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L. 20 maggio 1985, n. 207 (1).
Disciplina transitoria per l'inquadramento
diretto nei ruoli nominativi regionali del
personale non di ruolo delle unità sanitarie
locali.
1. Inquadramento straordinario in ruolo di personale
incaricato. Ä Il personale dei ruoli sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo di posizione funzionale iniziale di
ciascun profilo professionale che, alla data del 30 giugno 1984,
ricopriva in base alla normativa vigente, nella stessa posizione
funzionale o, se già di ruolo, in altra posizione funzionale non
ricompresa nel disposto dell'articolo 8 di cui alla presente
legge, un posto di organico vacante nelle piante organiche
provvisorie delle unità sanitarie locali, di cui all'articolo 1
del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 (2), convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12,
oppure nelle piante organiche definitive delle unità sanitarie
locali, per incarico, anche ai sensi dell'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 (3), e
dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761 (4), o per trasferimento o per comando, e
che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, è con effetto dalla stessa data,
direttamente inquadrato nella pianta organica dell'unità
sanitaria locale presso la quale presta al momento servizio con
la posizione funzionale ricoperta, previa deliberazione del
comitato di gestione dell'anzidetta unità sanitaria locale
adottata a seguito di domanda da parte dell'interessato da
presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data.
Si considerano vacanti anche i posti che si renderanno
disponibili a seguito dell'applicazione delle norme di cui al
precedente comma.
L'inquadramento diretto in ruolo è disposto, altresì, nei
confronti del personale non di ruolo che, pur ricoprendo, alla
data del 30 giugno 1984, gli incarichi di cui al primo comma del
presente articolo, in data precedente a quella dell'entrata in
vigore della presente legge, si sia assentato dal servizio a
causa di chiamata alle armi o per l'espletamento di funzioni
pubbliche ai sensi della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 (5), o
per l'astensione dal lavoro ai sensi degli articoli 4, 5 e 7
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (6), purché assunto in
base alla normativa allora vigente e sia stato in servizio per
almeno sei mesi.
Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente
articolo, il personale deve essere in possesso, alla data di
entrata in vigore della presente legge, dei requisiti
prescritti, per la ammissione ai concorsi di assunzione nel
relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal
decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive
modifiche ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
(4), o dalla normativa vigente in materia alla data del
conferimento dell'incarico.
Il requisito relativo al limite d'età deve essere riferito
alla data del conferimento dell'incarico.
Il personale di cui al presente articolo è trattenuto nel
servizio fino all'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.
Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a
concorso riservato, di cui all'articolo 68 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (4), i
posti conferiti ai sensi del primo comma sono portati in
detrazione.
2. Inquadramento straordinario in ruolo di personale
incaricato in altra posizione funzionale. Ä Il personale dei
ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo in
servizio anche non di ruolo ed in possesso di tutti i requisiti
di cui al precedente articolo 1, che ricopriva, in virt— di
incarico conferito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (3), una
posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 8
della presente legge alla data del 30 giugno 1984 e che sia in
servizio nella medesima posizione funzionale alla data di
entrata in vigore della presente legge, è inquadrato
direttamente nella posizione funzionale ricoperta alle
condizioni e con le modalità di cui all'articolo 1.
3. Inquadramento straordinario in ruolo di personale con
rapporto convenzionato. Ä Il personale al quale non si applicano
le norme di cui ai precedenti articoli e che, a seguito di
deliberazione regolarmente esecutiva, alla data del 31 dicembre
1983 era in servizio non di ruolo, compreso quello con rapporto
convenzionale anche ai sensi dell'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (4),
escluso il personale convenzionato di cui all'articolo 48 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 (7), e continui a prestare
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
presso strutture, presìdi e servizi delle unità sanitarie locali
con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a
ventotto ore settimanali, è inquadrato a domanda, da presentarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo accertamento dei titoli, nei ruoli
nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con
esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e sempre che gli
oneri per detto personale siano già a carico del Fondo sanitario
nazionale o di altri fondi pubblici che garantiscono la
continuità della erogazione.
Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere
espletati dalle unità sanitarie locali entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge. Ove le unità
sanitarie locali interessate non provvedano entro il suddetto
termine, tali adempimenti saranno espletati dalla regione
territoriale competente.
Per gli inquadramenti di cui al primo comma si computano anche
i posti che risulteranno vacanti nelle piante organiche
provvisorie o definitive delle unità sanitarie locali, dopo
l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2,
nonché quelli che verranno istituiti a seguito della revoca dei
rapporti convenzionali instaurati anche ai sensi dell'articolo
73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761 (7/a), e sempre che si tratti di convenzioni
legittimamente stipulate.
