Si ricorda che le domande di iscrizione all’albo dei CTU potranno essere presentate tra il 1° settembre e il 31 ottobre e tra il 1° marzo e il 30 aprile di ciascun anno. A seguito di un proficuo confronto tra i rispettivi rappresentanti istituzionali del nostro Ordine Professionale e della I Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Palermo, nella persona dell’Ill.mo Presidente dott. Francesco Micela sulla normativa vigente, convenendo sull’importanza della nuova figura come Ausiliario del Giudice, introdotta dalla Legge Cartabia, si è condivisa l’opportunità di specificare quanto segue: Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare uno o più ausiliari scelti tra gli iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni fra genitori e figli. Il professionista viene nominato in qualità di AUSILIARIO del GIUDICE ed incaricato di assistere il giudice ai sensi dell’art. 337 ter c.c., norma che prevede che il giudice adotti “i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa” per “assicurare che il figlio mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”.
L’Ausiliario non si sostituisce al CTU, ma svolge un incarico con finalità differenti.
LA NATURA DELL’INTERVENTO è NON VALUTATIVA, la sua finalità è esclusivamente ricostruttiva, riparativa per superare la rottura della relazione genitori-figli.
Il professionista incaricato non svolge un intervento di mediazione, in considerazione della specifica natura della mediazione familiare, del suo diverso ambito di applicazione (con intervento sui genitori) e della sostanziale impossibilità per i mediatori di relazionarsi con i minori (elemento imprescindibile dell’intervento). Il professionista incaricato non fa ricorso alla consulenza tecnica di ufficio per la rigidità dello strumento, pienamente codificato e finalizzato in via prevalente alla valutazione e non ad attuare interventi sull’intero nucleo familiare. Il professionista svolge la funzione di facilitatore della comunicazione genitori/figli e di coordinatore tra i genitori, all’interno di un intervento complesso che preveda la collaborazione delle diverse figure professionali coinvolte: avvocati, magistrati, equipe dei servizi socio-sanitari, etc… Pertanto, ci si può iscrivere all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio con questa particolare prospettiva, specificando nel Curriculum Vitae (che occorre obbligatoriamente compilare online per completare la domanda di iscrizione), le informazioni da cui si possa evincere il possesso di un’adeguata formazione ed esperienza in materia relazionale, familiare e di coordinazione genitoriale.
Si precisa che per l’iscrizione all’Albo dei CTU occorre avere residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del Tribunale, essere iscritti all’Ordine Professionale da almeno cinque anni, in regola con i versamenti della quota ordinistica, con gli obblighi formativi (ECM), con i versamenti previdenziali (ENPAP). La domanda deve essere presentata on line, al sito https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home, e richiede il pagamento dell’imposta di bollo di € 16, nonché successivamente, a seguito di delibera del comitato, di una tassa di concessione governativa di € 168.
Art. 337 ter c.c. Art. 473 bis n. 26 c.p.c. Art. 68 c.p.c.