Sì. L’utente deve ricevere copia, cartacea o digitale, dell’informativa privacy, con indicazione di finalità, tempi di conservazione, modalità di trattamento e diritti dell’interessato.
Trovi maggiori informazioni in questa sezione.
Occorre distinguere tra documentazione professionale e appunti personali di lavoro.
Rientrano nella documentazione professionale gli atti formalizzati del percorso, quali:
Questa documentazione deve essere conservata e può essere oggetto di richiesta di accesso da parte dell’utente.
Gli appunti personali dello psicologo, utilizzati come strumento interno di riflessione clinica, supervisione o organizzazione del lavoro, non coincidono automaticamente con la documentazione da consegnare.
Anche tali appunti devono comunque essere custoditi con adeguate misure di sicurezza e riservatezza, poiché possono contenere dati personali e informazioni relative alla salute.
È buona prassi distinguere chiaramente tra:
Attenzione: appunti conservati su agende personali, fogli sciolti, post-it, telefono cellulare o dispositivi non protetti costituiscono una criticità sotto il profilo privacy e della sicurezza dei dati.
In via generale:
I tempi devono essere indicati nell’informativa privacy.
La cessazione del rapporto non comporta la cancellazione immediata dei dati.
I dati devono essere conservati per i tempi previsti dalla normativa, dalle esigenze fiscali e dalla tutela professionale.
Sì. L’utente ha diritto di accesso ai propri dati personali e alla documentazione professionale che lo riguarda, nei limiti previsti dal GDPR.
No. Il registro descrive le categorie di trattamenti effettuati dal professionista, non i nominativi dei singoli utenti.
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Sì. L’archivio cartaceo e digitale deve essere custodito con adeguate misure di sicurezza:
Sì. Prima di avviare qualsiasi prestazione psicologica o psicoterapeutica è necessario acquisire il consenso libero e informato dell’utente, in forma scritta.
Il consenso deve riguardare finalità, modalità di svolgimento, durata indicativa del percorso, limiti della riservatezza, modalità di interruzione e condizioni economiche della prestazione.
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No. Si tratta di due atti distinti.
Il consenso informato riguarda la prestazione professionale e l’adesione consapevole al percorso.
L’informativa privacy riguarda il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR.
Entrambi devono essere forniti e adeguatamente documentati.
Per la presa in carico di un minore è necessario il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, salvo diversi provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
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È necessario verificare e documentare la causa della mancata firma.
Se il genitore assente è contattabile e consenziente, il consenso può essere acquisito anche a distanza, purché resti traccia chiara e documentabile.
Se uno dei genitori si rifiuta di firmare o è impossibilitato e non vi sono provvedimenti che consentano di procedere con il solo consenso dell’altro, la presa in carico non può essere avviata in via ordinaria.
Nei casi di urgenza o di necessità di tutela del minore, è opportuno rivolgersi al Giudice Tutelare o all’Autorità Giudiziaria competente per ottenere l’autorizzazione all’intervento.
È sempre consigliabile acquisire eventuale documentazione relativa ad affidamento, responsabilità genitoriale o provvedimenti del giudice.
Il compenso deve essere pattuito preventivamente in modo chiaro e preferibilmente per iscritto.
È opportuno specificare:
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No. Non esistono attualmente tariffe minime o massime obbligatorie fissate dall’Ordine.
Il compenso è rimesso alla libera pattuizione tra professionista e utente, nel rispetto dei principi di correttezza, proporzionalità e dignità professionale.
La Legge n. 49/2023 prevede che il compenso debba essere proporzionato alla quantità e qualità della prestazione professionale.
La disciplina si applica in particolare ai rapporti con:
Nei rapporti con l’utenza privata resta fermo il principio della libera pattuizione.