizio nella posizione funzionale.


18. Psicologo collaboratore. Ä Lo psicologo collaboratore
svolge le attività del settore affidatogli nonché le attività di
studio, di didattica, e di ricerca e quelle finalizzate alla sua
formazione all'interno dell'area dei servizi alla quale è
assegnato, secondo le direttive degli psicologi appartenenti
alle posizioni funzionali superiori.
Ha la responsabilità per le attività professionali a lui
direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite,
nonché per i risultati conseguiti.
La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base
di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli
articoli precedenti.

Capo VII - Profilo professionale:
personale con funzioni didattico-organizzative

19. Operatore professionale dirigente. Ä Il personale con
funzioni didattico-organizzative provvede al coordinamento delle
attività di formazione professionale del personale o dei servizi
assistenziali di competenza.
Nell'ambito delle attività di formazione, sulla base delle
norme che regolano l'organizzazione dei corsi, assicura la
direzione didattica dei corsi stessi secondo le disposizioni che
li disciplinano.
A tal fine, sulla base delle norme vigenti, predispone lo
svolgimento degli insegnamenti, ne assicura l'effettuazione e ne
controlla l'esecuzione nel rispetto della autonomia
professionale operativa del personale docente e delle esigenze
del lavoro di gruppo.
Stabilisce gli opportuni collegamenti con le attività di
formazione professionale permanente.
Redige annualmente una relazione tecnica sull'attività svolta
e formula proposte per l'organizzazione dell'insegnamento.
Nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi,
programma l'utilizzazione del personale secondo le indicazioni
dei responsabili dei servizi e dei presidi e verifica
l'espletamento delle attività del personale medesimo
predisponendo, a tal fine, anche i turni di lavoro e
collaborando alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi
di valutazione dei medesimi.
Svolge funzioni di didattica nonché attività finalizzate alla
propria formazione.
Ha la responsabilità dei propri compiti limitatamente alle
prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è
tenuto ad attuare nonché per le direttive e le istruzioni
impartite e per i risultati conseguiti.

Capo VIII - Personale infermieristico:
operatore professionale di I categoria

20. Operatore professionale coordinatore. Ä L'operatore
professionale coordinatore svolge le attività di assistenza
diretta attinenti alla sua competenza professionale.
Coordina l'attività del personale nelle posizioni funzionali
di collaboratore e di operatore professionale di II categoria a
livello di unità funzionale ospedaliera e di distretto
predisponendone i piani di lavoro, nell'ambito delle direttive
impartite dal responsabile o dai responsabili delle unità
operative, nel rispetto dell'autonomia operativa del personale
stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.
Svolge attività di didattica, nonché attività finalizzate alla
propria formazione.
Ha la responsabilità professionale dei propri compiti
limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la
normativa vigente è tenuto ad attuare.


21. Operatore professionale collaboratore. Ä L'operatore
professionale collaboratore, nel rispetto di quanto stabilito
nell'articolo precedente, nell'ambito dell'area dei servizi cui
è assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e
di intervento per la promozione, il mantenimento ed il recupero
della salute degli utenti.
Secondo le direttive ricevute, svolge le funzioni di specifica
competenza attinenti al proprio titolo professionale assicurando
gli interventi previsti dai piani di lavoro.
Svolge attività di didattica ed attività finalizzate alla
propria formazione.
Ha la responsabilità professionale dei propri compiti
limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la
normativa vigente è tenuto ad attuare.


22. Operatore professionale di II categoria. Ä L'operatore
professionale di II categoria nel rispetto di quanto stabilito
nei precedenti articoli, svolge prestazioni di assistenza
secondo i mansionari vigenti, nell'ambito dei piani di lavoro
dell'unità operativa di appartenenza.
Ha la responsabilità professionale dei propri compiti
limitatamente alle prestazioni o funzioni che per la normativa
vigente è tenuto ad attuare.

Capo IX - Personale tecnico sanitario:
operatore professionale di I categoria

23. Operatore professionale coordinatore. Ä L'operatore
professionale coordinatore svolge le attività attinenti alla sua
competenza professionale.
Coordina l'attività del personale nella posizione funzionale
di collaboratore a livello di unità funzionale predisponendone i
piani di lavoro nell'ambito delle direttive impartite dal
responsabile o dai responsabili delle unità operative, nel
rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle
esigenze del lavoro di gruppo.
Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla
propria formazione.
Ha la responsabilità professionale dei propri compiti
limitatamente alle prestazioni e funzioni che per la normativa
vigente è tenuto ad attuare.


