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Promozione professionale

La comunicazione dei propri titoli professionali deve essere sempre chiara, corretta, verificabile e conforme alla normativa vigente, al fine di evitare equivoci, attribuzioni improprie di qualifiche e possibili forme di abusivismo professionale.

Ai sensi della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 – Ordinamento della professione di psicologo, l’utilizzo dei titoli professionali è strettamente connesso al possesso dei requisiti previsti dalla legge e all’iscrizione all’Albo.

Il conseguimento della laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe L-24) conferisce esclusivamente il titolo accademico di Dottore/Dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche.

Tale titolo, di per sé, non consente di qualificarsi come Psicologo/a.

Il professionista in possesso di laurea triennale che abbia conseguito la relativa abilitazione e sia iscritto alla Sezione B dell’Albo può utilizzare esclusivamente il titolo professionale di Dottore/Dottoressa in Tecniche Psicologiche.

Il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia (LM-51) conferisce il titolo accademico di Dottore/Dottoressa magistrale in Psicologia; tuttavia, anche in questo caso, per potersi definire Psicologo/a è necessario aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione ed essere regolarmente iscritti alla Sezione A dell’Albo, come previsto dall’art. 2 della L. 56/1989, secondo cui per esercitare la professione di psicologo è necessario essere iscritti nell’apposito Albo professionale.

La qualifica di Psicoterapeuta può essere utilizzata esclusivamente dai professionisti – psicologi o medici – che abbiano conseguito una specifica formazione post-lauream almeno quadriennale presso scuole universitarie o istituti riconosciuti dal Ministero, ai sensi dell’art. 3 della L. 56/1989, e la cui annotazione risulti regolarmente riportata nell’Albo.

Non è pertanto corretto utilizzare espressioni quali “psicoterapeuta in formazione”, in quanto tale formulazione può risultare fuorviante per l’utenza, lasciando intendere il possesso di un titolo non ancora acquisito.

È invece possibile utilizzare una formulazione descrittiva, ad esempio:
“Psicologo/a, in formazione presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia …”.

Allo stesso modo, la dicitura “psicologo clinico” non può essere utilizzata come mera autoattribuzione sulla base del solo percorso universitario di laurea o dell’ambito in cui si opera.

Essa è appropriata esclusivamente quando deriva da un titolo di specializzazione universitaria post-lauream in Psicologia Clinica o da altro titolo formalmente riconosciuto.

È invece corretto indicare il proprio ambito prevalente di attività, ad esempio specificando che si opera nell’area clinica, scolastica, giuridica, del lavoro, dell’emergenza o in altri contesti applicativi, purché tale indicazione non venga confusa con un titolo specialistico formalmente conseguito.

Ogni riferimento a master, corsi di perfezionamento, alta formazione, esperienze professionali o aree di competenza deve essere sempre espresso in modo puntuale, veritiero, documentabile e conforme ai principi deontologici di correttezza dell’informazione professionale.

No, non è richiesta una preventiva autorizzazione da parte dell’Ordine per l’esposizione della targa professionale o per la realizzazione di messaggi informativi e promozionali relativi alla propria attività.

Ogni forma di comunicazione professionale deve tuttavia essere trasparente, corretta, veritiera e conforme al Codice Deontologico, evitando contenuti ingannevoli, suggestivi, comparativi o comunque lesivi del decoro e della dignità della professione.

L’Ordine non può indicare o segnalare nominativi specifici di professionisti, né formulare raccomandazioni individuali.

In un’ottica di imparzialità e di tutela della libera scelta dell’utenza, l’Ordine può esclusivamente indirizzare alla consultazione dell’Albo degli iscritti, disponibile sul sito istituzionale, attraverso il quale è possibile verificare l’iscrizione, la sezione e l’eventuale annotazione relativa all’esercizio della psicoterapia.

Sul sito web e sulle pagine social istituzionali vengono pubblicati esclusivamente gli eventi organizzati dall’Ordine oppure quelli che hanno ottenuto il patrocinio dell’OPRS.

La pubblicazione di iniziative promosse da soggetti esterni è pertanto subordinata al preventivo rilascio del patrocinio, secondo le modalità e i criteri previsti dalle procedure interne vigenti.

Per informazioni sulle modalità di richiesta del patrocinio è possibile consultare l’apposita sezione del sito o contattare la segreteria dell’Ordine.

La promozione della propria attività professionale è consentita purché avvenga nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, veridicità e sobrietà.

La comunicazione deve avere carattere informativo e non può contenere messaggi ingannevoli, promesse di risultati, forme di suggestione, comparazioni con altri professionisti o espressioni idonee a creare aspettative non realistiche.

È necessario attenersi alle disposizioni del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani in materia di informazione professionale.

Scopri di più in questa sezione.

È possibile pubblicare informazioni relative a:

  • nome e cognome;
  • titolo professionale;
  • numero di iscrizione all’Albo;
  • recapiti e sedi di attività;
  • aree di intervento e ambiti professionali;
  • titoli accademici e professionali effettivamente posseduti;
  • specializzazione in psicoterapia, se regolarmente annotata all’Albo;
  • attività formative, scientifiche e divulgative.

Le informazioni devono essere veritiere, verificabili e formulate in modo chiaro, senza contenuti promozionali impropri o potenzialmente fuorvianti.

L’utilizzo dei social media da parte degli psicologi è consentito, fermo restando il pieno rispetto delle norme deontologiche, della normativa sulla privacy e della tutela della dignità professionale.

Anche sui social la comunicazione dovrebbe mantenere finalità informative e divulgative, evitando:

  • esposizione di casi clinici riconoscibili;
  • utilizzo improprio di testimonianze;
  • semplificazioni fuorvianti di contenuti clinici;
  • autopromozione aggressiva;
  • linguaggi sensazionalistici o suggestivi.

L’uso dei social richiede particolare attenzione alla tutela del rapporto fiduciario con l’utenza.