Il primo passo obbligatorio per l’avvio della professione di psicologo è l’apertura della partita iva.
Per aprire una partita IVA bisognerà comunicare all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di un intermediario abilitato come un commercialista o un Caf, l’inizio della propria attività, entro 30 giorni dal primo giorno di attività, con apposito modello fornito dall’agenzia delle entrate. Su tale modello devono essere indicati propri dati anagrafici, il domicilio fiscale e il codice attività Ateco 86.90.30, unico per le attività svolte da psicologi o da psicologi psicoterapeuti, che servirà all’attribuzione del relativo studio di settore, e il riferimento dell’eventuale consulente fiscale che avrà in custodia le scritture contabili.
All’atto dell’apertura della partita Iva, bisognerà scegliere anche il tipo di regime contabile tra:
Una volta rilasciata o inviata la dichiarazione firmata, ci viene assegnato il numero di partita IVA, che rimarrà sempre lo stesso fino al termine dell’attività.
Aprire la partita IVA non costa nulla.
RICORDA: Al pari di altri professionisti che esercitano un’attività intellettuale per la quale la legge prevede l’iscrizione in un Albo (medici, ingegneri, biologi, avvocati…), anche lo psicologo non può sottoscrivere contratti per prestazione occasionale con propri clienti/pazienti; ciò pur sapendo in anticipo che per una determinata prestazione o attività di consulenza, anche di durata massima di 30 giorni, si percepirà un guadagno non superiore a € 5000,00.
A stabilirlo il D.lgs. n. 276/03 (la cosiddetta legge Biagi), che, introducendo la possibilità di ricorrere a tale tipologia contrattuale, ha escluso dal suo campo di applicazione le professioni intellettuali.
AVVERTENZA: Vista la repentina evoluzione delle norme fiscali è opportuno avvalersi di un apposito consulente fiscale di fiducia che sappia orientare e seguire le scelte del singolo professionista. Gli iscritti possono inoltre usufruire del servizio gratuito di consulenza fiscale messo a disposizione dall’Ordine: scopri di più.
Lo psicologo che svolge l’attività libero-professionale è obbligato a iscriversi all’ENPAP.
L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) è una Fondazione di diritto privato che, ai sensi del D.L. 103/96, si occupa della previdenza obbligatoria degli psicologi che esercitano la propria attività in forma di libera professione.
Sono tenuti all’iscrizione, oltre ai titolari di Partita IVA, anche tutti coloro che svolgono l’attività sotto forma, ad esempio, di collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co), intra-moenia, etc.
L’iscrizione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di conseguimento del primo compenso generato da prestazioni di natura libero professionale riconducibili all’attività di psicologo.
La sola apertura della Partita IVA e/o l’iscrizione all’Albo senza conseguimento di un compenso professionale, non comportano, da soli, l’obbligo di iscrizione all’ ENPAP.
I contributi da versare annualmente all’ENPAP sono tre:
Per maggiori informazioni si suggerisce di consultare il sito web dell’ENPAP (www.enpap.it)
La Fattura Elettronica non è una semplice fattura prodotta digitalmente. È invece un complesso sistema di produzione di fatture in formato .XML, che devono poi essere inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, e poi conservate in uno spazio sempre fornito dall’Agenzia delle Entrate.
La Fattura Elettronica è quindi a tutti gli effetti un servizio di fatturazione che si svolge in larga parte online, mediante procedure con precise specifiche tecniche. Sono disponibili diverse soluzioni di fatturazione elettronica, come anche molti fornitori di servizi, oltre a quello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Scarica la guida (La Fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate)
Dal 2015 è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto tutti gli psicologi liberi professionisti, indipendentemente dal regime fiscale applicato, se devono fatturare prestazioni nei confronti di una Pubblica Amministrazione (enti locali, scuole pubbliche, altri enti pubblici ecc.) sono tenuti ad emettere sempre fattura elettronica PA
Dal 1° gennaio 2019 entra in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica (Legge n. 205/2017) per tutti i possessori di partita Iva nel regime ordinario. Sono esclusi dal nuovo obbligo i soggetti rientranti nel regime dei minimi (vecchi e nuovi) e i soggetti che applicano il regime forfettario, che però potranno ricevere fatture nel nuovo formato.