24. Operatore professionale collaboratore. Ä L'operatore
professionale collaboratore nel rispetto di quanto stabilito nel
precedente articolo nell'ambito dell'unità operativa cui è
assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di
intervento.
Secondo le direttive ricevute svolge le funzioni di specifica
competenza attinenti al proprio titolo professionale,
assicurando gli interventi previsti dai piani di lavoro.
Svolge attività di didattica ed attività finalizzate alla
propria formazione.
Ha la responsabilità professionale dei propri compiti
limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la
normativa vigente è tenuto ad attuare.

Capo X - Personale di vigilanza e ispezione:
operatore professionale di I categoria

25. Operatore professionale coordinatore. Ä L'operatore
professionale coordinatore svolge attività di vigilanza e
ispezione proprie dell'unità operativa cui è assegnato.
Partecipa all'attività di accertamento e controllo analitico
di laboratorio dell'unità operativa cui è assegnato.
Coordina l'attività del personale nella posizione di
collaboratore predisponendone i piani di lavoro nell'ambito
delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili
dell'unità operativa nel rispetto della autonomia operativa del
personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.
Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla
propria formazione.
Ha la responsabilità professionale dei propri compiti
limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la
normativa vigente è tenuto ad attuare.


26. Operatore professionale collaboratore. Ä L'operatore
professionale collaboratore, nel rispetto di quanto stabilito
nell'articolo precedente, nell'ambito dell'unità operativa cui è
assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di
intervento.
Secondo le direttive ricevute, svolge le attività di vigilanza
e di ispezione di specifica competenza; partecipa all'attività
di accertamento e di controllo analitico di laboratorio
dell'unità operativa cui è assegnato.
Assicura gli interventi previsti dai piani di lavoro e
riferisce al coordinatore sui risultati dell'attività espletata.
Svolge attività di didattica ed attività finalizzata alla
propria formazione.
Ha la responsabilità professionale dei propri compiti
limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la
normativa vigente è tenuto ad attuare.

Capo XI - Personale con funzioni di riabilitazione: operatore
professionale di I categoria

27. Operatore professionale coordinatore. Ä L'operatore
professionale coordinatore svolge le attività attinenti allo
specifico titolo professionale.
Coordina l'attività del personale delle posizioni funzionali
di collaboratore e di operatore professionale di II categoria
predisponendone i piani di lavoro, nell'ambito delle direttive
impartite dal responsabile o dai responsabili delle unità
operative, nel rispetto dell'autonomia operativa del personale
stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.
Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla
propria formazione.
Ha la responsabilità professionale dei propri compiti
limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la
normativa vigente è tenuto ad attuare.


28. Operatore professionale collaboratore. Ä L'operatore
professionale collaboratore, nel rispetto di quanto stabilito
nell'articolo precedente, nell'ambito dell'unità operativa cui è
assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di
intervento.
Secondo le direttive ricevute svolge le funzioni di specifica
competenza attinenti al proprio titolo professionale assicurando
gli interventi previsti dai piani di lavoro.
Svolge attività di didattica e attività finalizzata alla
propria formazione.
Ha la responsabilità professionale dei propri compiti
limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la
normativa vigente è tenuto ad attuare.


29. Operatore professionale di II categoria. Ä L'operatore
professionale di II categoria, nel rispetto di quanto stabilito
nei precedenti articoli, svolge prestazioni massoterapiche
attinenti al titolo professionale specifico nell'ambito dei
piani di lavoro dell'unità operativa di appartenenza.
Ha la responsabilità professionale dei propri compiti
limitatamente alle prestazioni e funzioni che per la normativa
vigente è tenuto ad attuare.

