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Tirocinio Pratico Valutativo TPV

Nuove Lauree Abilitanti in Psicologia

Riferimenti normativi:

Legge istitutiva delle nuove lauree abilitanti: Legge 163/2021

Decreto interministeriale che disciplina i TPV e le PPV: Decreto 654/2022

Il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) è il percorso formativo professionalizzante previsto nei nuovi corsi di laurea abilitanti in Psicologia.

Consiste in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, finalizzate allo sviluppo delle competenze tecniche, procedurali e relazionali necessarie all’esercizio della professione di psicologo.

In particolare, il TPV è orientato agli atti tipici della professione, ai sensi della Legge 56/1989.

Il TPV prevede 30 CFU, pari a 750 ore complessive.
Di norma è articolato in:

  • 10 CFU (250 ore) durante la laurea triennale
  • 20 CFU (500 ore) durante la laurea magistrale

Sì, per i nuovi ordinamenti abilitanti il TPV sostituisce il tradizionale tirocinio post-lauream.

Il tirocinio non si svolge più dopo la laurea, ma all’interno del percorso universitario, consentendo l’abilitazione già al conseguimento della laurea magistrale.

No, non nel modello delle nuove lauree abilitanti.

Il vecchio Esame di Stato è stato sostituito dalla Prova Pratica Valutativa (PPV), che si svolge in ambito universitario, generalmente prima della discussione della tesi o contestualmente al percorso finale.

Il TPV si svolge presso:

  • ASP e servizi del SSN
  • consultori
  • neuropsichiatria infantile
  • servizi di salute mentale
  • scuole e servizi educativi
  • enti del terzo settore
  • comunità
  • cooperative sociali
  • studi e servizi privati convenzionati
  • aziende e contesti organizzativi
  • enti convenzionati con l’ateneo

L’ente deve essere formalmente convenzionato con l’università.

Puoi scoprire le convenzioni attivate dagli atenei siciliani in questa sezione.

Il TPV deve essere supervisionato da uno psicologo iscritto all’Albo da almeno 3 anni, individuato come tutor.

Il tutor accompagna lo studente nell’osservazione e nell’esecuzione di attività coerenti con la professione.

Il TPV deve prevedere esperienze pratiche reali, non solo teoriche o seminariali.

Ad esempio:

  • osservazione clinica e colloqui
  • partecipazione a équipe
  • somministrazione e scoring di strumenti psicologici sotto supervisione
  • osservazione in ambito scolastico
  • attività di assessment
  • progettazione di interventi psicoeducativi
  • parent training / teacher training
  • attività in ambito organizzativo e del lavoro
  • interventi di prevenzione e promozione del benessere

L’obiettivo è l’apprendimento degli atti professionali tipici.

Solo in parte e non possono sostituire il nucleo pratico del tirocinio.

Il TPV richiede attività situate, osservabili e supervisionate.

Le sole lezioni frontali o i seminari, se non integrati in un’esperienza operativa concreta, non sono sufficienti.

La valutazione è effettuata dal tutor e dall’università sulla base di:

  • frequenza delle ore
  • partecipazione attiva
  • acquisizione di competenze
  • capacità relazionali e deontologiche
  • capacità di osservazione e riflessione clinico-professionale
  • relazione finale o libretto di tirocinio

Il giudizio finale consente l’accesso alla PPV.

Lo studente deve segnalarlo tempestivamente al referente TPV del corso di laurea.

Il TPV non può ridursi a:

  • mera osservazione passiva prolungata
  • attività esclusivamente amministrative
  • sole riunioni teoriche
  • seminari senza pratica

È fondamentale che il tirocinio consenta un reale apprendimento degli atti professionali.

La laurea magistrale è abilitante solo se sono stati completati TPV e PPV.

Solo dopo il conseguimento del titolo è possibile procedere all’iscrizione all’Albo A degli Psicologi.