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Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Ai sensi della Legge n. 56/1989, il Consiglio dell’Ordine esercita le seguenti funzioni:
– Provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
– Cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
– Cura la tenuta dell’albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
– Provvede alla trasmissione di copia dell’albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine;
– Designa, a richiesta, i rappresentanti dell’ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;
– Vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione;
– Adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell’articolo 27 della Legge n. 56/1989;
– Provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

Composizione del Consiglio dell’Ordine

Atto di nomina o di proclamazione con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo

Curriculum Vitae dei Consiglieri:

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica e importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Documenti ex art.14, comma 1 e comma 1 bis, d.lgs. n. 33/2013

 

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