REPERTORIO DELLE NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI (SICILIA) IN AMBITO SANITARIO

La conoscenza documentata e puntuale della legislazione italiana in materia di diritto alla salute e al benessere dei cittadini, con particolare riguardo alle norme che regolano il Sistema Sanitario Nazionale, i Livelli Essenziali di Assistenza, i percorsi di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione,  le prerogative delle professioni sanitarie, è un requisito indispensabile per dare credibilità, concretezza e direzione alla presenza, al ruolo e alle azioni dello psicologo in ambito sanitario.

La predisposizione da parte dell’OPRS di un Repertorio digitale delle normative nazionali e regionali (Sicilia) in ambito sanitario, al quale gli iscritti possono accedere anche da remoto, può rappresentare un strumento utile per acquisire, diffondere e condividere questa conoscenza e un supporto indispensabile per le attività istituzionali dell’Ordine.

Tenendo conto del carattere storico ed evolutivo della legislazione, la redazione del Repertorio segue un criterio temporale, dalla nascita della Repubblica (1948) ai nostri giorni, ed è integrato da riferimenti bibliografici a commento delle tematiche più importanti.

 

NORME NAZIONALI DI CARATTERE GENERALE
  • Costituzione della Repubblica Italiana Testo approvato dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, pubblicato sulla G.U. n. 298 del 28 dicembre 1947, entrato in vigore il 1 gennaio 1948.
  • Legge 13 marzo 1958 n. 296. Istituzione del Ministero della Sanità con lo scopo primario di provvedere alla tutela della salute pubblica.
  • Legge 18 febbraio 1968 n. 132 (detta ‘legge Mariotti). Riforma quadro della struttura organizzativa e funzionale degli ospedali italiani ispirata al concetto di ‘stato sociale’ (Welfare State). Per la sua attuazione saranno emanati 3 decreti applicativi (D.P.R. 128/1969; 129/1969; 130/1969) concernenti rispettivamente: l’ordinamento interno dei servizi ospedalieri, l’ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura, lo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri
  • Legge 14 marzo 1968 n. 203. Istituzione del Consiglio Superiore di Sanità, un organo consultivo del Ministero della Salute che se ne avvale per esaminare, indagare, programmare i fatti e le politiche in materia di salute pubblica, igiene e sanità. Le sue prerogative sono state successivamente individuate dal D.Lgs 30 giugno 1993, n. 266 e dal D.M. n. 342 del 6 agosto 2003. Esprime pareri consultivi (alcune dei quali obbligatori) su regolamenti e convenzioni che interessano la salute pubblica, gli standard costruttivi degli ospedali e gli istituti di cura, le lavorazioni insalubri… Dal 2001 tra i componenti del Consiglio è presente anche uno psicologo.
  • P.R. 27 marzo 1969 n. 130. Disciplina dello stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri appartenenti a ordini religiosi equiparato a quello dei dipendenti pubblici.
  • P.R. 14 gennaio 1972 n. 4. Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative all’ambito sanitario.
  • Legge 13 maggio 1978 n. 180 (detta “Legge Basaglia”). Accertamenti sanitari volontari e obbligatori in materia di salute mentale. Stabilisce di fatto la chiusura dei manicomi e l’attivazione dei Centri di salute mentale nel territorio.
  • Legge 23 dicembre 1978 n. 833. Prima grande riforma del sistema sanitario: istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in sostituzione del precedente sistema mutualistico, al fine di dare attuazione al dettato Costituzionale, con particolare riguardo agli artt. 3, 32 e 38. Universalità, unicità, eguaglianza e globalità delle prestazioni sanitarie attraverso una copertura assicurativo-assistenziale per tutte le persone a prescindere dal reddito personale. Creazione delle Unità Sanitarie Locali (intese come strutture territoriali dell’autonomia locale in grado di rispondere ai bisogni di salute della popolazione). Articolazione degli ospedali in Dipartimenti e collegamento di essi con le attività extra-ospedaliere. Attribuzioni al Sindaco come massima autorità sanitaria a livello comunale; al Prefetto per l’area provinciale; al Prefetto del capoluogo di regione per l’intera Regione.
  • Legge 23 agosto 1988 n. 400. Istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, un luogo di ‘mediazione’, ma anche di informazione, di consultazione, di raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale che incidono sulle singole attribuzioni di competenza delle Regioni. Di fatto sostituisce il Consiglio sanitario nazionale, che era stato istituito dalla legge 833/1978. Le sue funzioni vengono ulteriormente ampliate dal D. Lgs. 281/1997 e dal D. Lgs. 112/1998.
  • Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e D. Lgs 7 dicembre 1993 n. 517. Definita “seconda riforma sanitaria” (o “Riforma De Lorenzo/Garavaglia”). Attribuzione alle USL della natura giuridica di azienda pubblica di servizi con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. Realizzazione di una rete nazionale di aziende ospedaliere altamente specializzate e autonome. Previsione di una quota capitaria uniforme a copertura dei livelli essenziali di assistenza, fissati dal Piano Sanitario Nazionale. Introduzione di indicatori di programmazione e valutazione basati su criteri di efficienza e qualità; contabilità col sistema budgettario ma con vincolo di pareggio di bilancio; individuazione dei centri di costo. Responsabilizzazione della dirigenza sanitaria sui risultati conseguiti nella gestione dei singoli reparti e servizi. Introduzione nel rapporto di lavoro (contratto) di istituti giuridici tipici dei contratti di diritto privato. Superamento del sistema ‘convenzionamento’ in favore dell’accreditamento.
  • Lgs 23 febbraio 1993 n. 29. Razionalizzazione dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e riordino della disciplina del pubblico impiego.
  • P.R. 1 marzo 1994. Adozione del primo Piano Sanitario Nazionale (1994-1996).
  • P.R. 23 luglio 1998. Adozione del secondo Piano Sanitario Nazionale (1998-2000)
  • Lgs 19 giugno 1999 n. 229. “Terza riforma sanitaria” (o “Decreto Bindi”). Tentativo di ‘razionalizzazione’ del sistema sanitario attraverso un potenziamento del processo di aziendalizzazione: autonomia imprenditoriale, l’adozione dell’Atto aziendale (strumento di diritto privato che organizza e disciplina tutte le attività finalizzandole al miglioramento della qualità dei livelli assistenziali e all’efficacia delle prestazioni sanitarie; valorizzazione del ruolo delle Regioni; fissazione dei tetti di spesa; sperimentazioni gestionali; riforma della dirigenza sanitaria (abolizione del I e II livello e collocazione in un unico livello articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali); introduzione della ‘formazione continua’; partecipazione dei cittadini (formulazione di proposte, carte dei servizi, informazione e relazione stabile con l’utenza…); ridefinizione dell’integrazione socio-sanitaria (riconoscimento dei bisogni di salute non separati dalle azioni di ‘protezione sociale’: classificazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria).
  • Lgs. 30 giugno 1993 n. 266. Istituzione dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali. Assicura il raccordo fra centro e organismi territoriali, la valutazione comparata dei costi e dei rendimenti sui servizi resi ai cittadini, la segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse, il trasferimento delle innovazioni e delle sperimentazioni in materia sanitaria.
  • Lgs. 30 giugno 1993 n. 267 e D.P.R. 20 gennaio 2001 n. 70. Disciplina e regolamento dell’Istituto Superiore di Sanità, già istituito con il R.D.L. 27/1934. Organo di consultazione tecnico-scientifica, espressione del mondo accademico e soprattutto della ricerca scientifica in campo sanitario. Il Comitato scientifico è formato da 24 componenti designati da vari organi istituzionali.
  • Legge 8 novembre 2000 n. 328. Razionalizzazione dei ‘servizi sociali’ al fine di superare le forme di assistenzialismo (Welfare State) con la creazione di una rete stabile, diffusa e integrata di servizi sociali e di interventi per tutti quelli che ne hanno bisogno (Welfare Community).
  • P.C.M. 14 febbraio 2001. Atto di indirizzo e coordinamento con il quale sono individuati i livelli uniformi delle prestazioni sociosanitarie di alta integrazione sanitaria.
  • Legge 3 agosto 2001 n. 317. Viene meno il precedente accorpamento del Ministero della Salute con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (1999) e prende il nome di Ministero della Salute, dandosi una organizzazione autonoma di tipo dipartimentale e una ridefinizione molto ampia di obiettivi (dalla tutela della salute umana e la sanità veterinaria agli indirizzi generali in materia di prevenzione, diagnosi , cura e riabilitazione delle malattie, alla programmazione sanitaria di rilievo nazionale, all’adozione di norme in tema di alimentazione, di igiene e profilassi, all’organizzazione delle professioni sanitarie…)
  • P.C.M. 29 novembre 2001. Individuazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) con l’attribuzione e la distinzione delle relative competenze e dei costi alle Aziende Sanitarie e/o ai Comuni
  • Riforme del Titolo V della Costituzione (2001). Con la modifica dell’art. 117, comma 2 (Legge n. 3 del 18 ottobre 2001) lo Stato diventa titolare della potestà legislativa in talune specifiche materie (…) mentre la potestà legislativa generale/residuale viene riconosciuta alle Regioni e distinta in due categorie: ‘concorrente’ ed ‘esclusiva’. Per quanto riguarda la Sanità allo Stato rimane la responsabilità di assicurare ai cittadini il diritto alla salute attraverso i LEA, alle Regioni viene affidata la responsabilità diretta della realizzazione del governo e della spesa per il raggiungimento degli obiettivi (“principio di sussidarietà”). Incrociando la riforma del Titolo V con le disposizioni precedenti (in particolare il D.Lgs 229/1999) di fatto aumenta sia la potestà legislativa delle Regioni sia la responsabilità amministrativa. Ecco in sintesi i compiti principali:
