La riforma degli Ordini professionali contenuta nel Dpr n.137/2012 ha introdotto, a partire dal 15 agosto 2014, all’art. 5, comma 1 l’obbligo di stipulare “un’idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso”.

All’interno dello stesso decreto è inoltre previsto che la violazione dell’adempimento di stipula della polizza e dell’obbligo di “rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva” possa dare luogo a due evenienze di illecito disciplinare valutabile in sede deontologica dall’Ordine professionale competente.

La polizza in questione deve essere conforme alle previsioni della legge n. 24/2017  (c.d. legge Gelli):
riguarda quindi i danni involontari cagionati a terzi, comprendendo pazienti, clienti, beni e dipendenti di strutture pubbliche e private frequentate durante l’esercizio dell’attività professionale di dottore in tecniche psicologiche, psicologo e psicoterapeuta. La polizza dovrà garantire anche le eventuali spese di difesa. Essa comprende inoltre la responsabilità civile derivante dalla gestione dello studio privato, gli eventuali reclami derivanti da infrazioni della normativa sulla Privacy.

Ricordiamo che l’assicurazione per terzi è obbligatoria mentre facoltativa è la scelta di procedere alla stipula di una polizza individuale per infortuni.