Ordine degli Psicologi Informazione Professionale
LEGGE 18 FEBBRAIO 1999, N. 45.

DISPOSIZIONI PER IL FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA E IN MATERIA DI PERSONALE DEI SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
  approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

 

ARTICOLO 1 Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 1.
All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, provenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato (testo unico sulle tossicodipendenze), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sono espresse le parole: (anche con l'eventuale apporto  di esperti,);
b) il comma 7 e' costituito dal seguente:(" 7. Presso la presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e' istituito un Osservatorio permenente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarieta' sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento  dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale
dell'Osservatorio permanente");
c) al comma 8, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: (e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attivita' lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope);
d) al comma 8, lettera c), dopo le parole: (risultati conseguiti,) sono inserite le seguenti: (in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone,);
e) il comma 13 e' costituito dal seguente: (13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazioni e di consulenza e sono finanziate nella misura  massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi  previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il  Ministro per la solidarieta' sociale da lui delegato determina, con proprio          decreto, in deroga alle norme sulla pubblicita' delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonche' a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.);
f) il comma 14 e' abrogato.
2. L'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze e' sostituito dal seguente: (Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga).
1. Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota          destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilita'. Alla ripartizione di provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto conto, per ciascuna  regione, dal numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio  permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8  novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni  progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle  risorse assegnate a ciascuna regione.
 4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che adoperano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonche' la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei  quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresi' ad inviare una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, nonche' ai fini previsti dall'articolo 131.
5. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e  al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati: a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale; b) alla realizzazione  di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati; c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea; d) allo sviluppo di iniziative di  informazione e di sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute; g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e la Consula degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono  rispettare le seguenti finalita': a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purche' finalizzati al recupero psico-fisico  della persona; b) promozione di progetti personalizzati adeguati al       reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti; c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unita' di strada, i  servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico; d) individuazione di indicatori per la verifica della qualita' degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti; e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali,  responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e  amministrazioni centrali; f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i  soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello         regionale; g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete; h) educazione alla  salute.
8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono  prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende unita' sanitarie locali purhce' i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalita' clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.
9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per la solidarieta'  sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari,  l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del  danno di cui al comma 7), lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita' di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente dei Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei        seguenti settori: sanitario-infettivologico, farmacotossicologico, psicologico, sociale, sociologo, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione e' preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.
12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato e' coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto).
13. L'articolo 131 del testo unico sulle  tossicoodipendendenze e' sostituito dal seguente: (Art. 131 (Relazione al Parlamento). -  1. Il Ministro per la solidarieta' sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno  una relazione al Parlemento sui dati relativi allo stato delle  tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli  indirizzi che saranno seguiti nonche' sull'attivita' relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione,       riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti).
14. L'articolo 132 del testo unico sulle tossicodipendenze e' sostituito dal seguente: (Art. 132 (Consulta degli esperti e degli operatori sociali). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e' istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.
2. La consulta e' nominata con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tra gli esperti di comprovata professionalita' e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed e' convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero delle  dipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 400  milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127).
ARTICOLO 2.
DISPOSIZIONI SUL PERSONALE 1. Ai fini della direzione delle attivita' dei servizi per le tossicodipendenze (SERT) ad alta utenza, o ad essi assimilabili, ai         sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanita' 30  novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente responsabile di secondo livello istituiti, sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli, riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gia' eserciti tali funzioni, ovvero che abbia esercitato tali funzioni alle condizioni previste dal presente comma nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell'azienda unita' sanitaria locale, in possesso dei  requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, e che abbia prestato la propria attivita' presso i SERT o strutture equipollenti del Servizio sanitario nazionale, comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, per almeno sei anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali.