    • Determinazione dei principi di organizzazione dei servizi
    • Fissazione dei criteri di finanziamento delle AA.SS.
    • Attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto delle AA.SS.
    • Controllo di gestione e della qualità delle prestazioni
    • Elaborazione del Piano Sanitario Regionale
    • Articolazione del territorio regionale in distretti sanitari
    • Finanziamento sulla base della quota capitaria
    • Vigilanza e controllo sulle AA.SS. e sui risultati delle loro azioni
    • Accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private
  • Lgs 16 ottobre 2003 n. 288. Ridefinizione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), già individuati nel 1993, come ‘ospedali di eccellenza’, che svolgono oltre alle prestazioni sanitarie di ricovero e cura, attività specifiche di ricerca scientifica, biomedica, di organizzazione e gestione dei servizi sanitari.
  • Legge 24 novembre 2003 n. 326. Istituzione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), già Commissione unica del farmaco (D.lgs. n. 226/1993). Valutazione della rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti previsti dalle disposizioni di legge e dalle direttive emanate dalla Comunità europea. Esprime parere vincolante sul valore terapeutico dei medicinali.
  • P.C.M. 28 novembre 2003. Modifica dei LEA e inserimento di nuove certificazioni mediche.
  • P.C.M. 23 aprile 2008. Nuova revisione dei LEA e inserimento del Nomenclatore tariffario dei presidi, delle protesi e degli ausili, delle malattie croniche e rare esentate dal ticket.
  • DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 (detto ‘Decreto Balduzzi’). Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute soprattutto attraverso la ristrutturazione più coerente e integrata delle cure primarie. L’assistenza sanitaria di base – fornita dai medici di medicina generale, pediatri, guardie mediche e specialisti ambulatoriali – deve assicurare una ‘copertura’ assistenziale continuativa e integrata anche attraverso aggregazioni organizzative e funzionali pluriprofessionali sul territorio, per tutto l’arco della giornata, anche al fine di limitare gli accessi impropri ai Pronto Soccorso. Revisione dell’attività intramoenia con divieto di utilizzazione di studi privati.
  • Piano Nazionale della Cronicità. Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016
  • D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 – Ridefinizione dei LEA, divisi dal punto di vista organizzativo in:
  • Prevenzione collettiva e sanità pubblica
  • profilassi delle malattie infettive e parassitarie
  • tutela della collettività da rischi sanitari connessi agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali
  • tutela della collettività e del singolo dai rischi infortunistici connessi agli ambienti di lavoro
  • sanità pubblica veterinaria (sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali, farmacovigilanza veterinaria, vigilanza dei mangimi, etc)
  • tutela igienico-sanitaria degli alimenti
  • sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi promozioni di stili di vita sani e programmi di screening
  • attività medico-legali per finalità pubbliche
    Assistenza distrettuale
    Comprende i servizi sanitari e sociosanitari, assistenza farmaceutica, specialistica e diagnostica ambulatoriale, fornitura di protesi ai disabili, servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi: consultori familiari, SerT, servizi per la salute mentale, servizi per la riabilitazione dei disabili; strutture semiresidenziali e residenziali: residenze per anziani e disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche.
  • Assistenza ospedaliera
  • Comprende i servizi di pronto soccorso, ricovero ordinario day hospital (esami medici in un giorno) e day surgery (operazioni chirurgiche in un giorno), la lungo-degenza e la riabilitazione.

 

NORMATIVA della REGIONE SICILIANA

– progressivo spostamento dell’offerta sanitaria dall’ospedale al riordino della rete ospedaliera pubblica e privata realizzato attraverso l’accorpamento e la rifunzionalizzazione di presidi ospedalieri sotto-utilizzati;

– superamento della frammentazione e/o duplicazione di strutture, attraverso processi di aggregazione e integrazione operativa e funzionale;

– potenziamento dei servizi e dei posti letto destinati alle attività di riabilitazione, lungo-degenza e post-acuzie;

– riduzione della mobilità sanitaria passiva extra-regionale;

– progressivo contenimento dei ricoveri inappropriati sia sotto il profilo clinico, sia organizzativo;

– introduzione di un sistema di assegnazione delle risorse commisurato alla erogazione delle attività programmate, alla qualità e alla efficienza dell’operato delle aziende;

– attuazione del principio della responsabilità attraverso un sistema di controlli e verifiche che trovi fondamento in ben definiti processi tecnico-gestionali e nell’informatizzazione dei flussi.

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