TITOLO II
Ruolo professionale
Capo I - Profilo professionale:
avvocati e procuratori legali

30. Avvocato coordinatore. Ä L'avvocato coordinatore svolge
le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza
professionale, nonché attività di studio, di didattica e di
ricerca, di programmazione e di coordinamento dell'unità
operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio
complesso affidatogli con autonomia operativa e responsabilità
professionale.
A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di
lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del
personale del servizio assegnatogli, impartisce istruzioni ed
esercita la verifica inerente all'attuazione di esse.
Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di
razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale
del servizio nei vari settori di attività.
Redige una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle
attività di specifica competenza comprese quelle concernenti
studi, ricerche scientifiche e proposte per l'adeguamento della
unità operativa ai fini del conseguimento delle attività
affidategli.
Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato
professionale a lui affidato.
Svolge attività finalizzate alla propria formazione
professionale.
Assicura la consulenza ad altri uffici e servizi.


31. Avvocato. Ä L'avvocato svolge le attività e le
prestazioni inerenti alla sua competenza professionale
nell'ambito delle istruzioni ricevute dall'avvocato coordinatore
e nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo con
autonomia operativa e responsabilità professionale.
Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato
professionale a lui affidato.
Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla
propria formazione professionale.
L'avvocato sostituisce l'avvocato coordinatore in caso di
assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra più avvocati dello stesso servizio la sostituzione del
coordinatore spetta all'avvocato con maggiore anzianità di
servizio nella posizione funzionale.


32. Procuratore legale. Ä Il procuratore legale svolge le
attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza
professionale, nell'ambito delle istruzioni ricevute dagli
avvocati appartenenti alle posizioni funzionali superiori e nel
rispetto delle necessità del lavoro di gruppo, con piena
autonomia operativa e responsabilità professionale.
Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato
professionale a lui affidato.
Svolge attività di didattica nonché attività finalizzate alla
propria formazione professionale.

Capo II - Profilo professionale: ingegneri

33. Ingegnere coordinatore. Ä L'ingegnere coordinatore svolge
le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza
professionale, nonché attività di studio, di didattica e di
ricerca, di programmazione e di coordinamento dell'unità
operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio
complesso affidatogli con autonomia operativa e responsabilità
professionale.
A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di
lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del
personale del servizio assegnatogli, impartisce istruzioni ed
esercita la verifica inerente all'attuazione di esse.
Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di
razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale
del servizio nei vari settori di attività.
Redige una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle
attività di specifica competenza comprese quelle concernenti
studi, ricerche scientifiche e proposte per l'adeguamento
dell'unità operativa ai fini del conseguimento delle attività
affidategli.
Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato
professionale a lui affidato.
Svolge attività finalizzate alla propria formazione
professionale. Assicura la consulenza ad altri uffici e servizi.


34. Ingegnere. Ä L'ingegnere svolge le attività e le
prestazioni inerenti alla sua competenza professionale
nell'ambito delle istruzioni ricevute dall'ingegnere
coordinatore, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo,
con piena autonomia operativa e responsabilità professionale.
Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato
professionale a lui affidato.
Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla
propria formazione.
L'ingegnere sostituisce l'ingegnere coordinatore in caso di
assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra più ingegneri dello stesso servizio la sostituzione del
coordinatore spetta all'ingegnere con maggiore anzianità di
servizio nella posizione funzionale.

Capo III - Profilo professionale: architetti

35. Architetto coordinatore. Ä L'architetto coordinatore
svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza
professionale, nonché attività di studio, di didattica e di
ricerca, di programmazione e di coordinamento dell'unità
operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio
complesso affidatogli con autonomia operativa e responsabilità
professionale.
A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di
lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del
personale del servizio assegnatogli, impartisce istruzioni ed
esercita la verifica inerente all'attuazione di esse.
Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di
razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale
del servizio nei vari settori di attività.
Redige una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle
attività di specifica competenza comprese quelle concernenti
studi, ricerche scientifiche e proposte per l'adeguamento
dell'unità operativa ai fini del conseguimento delle attività
affidategli.
Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato
professionale a lui affidato.
Svolge attività finalizzate alla propria formazione
professionale.
Assicura la consulenza ad altri uffici e servizi.