2. Ai fini della direzione delle attivita' dei SERT a media e a bassa utenza i posti di dirigente di primo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore     della presente legge, gia' eserciti tali funzioni, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell'azienda       previsti per il conseguimento della qualifica di dirigente di primo livello nel profilo professionale di appartenenza e che ne abbia   prestato la propria attivita' presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni con rapporto di impiego o   mediante contatti di prestazione d'opera professionale per almeno ventiquattro ore settimanali.
3. I posti nell'organico dei SERT, istituiti ai sensi dell'articolo 6 del  regolamento adottato con decreto del Ministro della Sanita' 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi per titolo ai quali e' ammesso il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operi su incarico o in regime di convenzione presso i SERT da almeno un anno, anche non continuamente, ovvero che, nel periodo 1990-1996, abbia operato in regime di convenzione presso i SERT per almeno un anno, anche non continuamente, per ventiquattro ore settimanali.
4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti nell'organo dei SERT in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanita' 30 novembre 1990, n. 444, fermo  restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, e' attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entita' massima, per i titoli riguardanti l'attivita' svolta nel settore del trattamento e della  riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.
5. I soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 hanno l'obbligo di permanere in servizio presso i SERT per un periodo di cinque anni dalla data del conferimento dell'incarico.
6. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno due anni funzioni e attivita' di tipo professionale all'interno delle strutture di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, possono continuare a svolgere tali attivita', nel  rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sul lavoro vigenti, a condizione che risultino in possesso dell'attestato di frequenza di appositi corsi di formazione professionale, da avviare secondo le  modalita' definite dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo  si applicano altresi' ai soggetti che operano, in qualita' di volontati, presso le strutture di cui agli articoli 115 e 116 del citato testo unico sulle tossicodipendenze, purche' prestino la loro attivita' a tempo pieno e a condizione che dimostrino di non svolgere attivita' retribuite o remunerative.
ARTICOLO 3.
MODIFICHE ALLA LEGGE N. 86 DEL 1997 E SUL DECRETO-LEGGE
     N. 438 DEL 1997
1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n.86, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n.438,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26, la  parola: (1998) e' sostituita' dalla seguente (2000).
2. All'articolo 1, comma 14 della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole da: (le cui risultanze vengono riassunte e coordinate) fino alla fine del comma sono soppresse.
3. L'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26 e' sostituito dal  seguente: (Art. 2 - 1. Le disponibilita' assegnate all'unita' previsionale di base 12.1.2.2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non ancora impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998, possono esserlo, per gli stessi fini, nell'esercizio finanziario  successivo).
ARTICOLO 4.
DISPOSIZIONI FINALI
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1998,, n. 400, su proposta dei Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sono definiti i requisiti soggettivi, funzionali, del personale,  organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attivita' sanitarie e sociali da parte degli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine dell'iscrizione agli albi previsti dal medesimo articolo116 e dell'applicazione delle  previsioni dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
L'atto di intesa di cui al presente comma e' adottato nel rispetto dei seguenti principi:
a) previsione della corresponsione agli enti ausiliari di una retta-base  minima a carico del Servizio sanitario nazionale, che puo' essere integrata dalle regioni e dagli enti locali;
b) predisporre di momenti programmati di integrazione tra i lavoro dei SERT e quello degli enti ausiliari al fine di raccordare la verifica dei risultati e la valutazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo;
c) riconoscimento del carattere integrato socio-sanitario delle terapie, dell'intervento socio-riabilitativo e dell'attivita' di prevenzione svolti dagli enti ausiliari;
d) predisposizione di profili professionali adeguati alla specificita' dell'azione di recupero e riabilitazione delle tossicodipendenze.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dall'atto di intesa di cui al comma 1, cessano di avere efficacia l'atto di  intesa tra la Stato e le regioni per la destinazione di criteri e modalita' uniformi per l'iscrizione degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 1993, nonche' l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997,  riguardante le strutture di riabilitazione ed educativo- assistenziali per i  tossicodipendenti.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge, il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, provvede alla revisione del decreto di cui all'articolo 118 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine della rideterminazione dell'organico dei SERT.
4. In sede di prima attuazione, l'atto di indirizzom e coordinamento previsto dell'articolo 127, comma 7, del testo unico sulle      tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei criteri seguiti per il finanziamento dei progetti approvati nel biennio 1994-1995 ai fini della determinazione dei criteri per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al medesimo articolo 127, comma 7, lettera a), del testo unico sulle tossicodipendenze. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 127, comma 12, del testo unico sulle  tossicodipendenze,  come sostituito dall'articolo 1, comma 2, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le somme affluite alle unita' professionali di base 31.2.1 e 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato sno riassegnate all'unita' previsionale di base 12.1.3.1, denominata (Fondo per le politiche sociali), dello stato di previsione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico sulle dipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1999 SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri TURCO, Ministro per la solidarieta' sociale. Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO.