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Neurodivergenze, disabilità e invalidità: facciamo chiarezza

Pubblicato il: 17 Giugno 2026

Di:Gruppo di Lavoro "Psicologia delle Disabilità e della Salute": Amelia Rizzo, Donatella Armeli Iapichino, Mariagrazia Rosano, Rossella Alfa, Lorena Calandi, Tiziana Dominici, Valeria Gaglio, Daniel Lina Mancuso, Adelaide Pirrone

Negli ultimi anni il concetto di neurodivergenza ha acquisito crescente attenzione nel dibattito pubblico, contribuendo a una maggiore consapevolezza delle differenze nel funzionamento neurologico umano (Legault, Bourdon & Poirier, 2021).

La neurodivergenza nasce come concetto culturale e sociale prima ancora che clinico (Botha et al., 2024). Deriva dall’idea di neurodiversità, secondo la quale le differenze neurologiche rappresentano una naturale variabilità umana, e non deviazioni patologiche da una norma (Rosqvist, Stenning & Chown, 2020). Una persona neurodivergente presenta un funzionamento cognitivo, attentivo, sensoriale o comunicativo atipico rispetto agli standard maggioritari, ma ciò non implica automaticamente una condizione di malattia o di disabilità.

Autismo, ADHD, DSA o Sindrome di Tourette sono alcuni esempi di neurodivergenza sempre più presenti nei media, nella scuola e nel mondo del lavoro (Vargas-Salas et al., 2025). In molti casi, le difficoltà emergono soprattutto dall’interazione con contesti rigidi, poco accessibili o scarsamente inclusivi, più che dalla condizione in sé.

Tali condizioni sono tutelate dal punto di vista normativo e dei diritti, in particolare nell’ambito delle politiche di inclusione, delle pari opportunità e della non discriminazione, soprattutto nei contesti scolastici e lavorativi. Tuttavia, vi è ancora molta confusione su come queste condizioni si collochino rispetto al tema dell’invalidità civile, generando aspettative, timori e talvolta rivendicazioni non sempre fondate. Per questo è necessario fare chiarezza, distinguendo accuratamente i piani concettuali, clinici e giuridici coinvolti.

Mentre sul piano clinico, le condizioni di neurodivergenza sono considerate come profili del neurosviluppo caratterizzati da specifiche modalità di funzionamento cognitivo, emotivo e comportamentale, valutati in termini di variabilità individuale; sul piano medicolegale, la valutazione è finalizzata a stabilire se e in quale misura tali condizioni determinino limitazioni funzionali stabili e significative, tali da incidere sulla capacità lavorativa, sull’autonomia personale o sulla partecipazione sociale, ai fini dell’eventuale riconoscimento di invalidità civile o di altre tutele previste dall’ordinamento.

Quando si parla di invalidità civile, infatti, ci si colloca su un piano giuridico-amministrativo ben preciso (Polo, Prete, & Cirfera, 2009). In Italia, l’invalidità civile è uno strumento di tutela che certifica una riduzione della capacità lavorativa o funzionale dovuta a una menomazione fisica, psichica o sensoriale (L.104/1992).

Ciò implica che neurodivergenza e invalidità civile non sempre coincidono: avere una diagnosi di disturbo del neurosviluppo non comporta automaticamente il riconoscimento dell’invalidità. Due persone con la stessa diagnosi possono ottenere esiti completamente diversi, proprio perché differente è l’impatto della condizione sul loro funzionamento quotidiano.

Nel caso del disturbo dello spettro autistico, ad esempio, l’eterogeneità è estremamente ampia (Lord, Cook, Leventhal & Amaral, 2000). Alcune persone necessitano di sostegni intensivi e continuativi, mentre altre conducono una vita autonoma, studiano, lavorano e riescono a costruire e mantenere relazioni significative (Boucher, 2008). Il riconoscimento dell’invalidità civile, quindi, non si basa sull’etichetta diagnostica, ma sul livello di compromissione funzionale effettivamente riscontrato.

Lo stesso vale per l’ADHD, che – soprattutto in età adulta – può avere esiti valutativi molto differenti a seconda della gravità dei sintomi e dell’impatto sul funzionamento lavorativo e sociale (Gathje, Lewandowski & Gordon, 2008).