Il personale di cui al primo comma deve essere in possesso,
alla data di entrata in vigore della presente legge, dei
requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione
nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal
decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive
modifiche e integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
(7/a), o dalla normativa vigente in materia alla data
dell'adozione della deliberazione regolarmente esecutiva di cui
al primo comma. Il requisito relativo al limite di età deve
essere riferito alla data dell'adozione della predetta
deliberazione, fatta eccezione per il personale convenzionato di
cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, numero 761 (7/a).
In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 (8), le norme di cui al
presente articolo si applicano anche al personale che prestava
la propria opera alla data del 31 dicembre 1983 e continui a
prestarla alla data di entrata in vigore della presente legge,
anche con convenzione a rapporto libero professionale, presso i
servizi sanitari della Croce rossa italiana che verranno
trasferiti al Servizio sanitario nazionale, alle condizioni
indicate nei precedenti commi, purché in possesso dei requisiti
previsti dal quarto comma.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai veterinari coadiutori di cui agli articoli 1, 6 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264
(9), con almeno venti ore di servizio settimanale.
Il personale di cui al presente articolo è trattenuto in
servizio fino all'espletamento delle procedure di cui ai
precedenti commi.
4. Riconoscimento di servizio prestato e provvisorio
trattenimento in servizio. Ä Il servizio prestato dal personale
di cui all'articolo 3 e quello presso i policlinici universitari
convenzionati, con orario inferiore alle 28 ore settimanali,
anteriormente al 31 maggio 1984, è considerato, ai sensi del
decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 (10), di cui
all'articolo 1, proporzionalmente al numero delle ore prestate,
secondo criteri determinati con decreto del Ministro della
sanità da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, quale servizio svolto nella
posizione iniziale del rispettivo ruolo ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi per la copertura dei posti
vacanti (10/a).
Detto riconoscimento è esteso anche ai sanitari contrattisti,
borsisti o assegnisti.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai
sanitari che abbiano svolto collaborazioni straordinarie
continuative retribuite presso i policlinici universitari a
gestione diretta.
Il personale di cui al primo e terzo comma è trattenuto in
servizio, con lo stesso rapporto di prestazione, fino
all'espletamento dei primi concorsi pubblici e comunque non
oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Piante organiche provvisorie. Ä Qualora alla data di
entrata in vigore della presente legge le regioni non abbiano
fissato le piante organiche provvisorie ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 (11), convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, le
stesse devono provvedere entro il termine perentorio di
centoventi giorni dalla suddetta data.
Le norme di cui alla presente legge hanno efficacia, comunque,
dalla data di approvazione delle piante organiche provvisorie.
6. Concorsi pubblici in via di espletamento. Ä Sono revocati
tutti i concorsi pubblici relativi ai posti vacanti per i quali
sussistono le condizioni di applicazione della presente legge,
ad eccezione di quelli nei quali siano iniziate le prove alla
data di entrata in vigore della legge stessa.
7. Personale in servizio presso istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico ed altre istituzioni sanitarie. Ä Le
disposizioni della presente legge si applicano, in quanto
compatibili, anche al personale in servizio presso gli ospedali
e le altre strutture sanitarie degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto
pubblico, nonché al personale degli enti di cui all'articolo 41,
secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (7).
Il disposto del primo comma non può trovare applicazione nel
caso in cui i predetti enti non abbiano provveduto agli
adempimenti previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (7/a).
Gli enti di cui al primo comma dell'articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (11/a), possono applicare le disposizioni
di cui alla presente legge al proprio personale dipendente.
8. Concorsi per l'inquadramento nelle posizioni funzionali
apicali. Ä Al personale laureato dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico e amministrativo che rivestiva, per
incarico conferito entro il 30 giugno 1984, ai sensi della
normativa vigente all'atto del conferimento, una posizione
funzionale apicale, se è in possesso di tutti i requisiti di cui
al precedente articolo 1, è attribuito un punteggio aggiuntivo
di due punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei
mesi, di servizio prestato nell'incarico, rispetto al punteggio
richiesto per la categoria dei titoli di carriera per il profilo
e la posizione funzionale rivestita, fino ad un massimo di dieci
punti, da valere nei primi concorsi pubblici, per il profilo e
la posizione funzionale rivestita, banditi entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli
articoli 12 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761 (12).
