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Legge 3 novembre 1993, n.30
Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali.
REGIONE SICILIANA
LASSEMBLEA SICILIANA HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Omissis
Titolo II
ORGANIZZAZIONE DELLE UNITA SANITARIE LOCALI E AMBITI TERRITORIALI
Art. 6
Omissis
Art. 7
Funzioni e organizzazione delle unità sanitarie locali
* omissis
* omissis
* omissis
4. Le unità sanitarie e locali si articolano nei settori amministrativi e sanitari di seguito riportati:
a. settori amministrativi:
* settori affari generali e legali, contenzioso;
* settori affari del personale;
* settore affari economico-finanziari;
* settore tecnico e patrimoniale;
* settore provveditorato ed economato.
a. settori sanitari:
* igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro;
* assistenza sanitaria di base, specialistica e riabilitativa e medicina fiscale e legale;
* farmaceutica;
* assistenza ospedaliera pubblica e privata;
* salute mentale e tossicodipendenze;
* sanità pubblica veterinaria.
5. Il settore è diretto da un dirigente di II livello dirigenziale in possesso di laurea in materia afferente alla specificità del settore, gerarchicamente subordinato al direttore amministrativo o al direttore sanitario, e che ad esso risponde dellattività cui è preposto. Il dirigente del settore sarà individuato dal direttore generale tra i responsabili dei servizi appartenenti al settore, tenendo conto della anzianità di servizio nel ruolo e delle capacità professionali. La funzione ha durata triennale ed è rinnovabile previa verifica dei risultati ottenuti.
6. Il settore assicura il raccordo, la integrazione e il razionale svolgimento delle diverse funzioni di sua spettanza su base dipartimentale.
7. Il piano sanitario regionale individua:
a. le competenze dei settori tenuto conto anche della classificazione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 e le modalità di funzionamento degli stessi anche in relazione alle dotazioni organiche;
b. la loro articolazione ed organizzazione in servizi, ivi compresi i servizi psicologico, sociale e infermieristico per la promozione e la valutazione dei servizi e delle prestazioni incluso il coordinamento e il monitoraggio delle medesime. Ciascun servizio si articolerà in moduli organizzativi secondo il contratto nazionale di lavoro.
LEGGE 6 aprile 1996, n. 25
Modifica alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.
REGIONE SICILIANA
LASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 15
Modifiche allarticolo 7 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
1. Il servizio di Psicologia di cui allarticolo 7, comma 7, lettera regionale 3 novembre 1993, n. 30, è servizio intersettoriale autonomo posto alle dipendenze del direttore generale.
2. Nella lettera b) del comma 7 dellarticolo 7 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 , le parole "ivi compresi i servizi psicologico, sociale e infermieristico" sono sostituite dalle seguenti "ivi compresi i servizi sociale e infermieristico".
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