Nei DSA, invece, di norma non si configura un’invalidità civile, poiché le difficoltà specifiche di apprendimento sono tutelate attraverso un canale normativo autonomo, prevalentemente in ambito scolastico e formativo, mediante l’adozione di misure compensative e dispensative e di strumenti di personalizzazione didattica (Fletcher, Lyon, Fuchs, & Barnes, 2018). In tale contesto è importante sottolineare che il riconoscimento dell’invalidità civile o dell’handicap non costituisce un prerequisito per l’attivazione dei supporti scolastici, i quali sono garantiti sulla base della Legge 170/2010 e delle relative linee guida applicative.

Un ulteriore elemento di criticità riguarda la frequente sovrapposizione concettuale tra invalidità civile e riconoscimento ai sensi della Legge 104/1992, che rappresentano invece due istituti distinti, fondati su presupposti e finalità differenti.

L’invalidità civile mira a quantificare una riduzione della capacità lavorativa (per i maggiorenni) o della funzione propria dell’età (per i minori), espressa in termini percentuali e rilevante ai fini economicoassistenziali.

All’interno di questo quadro si colloca anche l’ indennità di frequenza, una prestazione economica rivolta esclusivamente ai minori con difficoltà persistenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’età, che frequentino in modo continuativo scuole di ogni ordine e grado o centri terapeuticoriabilitativi. Tale beneficio non presuppone una percentuale di invalidità elevata né il riconoscimento di handicap grave, ma è finalizzato a sostenere il percorso educativo e riabilitativo del minore, compensando i costi indiretti legati alla frequenza scolastica o terapeutica.

Al contrario, la Legge 104/1992 non prevede una valutazione percentuale, ma accerta la presenza di una condizione di handicap, con particolare attenzione all’impatto che la menomazione ha sull’autonomia personale, sociale e relazionale, nonché al bisogno di supporto, integrazione e assistenza.

Ne deriva che i diversi riconoscimenti possono presentarsi in modo indipendente: è possibile, ad esempio, ottenere il riconoscimento ai sensi della Legge 104/1992 senza avere una percentuale di invalidità civile, così come beneficiare dell’indennità di frequenza in assenza di uno stato di handicap grave. Allo stesso tempo, una persona può essere riconosciuta invalida civile senza rientrare nelle tutele della Legge 104. Va inoltre considerato che alcune condizioni di neurodivergenza, pur comportando specifici bisogni educativi o adattivi, possono non rientrare pienamente nei criteri normativi previsti per nessuno di questi istituti.

Nel dibattito pubblico emerge talvolta il rischio di una patologizzazione forzata della neurodivergenza (Troisi, 2025), come se il riconoscimento dei diritti passasse necessariamente dall’attribuzione di uno status di invalidità. Questa prospettiva, sebbene spesso animata dall’intento di garantire maggiori tutele, rischia di rafforzare stigma e semplificazioni, confondendo la diversità con la disabilità (Chapman, 2020; Rizzo et al., 2025). Non tutte le persone neurodivergenti sono disabili, così come non tutte le disabilità sono visibili o immediatamente riconoscibili (Jones & Orchard, 2024).

È infine importante ricordare che l’inclusione reale non si costruisce solo attraverso strumenti assistenziali o certificazioni medico-legali. Per molte persone neurodivergenti, risultano molto più efficaci gli accomodamenti ragionevoli, la flessibilità organizzativa, il riconoscimento delle differenze nei contesti educativi e lavorativi, e la possibilità di accedere a servizi di supporto mirati.

L’invalidità civile può rappresentare una risorsa fondamentale quando vi è un reale bisogno di tutela, ma non dovrebbe diventare l’unico canale attraverso cui ottenere diritti e legittimazione. Una recente indagine di Filloramo e Di Luca (2026) pubblicata nella Rassegna di Medicina Legale Previdenziale e Assistenziale dell’INPS evidenzia proprio la discrepanza tra geografia educativa e geografia assistenziale, analizzando come nel territorio nazionale “le macro-aree settentrionali, caratterizzate da una maggiore intercettazione diagnostica e da un apparato scolastico più strutturato, registrano un ricorso relativamente contenuto all’indennità di frequenza, mentre il Mezzogiorno, pur evidenziando prevalenze scolastiche inferiori, concentra la quota più elevata di benefici economici”.

Neurodivergenze, Riforma della Disabilità e Valutazione di base

La recente Riforma della Disabilità (D.Lgs. 62/2024) ha introdotto un cambiamento significativo nel modo in cui viene concepita e realizzata la valutazione delle persone con disabilità. Nell’ambito della sperimentazione, la Sicilia è stata progressivamente coinvolta in più fasi. Dal 2025 è entrata in sperimentazione la provincia di Palermo, territorio pilota regionale per l’avvio della nuova Valutazione di Base. Successivamente, a partire dal 1° marzo 2026, la fase di sperimentazione è stata estesa alle province di Messina, Catania e Caltanissetta.

