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Privacy, consenso informato e pattuizione del compenso

Sì. L’utente deve ricevere copia, cartacea o digitale, dell’informativa privacy, con indicazione di finalità, tempi di conservazione, modalità di trattamento e diritti dell’interessato.

Trovi maggiori informazioni in questa sezione.

Occorre distinguere tra documentazione professionale e appunti personali di lavoro.

Rientrano nella documentazione professionale gli atti formalizzati del percorso, quali:

  • consenso informato;
  • informativa privacy;
  • schede anamnestiche;
  • relazioni e certificazioni;
  • test e protocolli;
  • note cliniche strutturate inserite nel fascicolo professionale.

Questa documentazione deve essere conservata e può essere oggetto di richiesta di accesso da parte dell’utente.

Gli appunti personali dello psicologo, utilizzati come strumento interno di riflessione clinica, supervisione o organizzazione del lavoro, non coincidono automaticamente con la documentazione da consegnare.

Anche tali appunti devono comunque essere custoditi con adeguate misure di sicurezza e riservatezza, poiché possono contenere dati personali e informazioni relative alla salute.

È buona prassi distinguere chiaramente tra:

  • note personali di lavoro
  • documentazione professionale formalizzata

Attenzione: appunti conservati su agende personali, fogli sciolti, post-it, telefono cellulare o dispositivi non protetti costituiscono una criticità sotto il profilo privacy e della sicurezza dei dati.

In via generale:

  • documentazione professionale: almeno 5 anni dalla conclusione del rapporto;
  • documentazione fiscale: 10 anni.

I tempi devono essere indicati nell’informativa privacy.

La cessazione del rapporto non comporta la cancellazione immediata dei dati.

I dati devono essere conservati per i tempi previsti dalla normativa, dalle esigenze fiscali e dalla tutela professionale.

Sì. L’utente ha diritto di accesso ai propri dati personali e alla documentazione professionale che lo riguarda, nei limiti previsti dal GDPR.

No. Il registro descrive le categorie di trattamenti effettuati dal professionista, non i nominativi dei singoli utenti.

Trovi maggiori informazioni in questa sezione.

Sì. L’archivio cartaceo e digitale deve essere custodito con adeguate misure di sicurezza:

  • armadi chiusi a chiave;
  • accesso riservato;
  • password robuste;
  • backup periodici;
  • dispositivi protetti;
  • procedure di distruzione sicura dei documenti.

Sì. Prima di avviare qualsiasi prestazione psicologica o psicoterapeutica è necessario acquisire il consenso libero e informato dell’utente, in forma scritta.

Il consenso deve riguardare finalità, modalità di svolgimento, durata indicativa del percorso, limiti della riservatezza, modalità di interruzione e condizioni economiche della prestazione.

Trovi maggiori informazioni in questa sezione.

No. Si tratta di due atti distinti.

Il consenso informato riguarda la prestazione professionale e l’adesione consapevole al percorso.

L’informativa privacy riguarda il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR.

Entrambi devono essere forniti e adeguatamente documentati.

Per la presa in carico di un minore è necessario il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, salvo diversi provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Trovi maggiori informazioni in questa sezione.

È necessario verificare e documentare la causa della mancata firma.

Se il genitore assente è contattabile e consenziente, il consenso può essere acquisito anche a distanza, purché resti traccia chiara e documentabile.

Se uno dei genitori si rifiuta di firmare o è impossibilitato e non vi sono provvedimenti che consentano di procedere con il solo consenso dell’altro, la presa in carico non può essere avviata in via ordinaria.

Nei casi di urgenza o di necessità di tutela del minore, è opportuno rivolgersi al Giudice Tutelare o all’Autorità Giudiziaria competente per ottenere l’autorizzazione all’intervento.

È sempre consigliabile acquisire eventuale documentazione relativa ad affidamento, responsabilità genitoriale o provvedimenti del giudice.

Il compenso deve essere pattuito preventivamente in modo chiaro e preferibilmente per iscritto.

È opportuno specificare:

  • importo della seduta o della prestazione;
  • modalità di pagamento;
  • eventuali costi per relazioni, certificazioni o test;
  • regole per disdetta e mancata presentazione.

Trovi maggiori informazioni in questa sezione.

No. Non esistono attualmente tariffe minime o massime obbligatorie fissate dall’Ordine.

Il compenso è rimesso alla libera pattuizione tra professionista e utente, nel rispetto dei principi di correttezza, proporzionalità e dignità professionale.

La Legge n. 49/2023 prevede che il compenso debba essere proporzionato alla quantità e qualità della prestazione professionale.

La disciplina si applica in particolare ai rapporti con:

  • pubbliche amministrazioni;
  • banche;
  • assicurazioni;
  • grandi imprese.

Nei rapporti con l’utenza privata resta fermo il principio della libera pattuizione.