36. Architetto. Ä L'architetto svolge le vità e le prestazioni
inerenti alla sua competenza professionale, nell'ambito delle
istruzioni ricevute dall'architetto coordinatore nel rispetto
delle necessità del lavoro di gruppo, con piena autonomia
operativa e responsabilità professionale.
Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato
professionale a lui affidato.
Svolge attività di didattica nonché attività finalizzate alla
propria formazione.
L'architetto sostituisce l'architetto coordinatore in caso di
assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra più architetti dello stesso servizio la sostituzione del
coordinatore spetta all'architetto con maggiore anzianità di
servizio nella posizione funzionale.

Capo LV - Profilo professionale: geologi

37. Geologo coordinatore. Ä Il geologo coordinatore svolge le
attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza
professionale, nonché attività di studio, di didattica e di
ricerca, di programmazione e di coordinamento dell'unità
operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio
complesso affidatogli con autonomia operativa e responsabilità
professionale.
A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di
lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del
personale del servizio assegnatogli, impartisce istruzioni ed
esercita la verifica inerente all'attuazione di esse.
Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di
razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale
del servizio nei vari settori di attività.
Redige una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle
attività di specifica competenza comprese quelle concernenti
studi, ricerche scientifiche e proposte per l'adeguamento
dell'unità operativa ai fini del conseguimento delle attività
affidategli.
Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del - mandato
professionale a lui affidato.
Svolge attività finalizzate alla propria formazione
professionale.
Assicura la consulenza ad altri uffici e servizi.


38. Geologo. Ä Il geologo svolge le attività e le prestazioni
inerenti alla sua competenza professionale nell'ambito delle
istruzioni ricevute dal geologo coordinatore, nel rispetto delle
necessità del lavoro di gruppo con piena autonomia operativa e
responsabilità professionale.
Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato
professionale a lui affidato.
Svolge attività di didattica nonché attività finalizzate alla
propria formazione.
Il geologo sostituisce il geologo coordinatore in caso di
assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra più geologi dello stesso servizio la sostituzione del
coordinatore spetta al geologo con maggiore anzianità di
servizio nella posizione funzionale.


39. Profilo professionale: assistenti religiosi. Ä
L'assistenza religiosa presso le strutture di ricovero è
assicurata secondo quanto previsto dall'art. 38 della legge n.
833/78.

TITOLO III
Ruolo tecnico
Capo I - Profilo professionale: analista

40. Analista dirigente. Ä L'analista dirigente svolge le
attività inerenti alla sua competenza professionale nel campo
dei sistemi per l'elaborazione automatica delle informazioni,
nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di
programmazione e di direzione dell'unità operativa o
dipartimentale, servizio multizonale o - ufficio complesso
affidatogli.
A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di
lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del
personale dell'unità assegnatagli impartisce istruzioni e
direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica
competenza e ne verifica l'attuazione.
Può avocare alla sua diretta responsabilità attività
specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte
del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E' responsabile delle attività professionali direttamente
espletate nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e
dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua
verifica.
Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di
razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale
dipendente nei vari settori di attività.
Le attività svolte dall'analista dirigente sono soggette
esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza
alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una
relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di
specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche
scientifiche ed attività di educazione sanitaria.


41. Analista coadiutore. Ä L'analista coadiutore, nel rispetto
di quanto stabilito nel precedente articolo, svolge funzioni
operative autonome inerenti alla sua competenza professionale,
nel campo dei sistemi per l'elaborazione automatica delle
informazioni.
Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca
e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessità
del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
E' responsabile delle attività professionali direttamente
espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonché
dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua
verifica.
Il coadiutore sostituisce l'analista dirigente in caso di
assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra più coadiutori dello stesso servizio, la sostituzione del
dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di
servizio nella posizione funzionale.


42. Analista collaboratore. Ä L'analista collaboratore svolge
le attività inerenti alla sua competenza professionale nel campo
dei sistemi per l'elaborazione automatica delle informazioni,
nell'ambito delle direttive ricevute dagli appartenenti alle
posizioni funzionali superiori.
Svolge attività di studio, di didattica, di ricerca e quelle
finalizzate alla sua formazione professionale secondo le
direttive degli analisti appartenenti alle posizioni funzionali
superiori.
Ha la responsabilità per le attività professionali a lui
direttamente affidate e per le istruzioni e le direttive
impartite nonché per i risultati conseguiti.
La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base
di un'autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli
articoli precedenti.