Questo cambiamento ha assunto una rilevanza particolare nel caso delle Neurodivergenze, un insieme eterogeneo di condizioni – tra cui disturbi dello Spettro Autistico, ADHD, Disturbi Specifici dell’Apprendimento e altre varianti del neurosviluppo – che richiedono strumenti di lettura complessi, capaci di cogliere non solo le difficoltà, ma anche le risorse individuali e contestuali.

Le linee guida, pur ancora in fase di progressiva definizione operativa, delineano un impianto chiaro, fortemente ancorato a un modello bio-psico-sociale coerente con la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Per quanto riguarda i minori, il principio cardine è che la valutazione non può limitarsi all’accertamento clinico della condizione, ma deve ricostruire il profilo di funzionamento globale del bambino o dell’adolescente. Ciò implica il considerare in modo integrato le funzioni corporee, le attività, la partecipazione e soprattutto i fattori ambientali. Ma ancor prima implica il considerare il punto di vista del bambino, quando possibile in base all’età e alle capacità, non solo come fonte di informazioni ma come parte integrante del processo decisionale. Questo orientamento è coerente con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, che riconosce il diritto all’autodeterminazione e alla partecipazione.

Un altro aspetto particolarmente rilevante riguarda la multidisciplinarità. La valutazione dei minori deve essere condotta da équipe integrate, come da disposizioni del D.Lgs 62/2024, e da figure specialistiche come il Neuropsichiatra infantile, il Pediatra e da una Figura professionale delle aree Psicologiche e Sociali che valutano il funzionamento globale della persona, considerando diversi ambiti della vita e il grado di supporto necessario.

Una delle principali ricadute della Valutazione di Base riguarda soprattutto l’inclusione scolastica, già sancita come principio fondamentale del sistema educativo italiano. La nuova impostazione della valutazione, basata sulla diagnosi funzionale, consente infatti di costruire interventi più mirati e personalizzati, basati su una conoscenza approfondita del funzionamento dell’alunno e dei fattori ambientali che possono facilitare o ostacolare la partecipazione. Nel caso delle neurodivergenze, ciò significa riconoscere che le difficoltà non risiedono esclusivamente nell’individuo, ma emergono dall’interazione tra caratteristiche personali e ambientali.

Dal punto di vista tecnico, ciò sta avvenendo nelle province siciliane interessate dalla sperimentazione, con l’introduzione nel Certificato Unico prodotto dalle Unità Valutative di Base INPS in relazione alla visita medico legale condotta nelle NIC Minori (Commissioni di visita della Nuova Invalidità Civile rivolta ai soggetti minorenni) della nuova opzione “Inclusione scolastica”, non presente nei Verbali INPS precedenti alla riforma.

Grazie a questa opzione, il minore riconosciuto meritevole ha accesso a tutti i benefici di legge relativi alla fruizione in ambito scolastico delle figure e delle misure di sostegno e supporto alla condizione di neurodivergenza presentata (Docente di sostegno, Assistente all’Autonomia, redazione del PEI, del PAI e strutturazione del GLO).

Le neurodivergenze, per loro natura, sfuggono a categorizzazioni rigide e richiedono un approccio altamente individualizzato. La Valutazione di Base deve quindi evitare l’applicazione meccanica di criteri uniformi, privilegiando invece una lettura qualitativa e dinamica del funzionamento. Questo è fondamentale per evitare sia la sottostima dei bisogni, che può tradursi in una carenza di supporti, sia la sovrastima, che rischia di produrre etichettamenti eccessivi e stigmatizzanti.

Fare chiarezza sul rapporto tra neurodivergenze e invalidità significa riconoscere la complessità delle esperienze individuali e superare approcci automatici o riduttivi. La neurodivergenza descrive un modo di funzionare, l’invalidità civile valuta un impatto funzionale. Tenere distinti questi piani è essenziale per garantire sia una tutela adeguata a chi ne ha bisogno, sia il rispetto e la dignità di chi non rientra in categorie amministrative ma ha comunque diritto a contesti equi e accessibili. Una società realmente inclusiva parte dal riconoscimento delle persone, prima delle diagnosi e delle percentuali.

Bibliografia

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