Il Codice Deontologico definisce le norme di comportamento che ogni psicologo deve osservare nell’esercizio della sua professione. Il suo scopo principale è tutelare l’utenza, garantendo la qualità delle prestazioni, e proteggere l’immagine e la dignità della professione stessa.
Il segreto professionale è il diritto-dovere dello psicologo di mantenere il riserbo su tutte le informazioni, fatti, notizie e testimonianze apprese durante il rapporto professionale. Tale obbligo si estende anche a quanto appreso nel corso di una consulenza o di un colloquio preliminare, a prescindere dal fatto che il percorso terapeutico sia poi effettivamente iniziato o meno.
Non è assoluto. Sebbene il segreto sia un pilastro fondamentale dell’alleanza terapeutica, esistono delle esimenti (eccezioni) previste dalla legge e dal Codice Deontologico. Queste si verificano principalmente nei casi di:
La supervisione è una pratica necessaria per la crescita professionale. In questo contesto, il segreto professionale deve essere comunque preservato. Il professionista è tenuto a:
Con i minori, il segreto professionale va bilanciato con l’esercizio della responsabilità genitoriale. Lo psicologo deve valutare caso per caso:
In caso di testimonianza in tribunale, lo psicologo è tenuto al rispetto del segreto professionale. Se citato come testimone, può opporre il segreto professionale per evitare di rivelare quanto appreso in ragione del proprio ufficio. Sarà poi il Giudice a valutare la necessità di superare tale opposizione (ad esempio, ordinando allo psicologo di testimoniare se ritiene che la testimonianza sia indispensabile per l’iter giudiziario).
Il consenso alla rivelazione del segreto deve essere informato, libero e specifico. È vivamente consigliato che tale autorizzazione sia espressa in forma scritta (ad esempio, un modulo firmato in cui il paziente indica le generalità della persona autorizzata e l’ambito delle informazioni che possono essere condivise). Questo protegge sia il paziente che il professionista da possibili fraintendimenti futuri.
Prima di iniziare qualsiasi intervento, lo psicologo deve fornire al cliente informazioni chiare su:
Il consenso deve essere espresso in forma scritta (salvo casi particolari) e costituisce la base etica e legale dell’alleanza terapeutica.
Sì, lo psicologo può rifiutare la propria opera quando non ritiene di poter offrire una prestazione competente o in linea con il proprio orientamento teorico, o qualora ravvisi una incompatibilità personale o etica. In tali casi, è tenuto a fornire al cliente le necessarie indicazioni per rivolgersi ad altri professionisti o strutture idonee.
La pubblicità deve essere informativa, veritiera e corretta. Non deve indurre il pubblico in errore attraverso promesse di guarigione infondate, titoli non posseduti o modalità che ledano la dignità della professione (es. sensazionalismo o denigrazione di colleghi).
Lo psicologo deve evitare situazioni in cui interessi personali, economici o affettivi possano interferire con l’obiettività professionale. Qualora emerga un potenziale conflitto, è dovere del professionista astenersi dall’intervento o dichiarare apertamente la situazione per valutare se sia possibile proseguire nel rispetto dell’interesse superiore dell’utente.