Capo II - Profilo professionale: statistico

43. Statistico dirigente. Ä Lo statistico dirigente svolge le
attività inerenti alla sua competenza professionale nonché
attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione
e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio
multizonale o ufficio complesso affidatogli.
A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di
lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del
personale dell'unità assegnatagli impartisce istruzioni e
direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica
competenza e ne verifica l'attuazione.
Può avocare alla sua diretta responsabilità attività
specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte
del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E' responsabile delle attività professionali direttamente
espletate, nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e
dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua
verifica.
Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di
razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale
dipendente nei vari settori di attività.
Le attività svolte dallo statistico dirigente sono soggette
esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza
alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì una relazione
annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica
competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche
scientifiche ed attività di educazione sanitaria.


44. Statistico coadiutore. Ä Lo statistico coadiutore, nel
rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, svolge
funzioni operative autonome inerenti alla sua competenza
professionale.
Svolge inoltre attività di studio, di didattica, di ricerca e
di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessità
del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
E' responsabile delle attività professionali direttamente
espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonché
dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua
verifica.
Il coadiutore sostituisce lo statistico dirigente in caso di
assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del
dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di
servizio nella posizione funzionale.


45. Statistico collaboratore. Ä Lo statistico collaboratore
svolge le attività inerenti alla sua competenza professionale,
nell'ambito delle direttive ricettive dagli appartenenti alle
posizioni funzionali superiori.
Svolge attività di studio, di didattica, di ricerca e quelle
finalizzate alla propria formazione professionale secondo le
direttive degli statistici appartenenti alle posizioni
funzionali superiori.
Ha la responsabilità per le attività professionali a lui
direttamente affidate e per le istruzioni e le direttive
impartite nonché per i risultati conseguiti.
La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base
di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli
articoli precedenti.

Capo III - Profilo professionale: sociologo

46. Sociologo dirigente. Ä Il sociologo dirigente svolge
attività inerenti alla sua specifica competenza (o
qualificazione) professionale, nonché attività di studio, di
didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione
dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale
ufficio complesso affidatogli.
A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di
lavoro.
Nel rispetto dell'autonomia professionale Operativa del
personale dell'unità assegnatagli impartisce istruzioni e
direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica
competenza e ne verifica l'attuazione.
Può avocare alla sua diretta responsabilità attività
specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte
del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E' responsabile delle attività professionali direttamente
espletate nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e
dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua
verifica.
Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di
razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale
dipendente nei vari settori di attività.
Le attività svolte dal sociologo dirigente sono soggette
esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza
alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una
relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di
specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche
scientifiche ed attività di educazione sanitaria.


47. Sociologo coadiutore. Ä Il sociologo coadiutore, nel
rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, svolge
funzioni operative autonome inerenti alla sua competenza
professionale.
Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca
e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessità
del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
E' responsabile delle attività professionali direttamente
espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonché
dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua
verifica.
Il coadiutore sostituisce il sociologo dirigente in caso di
assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del
dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di
servizio nella posizione funzionale.


48. Sociologo collaboratore. Ä Il sociologo collaboratore
svolge attività inerenti alla sua competenza professionale,
nell'ambito delle direttive ricevute dagli appartenenti alle
posizioni funzionali superiori.
Svolge attività di studio, di didattica, di ricerca e quelle
finalizzate alla propria formazione professionale secondo le
direttive dei sociologi appartenenti alle posizioni funzionali
superiori.
Ha la responsabilità per le attività professionali a lui
direttamente affidate e per le istruzioni e le direttive
impartite nonché per i risultati conseguiti.

Capo IV - Profilo professionale: assistenti sociali

49. Assistente sociale coordinatore. Ä L'assistente sociale
coordinatore svolge attività e prestazioni inerenti alla sua
competenza professionale. Coordina l'attività del personale
nella posizione funzionale di collaboratore.
A tal fine, predispone, sulla base delle indicazioni emergenti
dagli atti di programmazione dei servizi, i piani di lavoro e di
intervento nel rispetto dell'autonomia operativa e delle
necessità del lavoro di gruppo.
Assicura i collegamenti funzionali con altri uffici e servizi
anche appartenenti ad amministrazioni diverse.
Svolge attività di didattica nonché attività finalizzate alla
propria formazione.
Ha la responsabilità diretta dei propri compiti, limitatamente
alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è
tenuto ad attuare e per le direttive impartite al personale
collaboratore.