Salvo che i posti occupati non siano trasformati o soppressi,
il personale di cui al precedente primo comma è trattenuto in
servizio fino all'espletamento dei relativi concorsi.
Nei primi concorsi pubblici per le posizioni apicali, al
personale proveniente dai laboratori di igiene e profilassi si
applicano, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, le
disposizioni previste dal testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (13).
9. Procedura per l'espletamento dei concorsi. Ä Per un
periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della
presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi
primo, secondo e quinto dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (12), i
concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unità
sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione
competente territorialmente da concedere entro trenta giorni
dalla data di notificazione della richiesta. Trascorso tale
periodo l'autorizzazione si intende concessa. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro della
sanità 30 gennaio 1982, come modificato dal presente comma, il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di
pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Ai fini della determinazione del numero dei
posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche
quelli che si renderanno vacanti nel biennio.
Nelle commissioni esaminatrici è garantita la rappresentanza
del Ministero della sanità per i concorsi alle posizioni
funzionali apicali del personale laureato e la rappresentanza
della regione in tutti i concorsi.
Per le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi e
per i requisiti dei componenti le commissioni si osservano le
disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio
1982 (13/a), e successive modificazioni ed integrazioni, emanato
ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (12), con la sostituzione
dell'unità sanitaria locale alla regione oltreché le
disposizioni di cui ai successivi commi. Le relative
designazioni dovranno avvenire entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla richiesta del presidente del comitato di
gestione.
Ferma restando la composizione delle commissioni giudicatrici
ai sensi del citato decreto del Ministro della sanità, come
modificato dal terzo comma del presente articolo, la presidenza
delle stesse spetta al presidente o ad un componente del
comitato di gestione delle unità sanitarie locali da lui
delegato.
Il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo
tra le organizzazioni, è sorteggiato, tra i designati dalle
organizzazioni stesse, dal comitato di gestione, o, in mancanza
di designazione entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla richiesta del presidente del comitato di gestione,
mediante sorteggio tra il personale iscritto nei ruoli regionali
nella qualifica e nel profilo professionale dei posti messi a
concorso.
Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi
regionali, quando la composizione della commissione prevede il
sorteggio di alcuni componenti iscritti nei ruoli predetti, lo
stesso è effettuato fra coloro che occupano un posto di ruolo,
avente profilo professionale corrispondente a quello previsto,
per i rispettivi concorsi, dalle disposizioni del decreto del
Ministro della sanità 30 gennaio 1982 (13/a), e successive
modificazioni ed integrazioni, nella pianta organica provvisoria
della rispettiva unità sanitaria locale o in unità sanitarie
locali viciniori.
Il numero degli iscritti nelle piante organiche provvisorie
sufficiente per effettuare le estrazioni ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, del citato decreto del Ministro della sanità,
è ridotto alla metà.
Il termine di trenta giorni previsto dal terzo comma
dell'articolo 6 dello stesso decreto del Ministro della sanità è
ugualmente ridotto alla metà.
La commissione di sorteggio è nominata dal comitato di
gestione dell'unità sanitaria locale ed è composta da tre
funzionari di cui uno con funzioni di segretario.
Nella designazione o nel sorteggio dei membri componenti le
commissioni esaminatrici previsti dal decreto del Ministro della
sanità 30 gennaio 1982 (13/a), deve essere designato o
sorteggiato oltre al titolare un membro supplente per ciascun
componente, con il quale il comitato di gestione dell'unità
sanitaria locale provvederà alla immediata sostituzione del
titolare nel caso di assenza o di impedimento del medesimo.
I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici
concorsi di cui alla presente legge, chiamati a farne parte per
nomina diretta o per sorteggio, i quali senza giustificati o
comprovati motivi, non adempiono all'incarico, sono esclusi per
tre anni dalla partecipazione alle commissioni di esame.
L'approvazione della graduatoria finale e la nomina dei
vincitori spettano al comitato di gestione. I nomi dei candidati
vincitori che hanno assunto servizio vengono comunicati
dall'unità sanitaria locale alla regione di appartenenza ai fini
dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.
Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto
disposto dalla normativa vigente in materia, per i concorsi
pubblici per i quali siano iniziate le prove d'esame alla data
di entrata in vigore della presente legge.
La valutazione dei titoli per gli adempimenti di cui
all'articolo 3 della presente legge è effettuata dal comitato di
gestione.