La Legge 145/2018 (legge di Bilancio per l’anno 2019) ha inoltre previsto che per l’anno 2019 i soggetti che sono tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.
Il Decreto fiscale 2020 (DL 124/2019) ha esteso al 2020 il divieto di fattura elettronica le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche.
L’obbligo di fatturazione elettronica è invece formalmente in vigore per le prestazioni non sanitarie (es. una docenza) e per quelle prestazioni che, pur essendo sanitarie, siano fatturate a soggetti privati e non, muniti di partita Iva (come ad esempio cliniche, strutture pubbliche, società).
Con la previsione di questo nuovo obbligo lo Stato intende incrementare la sua capacità di prevenire e contrastare l’evasione fiscale e le frodi IVA.
L’utilizzo della fattura in formato elettronico diventa dunque obbligatoria non solo nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma anche per le operazioni definite:
Gli Psicologi sono tenuti alla trasmissione dei dati dei propri utenti al Sistema Tessera Sanitaria (STS)
Ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata dei cittadini.
Dal 2021 sono state introdotte le seguenti novità. Sono stati modificati:
– i dati da comunicare; – i termini dell’invio dei dati;
Inoltre è prevista anche la trasmissione dei dati oggetto di OPPOSIZIONE.
“Per le spese sostenute a partire dal 1° Gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS provvedono, alla trasmissione dei medesimi dati entro il 31 Gennaio 2021.
Per le spese sostenute a partire dal 1° Gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS provvedono, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell’art. 3 del D.Lgs 21/11/14, n. 175…”, comprensivi, anche dei seguenti ulteriori dati:
a) tipo di documento fiscale… b) aliquota ovvero natura IVA della singola operazione c) indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino.
Inoltre l’art. 7. modifica i “Termini di trasmissione dei dati al Sistema TS”. La trasmissione dei dati di cui all’art 2 del decreto 270 del 29/10/20 è effettuata:
a) entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020; b) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.
L’obbligo di pattuire il compenso al momento del conferimento dell’incarico professionale è stato introdotto con il D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012 in seguito all’abrogazione dei tariffari professionali
La legge 4 Agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 Agosto 2017, rende obbligatoria la forma scritta (o digitale) di tale adempimento, finora ammesso anche soltanto in forma verbale.
Dal 29 agosto 2017 il professionista deve, infatti, ” rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.” (Nuova formulazione del vecchio art. 9 comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1).
Pertanto, per gli incarichi assunti a partire dal 29 agosto 2017, i professionisti avranno l’obbligo non solo di pattuire il compenso, posto che le tariffe delle professioni regolamentate sono state abrogate dall’art. 9, comma 1 della richiamata L. 27/2012, ma anche quello di renderlo noto al cliente in forma scritta o digitale. Più in particolare il professionista dovrà:
Per adempiere al nuovo obbligo, è possibile utilizzare il modulo di consenso informato con pattuizione del compenso.
Scarica il modulo
Con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), a partire dalla dichiarazione dei redditi 2021 (redditi e spese imputate al 2020), i pazienti potranno effettuare la detrazione Irpef del 19% solo per le spese “tracciabili”, cioè quelle pagate con carte di credito, bancomat, bonifico bancario o postale e assegno.
I pazienti che lo vorranno potranno continuare a pagare in contanti, perdendo tuttavia il diritto alla detrazione Irpef del 19%. La nuova disposizione obbliga di fatto il professionista psicologo ad esplicitare con chiarezza ai pazienti che i pagamenti in contanti non sono fiscalmente detraibili.
Particolare attenzione dovrà essere prestata in fase di inserimento delle spese all’interno del Sistema Tessera Sanitaria, dove è previsto un nuovo campo dedicato all’indicazione dei pagamenti avvenuti in “modalità tracciabile”. La normativa, infatti, non ha modificato l’obbligo di trasmettere i dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria; tuttavia, nella videata del Sistema, sarà prevista l’indicazione della modalità di pagamento delle fatture, che potrà essere di due tipi: SI (pagamento tracciato) o NO (contanti).
L’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili non riguarda le strutture pubbliche e quelle private “convenzionate” con il Servizio Sanitario Nazionale, mentre sarà requisito di validità per le strutture private non convenzionate.