50. Assistente sociale collaboratore. Ä L'assistente sociale
collaboratore, nell'unità operativa cui è assegnato, partecipa
all'elaborazione dei piani di lavoro e di intervento. Svolge le
attività e gli interventi di servizio sociale previsti dai piani
stessi, con autonomia operativa vincolata alle direttive
ricevute.
Svolge attività di didattica e attività finalizzata alla
propria formazione.
Ha la responsabilità diretta dei propri compiti limitatamente
alle prestazioni ed alle funzioni che per la normativa vigente è
tenuto ad attuare.

Capo V - Profilo professionale:
assistenti tecnici

51. Assistente tecnico. Ä L'assistente tecnico svolge attività
tecniche e professionali proprie dello specifico titolo
professionale che comportano, oltre ad una applicazione
concettuale, una valutazione di merito dei casi concreti; svolge
compiti di programmazione relativamente alle procedure
assegnategli.
Sovraintende, nell'ambito delle direttive ricevute,
all'attività affidatagli coordinando e curando la realizzazione
tecnica delle diverse fasi operative nel rispetto delle
necessità del lavoro di gruppo.
Partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.
Ha la responsabilità diretta dei propri compiti e
dell'esercizio dell'attività connessa al mandato professionale
affidatogli.

Capo VI - Profilo professionale:
operatori tecnici

52. Operatore tecnico. Ä L'operatore tecnico svolge attività
tecniche corrispondenti alla qualificazione professionale
posseduta, nell'ambito delle direttive ricevute. Provvede
all'esecuzione dei compiti affidatigli anche con l'impiego di
macchine la cui utilizzazione non comporta valutazione diretta
di merito.
Svolge, inoltre, attività finalizzata alla propria formazione
professionale.

Capo VII - Profilo professionale:
agenti tecnici

53. Agente tecnico. Ä Il personale con qualifica di ®agente
tecnico¯ svolge attività che richiede una normale capacità nella
qualificazione professionale posseduta anche con l'uso di
macchine che comportino manovra elementare; è addetto alla
conduzione di veicoli e/o alla piccola manutenzione degli
stessi.

TITOLO IV
Ruolo amministrativo
Capo I - Profilo professionale:
direttori amministrativi

54. Direttore amministrativo capo servizio. Ä Il direttore
amministrativo capo servizio svolge funzioni di natura
giuridico-amministrativa, economico-finanziaria e organizzativa,
nonché di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e
di direzione della struttura amministrativa, o dell'ufficio
complesso affidatogli.
A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di
lavoro.
Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del
personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e
direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di carattere
giuridico, amministrativo, economico-finanziario ed
organizzativo, verificandone l'attuazione.
Può avocare alla sua diretta responsabilità attività
specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte
del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E' responsabile delle attività professionali direttamente
espletate nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e
dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua
verifica.
Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di
razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale
dipendente nei vari settori di attività.
Redige, altresì, una relazione annuale sulle attività a cui è
preposto, comprese quelle concernenti studi, ricerche
scientifiche, nonché di aggiornamento del personale dipendente.


55. Direttore amministrativo. _ Il direttore amministrativo
svolge funzioni operative autonome nel rispetto di quanto
stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui
affidati, relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla
sua competenza professionale; svolge attività di studio, di
didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel
rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle
direttive ricevute.
E' responsabile delle attività professionali direttamente
espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonché
dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua
verifica.
Il direttore amministrativo sostituisce il direttore
amministrativo capo servizio in caso di assenza, di impedimento
e nei casi di urgenza.
Tra più direttori amministrativi di servizi appartenenti alla
stessa struttura la sostituzione del direttore amministrativo
capo servizio spetta al direttore amministrativo con maggiore
anzianità di servizio nella posizione funzionale.