Le graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione
della presente legge rimangono valide per un biennio dalla data
di approvazione da parte del comitato di gestione. Esse sono
utilizzate per la copertura di tutti i posti che si renderanno
vacanti. Le relative nomine sono disposte al verificarsi delle
singole vacanze.
La graduatoria, entro il biennio di validità, deve essere
utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa,
di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o
impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile
ricoprire i posti stessi entro tre mesi dalla disponibilità,
mediante trasferimento interno o comando.
Nella sola ipotesi in cui la graduatoria risulti completamente
utilizzata ed in attesa dell'espletamento del concorso è
consentito il conferimento di incarichi provvisori non
rinnovabili di durata non superiore a otto mesi per la
temporanea copertura di posti vacanti o disponibili per assenza
o impedimento del titolare.
L'incarico è conferito a seguito di pubblica selezione per
titoli con graduatoria effettuata dal comitato di gestione della
unità sanitaria locale purché, per i posti vacanti, sia stato
previamente bandito il concorso per la copertura del posto cui
l'incarico si riferisce. Trascorso il suddetto periodo il posto
è ricopribile esclusivamente con concorso pubblico o
trasferimento.
Nei casi di aspettativa e di congedo straordinario per periodi
superiori a quarantacinque giorni, la supplenza può essere
conferita per tutta la durata di assenza del titolare con le
modalità di cui ai commi precedenti (13/b).
10. Procedure per i trasferimenti. Ä Per un periodo di tre
anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e
solo successivamente all'esaurimento della sua applicazione
relativamente ai posti vacanti per i quali sussistano le
condizioni di attuazione della stessa, in deroga alla normativa
vigente di cui agli articoli 40 e 41 del D.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761 (14), il personale può essere trasferito, a domanda
e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio,
servizio o ufficio di altra unità sanitaria locale della
regione, con l'osservanza della procedura di cui ai commi
successivi.
Il trasferimento è disposto mediante deliberazione di assenso
dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali
interessate a condizione che esista la relativa vacanza di
organico nella unità sanitaria locale di destinazione e sentito
il parere dell'ufficio di direzione della stessa.
Il personale può essere trasferito a presidio, servizio o
ufficio appartenente ad unità sanitaria locale di diversa
regione, con le procedure e alle condizioni di cui ai commi
precedenti, alle quali è aggiunto l'obbligo di approvazione
delle regioni interessate.
L'atto di trasferimento è comunicato entro sessanta giorni
alla regione per le conseguenti modifiche nei ruoli nominativi
regionali.
11. Trasferimenti interregionali. Ä Il personale delle unità
sanitarie locali avente diritto alla iscrizione nei ruoli
nominativi regionali o provinciali del Servizio sanitario
nazionale, che abbia presentato entro la data del 31 dicembre
1983 istanza di trasferimento interregionale ai sensi dell'art.
1, D.L. 26 novembre 1981, n. 678 (15), convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 26 gennaio 1982, n. 12, è inquadrato nel
ruolo nominativo della regione o provincia autonoma di
destinazione, nella stessa posizione funzionale spettantegli
nella regione o provincia autonoma di provenienza, se, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, entrambe le regioni interessate abbiano espresso parere
favorevole al trasferimento.
12. Trasferimenti in base all'art. 1 del decreto-legge 26
novembre 1981, n. 678 (15), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12. Ä Sono
abrogate le disposizioni di cui al comma tredicesimo,
quattordicesimo e quindicesimo dell'art. 1, D.L. 26 novembre
1981, n. 678 (15), introdotte con la legge di conversione 26
gennaio 1982, n. 12.
Il personale, che sia stato assegnato all'INPS o alle unità
sanitarie locali in base ai contingenti numerici determinati ai
sensi dell'articolo 67, primo comma, L. 23 dicembre 1978, n. 833
(15/a), e che, nel periodo dal 28 novembre 1981 all'11 febbraio
1982, abbia presentato, ai sensi delle disposizioni citate nel
precedente comma, al Ministero della sanità, direttamente o
tramite l'ente di appartenenza, domanda di assegnazione alle
unità sanitarie locali o all'INPS, è trasferito nei ruoli
nominativi regionali della regione richiesta o all'INPS salvo
revoca della domanda entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Il personale trasferito è inquadrato nei ruoli nominativi
regionali e in quelli speciali dell'INPS, con decorrenza dal 1ø
luglio 1984 con la stessa posizione giuridica e funzionale
posseduta alla data del trasferimento.
Per l'attuazione di quanto previsto dal secondo comma del
presente articolo si provvede con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanità, in base ad obiettive esigenze.
Le regioni, su richiesta delle unità sanitarie locali
interessate, possono, per esigenze di servizio, disporre il
trattenimento in servizio del personale trasferito sino
all'espletamento dei pubblici concorsi e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1985.
I posti che si renderanno vacanti nelle piante organiche delle
unità sanitarie locali a seguito dell'applicazione del presente
articolo possono essere ricoperti con le modalità previste
dall'articolo 9 della presente legge.
13. Applicabilità di norme. Ä La normativa di cui agli
articoli 35-bis e 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.
55 (16), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1983, n. 131, deve intendersi applicabile anche al
personale e agli amministratori delle unità sanitarie locali.
14. Disposizioni transitorie e finali. Ä Agli atti o
provvedimenti relativi all'applicazione della presente legge che
siano in contrasto con la stessa si applica il disposto
dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (17).
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ove
ne ricorrano tutte le condizioni, anche al personale dei servizi
sanitari tuttora gestiti da enti locali territoriali, purché il
trasferimento dei servizi stessi alle unità sanitarie locali
avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e sempre che l'onere per detti servizi sia già a
carico del Fondo sanitario nazionale alla data del 31 dicembre
1983.
Gli psicologi psichiatrici, equiparati agli psichiatri a norma
delle leggi 18 marzo 1968, n. 431 (18), e 21 giugno 1971, n. 515
(19), in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche, hanno il
trattamento giuridico-normativo di equiparazione anche ai fini
dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.
Il personale dipendente dalle unità sanitarie locali in
posizione di ruolo ed iscritto o avente titolo all'iscrizione
nei ruoli nominativi regionali che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, presta servizio in posizione di
comando o d'incarico su posto vacante nella medesima qualifica e
posizione funzionale presso una unità sanitaria locale diversa
da quella di appartenenza, è assegnato a domanda, ferma restando
la propria posizione di ruolo, alla unità sanitaria ove presta
servizio con deliberazione del comitato di gestione a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini di cui al comma precedente l'interessato è tenuto a
presentare domanda di opzione, entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, alle unità sanitarie locali di
appartenenza e sede di servizio, le quali, entro sessanta giorni
dal ricevimento della domanda, adottano i necessari provvedimeni
di rispettiva competenza.
I posti che si renderanno disponibili dall'applicazione delle
norme di cui ai precedenti due commi, si considerano vacanti ai
fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto
divieto di conferire incarichi supplenze o rapporti
libero-professionali anche mediante convenzioni o comunque di
utilizzare a qualsiasi titolo personale in deroga alle vigenti
disposizioni di legge.
Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi adottati in
violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli ed
impegnano la responsabilità personale e diretta dei componenti
degli organi di amministrazione che li dispongono.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 maggio 1985, n. 124.
(2) Riportato al n. R/XXXVI.
(3) Riportato alla voce Ospedali.
(4) Riportato al n. R/VI.
(5) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(6) Riportata alla voce Lavoro.
(7) Riportata al n. R/I.
(7/a) Riportato al n. R/VI.
(8) Riportato alla voce Croce Rossa Italiana.
(9) Riportato al n. C/III.
(10) Riportato al n. R/XXXVII.
(10/a) Vedi il D.M. 18 settembre 1985, riportato al n.
R/XC.
(11) Riportato al n. R/XXXVI.
(11/a) Riportata al n. R/I.
(12) Riportato al n. R/VI.
(13) Riportato al n. B/II.
(13/a) Riportato al n. R/XXXVII.
(13/b) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 28 febbraio
1986, n. 41, riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi,
anche, l'art. 24, L. 11 marzo 1988, n. 67, riportata
alla stessa voce per la proroga dei termini fissati dal
presente articolo. Per una ulteriore proroga di detti
termini, vedi l'art. 5, L. 29 dicembre 1988, n. 554,
riportata alla voce Impiegati civili delo Stato. Per
l'ulteriore proroga dei termini, vedi l'art. 1, D.L. 29
dicembre 1990, n. 415, riportato al n. R/CXLIV.
(14) Riportato al n. R/VI.
(15) Riportato al n. R/XXXVI.
(15/a) Riportata al n. R/I.
(16) Riportato alla voce Finanza locale.
(17) Riportato al n. R/VI.
(18) Riportata al n. C/V.
(19) Riportata al n. C/XI.
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