La PEC (Posta Elettronica Certificata) è un sistema che consente l’invio di email con il valore legale equiparato dal Dpr 68 dell’11/02/2005 ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Essa dispone inoltre di un sistema che certifica l’invio e la ricezione, o la mancata tale, da parte del destinatario.
Il Decreto legge n. 76/2020 (D.L. “Semplificazioni”) reca all’art. 37 le “disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti” e prevede anche delle sanzioni per i professionisti che non rispettano l’obbligo di comunicare il proprio “domicilio digitale”, ovvero la propria PEC, al proprio Ordine professionale di appartenenza.
All’iscritto che non ha comunicato la propria PEC all’Ordine di appartenenza, viene data da parte del consiglio una scadenza di 30 giorni per mettersi in regola. Nel caso di mancata comunicazione entro il tempo stabilito si emette un provvedimento di sospensione dall’albo che sarà in vigore fino all’avvenuta comunicazione del proprio domicilio digitale.
Obbligo dell’Ordine professionale è quello di pubblicare un elenco riservato consultabile esclusivamente per via telematica solo dalle pubbliche amministrazioni.
La PEC è un servizio rinnovato annualmente ed incluso nella tassa d’iscrizione all’Ordine Professionale degli Psicologi.
Per attivarla basta iscriversi all’area riservata del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi presso l’indirizzo https://www.psy.it/ e seguire le istruzioni contenute alla voce “PEC”.
Per adempiere all’obbligo di comunicazione il professionista dovrà assicurarsi che essa sia riportata nell’area riservata del sito https://www.oprs.it/ sezione Profilo, sottosezione Dati personali.