56. Vice direttore amministrativo. Ä Il vice direttore
amministrativo svolge funzioni amministrative,
economico-finanziarie e organizzative nonché attività di studio,
di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua
formazione, all'interno dell'area del servizio alla quale è
assegnato, secondo le direttive dei dirigenti appartenenti alle
posizioni funzionali superiori.
E' responsabile delle attività professionali a lui
direttamente affidate e per le istruzioni e direttive da lui
impartite nonché per i risultati conseguiti.
La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base
di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli
articoli precedenti.
Il vice direttore amministrativo sostituisce il direttore
amministrativo in caso di assenza, di impedimento e nei casi di
urgenza.
Fra più vice direttori amministrativi nella stessa unità
operativa la sostituzione del direttore amministrativo spetta al
vice direttore amministrativo con maggiore anzianità di servizio
nella posizione funzionale.

Capo II - Profilo professionale:
collaboratori amministrativi

57. Collaboratore coordinatore. Ä Il collaboratore
coordinatore, oltre all'espletamento dei compiti direttamente
affidati, assicura, sulla base delle direttive impartite dai
livelli funzionali superiori, il coordinamento e il controllo
per le attività alle quali è preposto e delle quali risponde
direttamente.
Nell'ambito dell'unità operativa coordina l'attività degli
addetti appartenenti ai livelli funzionali di collaboratore
amministrativo e assistente amministrativo fornendo istruzioni e
favorendo il metodo del lavoro di gruppo.
Formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro e
per lo snellimento delle procedure.
Svolge attività finalizzata alla propria formazione e
partecipa ad attività di studio e programmazione.


58. Collaboratore amministrativo. Ä Il collaboratore
amministrativo svolge, nell'ambito delle direttive impartite dai
livelli funzionali superiori, le attività che comportano una
autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei
provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è
inserito, avvalendosi dell'opera di personale appartenente ai
livelli funzionali inferiori con responsabilità diretta per le
attività alle quali è preposto.
Collabora con il personale appartenente ai livelli funzionali
superiori nelle attività di studio e programmazione e partecipa
ad attività finalizzate alla propria funzione.

Capo III - Profilo professionale:
assistenti amministrativi

59. Assistente amministrativo. Ä L'assistente amministrativo
svolge mansioni tecniche, amministrative e contabili che
presuppongono una applicazione concettuale e una valutazione di
merito dei casi concreti, esplicando i propri compiti anche
mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od
elettronici (che non richiedono elaborazione autonoma) o di
altre macchine.
Esplica, ove richiesto, attività di informazione ai cittadini
e ricevimento dei documenti; disimpegna mansioni di segreteria e
di collaborazione, di programmazione, di studio e partecipa ad
attività finalizzate alla propria formazione.
Ha responsabilità diretta per le attività alle quali è
preposto.

Capo IV - Profilo professionale:
coadiutori amministrativi

60. Coadiutore amministrativo. Ä Il coadiutore amministrativo
disimpegna mansioni esecutive che per la loro natura non
comportano particolari valutazioni di merito; provvede alla
classificazione, alla archiviazione ed al protocollo di atti,
anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti; disimpegna
mansioni di stenografia e di dattilografia; compila documenti,
secondo le istruzioni dei superiori o applicando schemi
predeterminati; disimpegna compiti di collaborazione semplice di
natura contabile, anche con l'ausilio delle relative macchine;
esegue, ove richiesto, compiti inerenti la ricezione, la prima
verifica e la distribuzione dei documenti presentati e fornisce
i relativi chiarimenti.
Partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.

Capo IV - Profilo professionale: commesso

61. Commesso. Ä Il personale con qualifica di ®commesso¯
disimpegna mansioni che non richiedono una particolare
preparazione tecnicopratica; esegue commissioni e provvede alla
distribuzione, allo smistamento e al trasporto di fascicoli,
documenti, materiale o oggetti vari di ufficio; provvede al
prelievo ed all'inoltro della corrispondenza; è preposto alla
apertura e alla chiusura degli uffici secondo gli orari
stabiliti; regola il servizio, anche telefonico e di anticamera,
nonché l'accesso al pubblico negli uffici; cura l'ordine e la
conservazione dei locali e delle suppellettili di ufficio,
disimpegna mansioni di manovra elementare di macchine ed
apparecchiature.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1984, n.
338.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del
presente decreto.