Il Decreto legge n. 76/2020 (D.L. “Semplificazioni”) reca all’art. 37 le “disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti” e prevede anche delle sanzioni per i professionisti che non rispettano l’obbligo di comunicare il proprio “domicilio digitale”, ovvero la propria PEC, al proprio Ordine professionale di appartenenza.
La PEC è un servizio rinnovato annualmente ed incluso nella tassa d’iscrizione all’Ordine Professionale degli Psicologi.
Per attivare l’indirizzo PEC gratuito basta iscriversi all’area riservata del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi presso l’indirizzo https://www.psy.it/ e seguire le istruzioni contenute alla voce “PEC”.
Decreto legge n. 76/2020 (D.L. “Semplificazioni”) reca all’art. 37 le “disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti” e prevede anche delle sanzioni per i professionisti che non rispettano l’obbligo di comunicare il proprio “domicilio digitale”, ovvero la propria PEC, al proprio Ordine professionale di appartenenza.
Sì, in Italia l’invio di un messaggio da una casella di PEC ad un’altra casella di PEC ha lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento.